Art. 2.
                Limiti del livello di pressione sonora
  1.  Fermi  restando   i  limiti  generali  in   materia  di  tutela
dell'ambiente  esterno   ed  abitativo   dall'inquinamento  acustico,
fissati  con decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  14
novembre  1997, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  280 del  14
novembre  1997,  recante  "Determinazione  dei  valori  limite  delle
sorgenti  sonore", all'interno  dei luoghi  indicati all'articolo  1,
comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti,
determinati in base agli indici di misura  L ASmax e L Acq , definiti
dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in  data  16  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 76 del 1 aprile  1998, sono i
seguenti:
  a)  105  dB  (A)  L  ASmax   ,  a  decorrere  dal  1  giugno  1999,
limitatamente ai  luoghi di pubblico spettacolo  o di intrattenimento
danzante,  e  da  sei  mesi   dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
  b) 103 dB (A) L ASmax ,  a decorrere da dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento;
  c) 102 dB (A) L ASmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento;
  d) 95 dB (A) L Acq a  decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai
luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei
mesi dall'entrata in  vigore del presente regolamento,  per tutti gli
altri pubblici esercizi.
  2.  I  valori  di  cui  al  comma  1  sono  riferiti  al  tempo  di
funzionamento dell'impianto  elettroacustico nel periodo  di apertura
al pubblico.