Art. 8
                   (Trasferimento di personale ATA
           degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

  1.  Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine
e  grado  e'  a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono  la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle
province.
  2.  Il  personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti
locali,  in  servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge, e' trasferito nei ruoli
del   personale   ATA  statale  ed  e'  inquadrato  nelle  qualifiche
funzionali   e   nei  profili  professionali  corrispondenti  per  lo
svolgimento  dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei ruoli del
personale   ATA   statale  e'  consentita  l'opzione  per  l'ente  di
appartenenza,  da  esercitare  comunque  entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge. A detto personale vengono
riconosciuti  ai  fini  giuridici  ed economici l'anzianita' maturata
presso  l'ente  locale  di  provenienza nonche' il mantenimento della
sede  in  fase  di  prima  applicazione  in  presenza  della relativa
disponibilita' del posto.
  3.  Il  personale  di ruolo che riveste il profilo professionale di
insegnante  tecnico-pratico  o di assistente di cattedra appartenente
al  VI  livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni  scolastiche  statali,  e'  analogamente  trasferito alle
dipendenze  dello  Stato  ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti
tecnico-pratici.
  4.  Il  trasferimento  del  personale di cui ai commi 2 e 3 avviene
gradualmente,  secondo tempi e modalita' da stabilire con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  emanato  di  concerto  con  i
Ministri   dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   e  per  la  funzione  pubblica,  sentite
l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale
comuni,  comunita'  ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province
d'Italia  (UPI),  tenendo  conto  delle  eventuali  disponibilita' di
personale  statale  conseguenti  alla  razionalizzazione  della  rete
scolastica,  nonche'  della  revisione  delle  tabelle  organiche del
medesimo  personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e
successive  modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei
ruoli statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i criteri per la
determinazione   degli   organici   delle   categorie  del  personale
trasferito.
  5.  A  decorrere  dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di
cui  ai  commi  2,  3  e  4 si procede alla progressiva riduzione dei
trasferimenti  statali a favore degli enti locali in misura pari alle
spese  comunque  sostenute  dagli  stessi  enti nell'anno finanziario
precedente  a  quello  dell'effettivo  trasferimento del personale; i
criteri  e  le  modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti
dagli   enti   locali   sono   stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  emanato  entro  quattro  mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro,
del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della  pubblica
istruzione  e  per  la  funzione  pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e
l'UPI.
 
           Note all'art. 8:
            -   Il   testo   dell'art.   31,  comma  1,  lettera  c),
          del  decreto legislativo  3    febbraio   1993,    n.    29
          (Razionalizzazione        della   organizzazione      delle
          amministrazioni  pubbliche e  revisione   della  disciplina
          in  materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
            "Art. 31  (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle piante   organiche in  sede di  prima
          applicazione  del presente decreto). - 1. In sede di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
              a)-b) (Omissis);
            c) alla revisione  delle tabelle annesse al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di  realizzare,  anche  con riferimento   ai principi ed ai
          criteri fissati nel titolo  I del presente  decreto  ed  in
          particolare  negli    articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale
          assegnazione   e  distribuzione  dei  posti   delle   varie
          qualifiche    per  ogni    singola unita'   scolastica, nel
          limite massimo della   consistenza  numerica    complessiva
          delle    unita'  di    personale  previste  nelle  predette
          tabelle".