Art. 9.
    (Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per
    assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli
             studi delle province di nuova istituzione)

  1.   Le   assegnazioni   del   personale  sui  posti  dell'organico
provvisorio  necessario  per assicurare il funzionamento iniziale dei
provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano
con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei
vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico
negli  uffici  predetti,  determinati  con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  30  luglio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  18  alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997.
Allo  stesso  personale  e'  comunque  consentita  l'opzione  per  la
permanenza   nella   sede   gia'  assegnata  con  priorita'  rispetto
all'assegnazione  della  sede  ai vincitori dei concorsi predetti. In
relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori
dei   concorsi   possono   essere   assegnati  su  posti  vacanti  di
provveditorati agli studi anche di altre regioni.