Art. 3.
                         Obblighi dei gestori
  1. Il  gestore di uno  dei luoghi di  cui all'articolo 1,  comma 1,
verifica  i  livelli  di  pressione sonora  generati  dagli  impianti
elettroacustici in  dotazione ed effettua i  conseguenti adempimenti,
secondo le modalita' indicate negli articoli 4, 5 e 6.
  2. Il  gestore effettua le verifiche  di cui al comma  1 anche dopo
ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
  3.   Il  soggetto,   diverso   dal  gestore,   il  quale   utilizza
autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non
comporta  la   costituzione  di  rapporti  di   subordinazione  o  di
collaborazione continuata  o coordinata,  risponde, in solido  con il
gestore,  della  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento.