Art. 4.
           Impianti inidonei a superare i limiti consentiti
  1.  I soggetti  indicati all'articolo  3, verificano  se l'impianto
elettroacustico  ha caratteristiche  tecniche  idonee a  determinare,
potenzialmente,  il superamento  dei  limiti di  cui all'articolo  2,
avvalendosi  di  un  tecnico   competente  in  acustica,  secondo  la
previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del
1995, il quale redige una relazione indicante:
  a)  l'elenco  dettagliato   dei  componenti  dell'impianto  (marca,
modello  e  numero  di   serie),  corredato  dall'impostazione  delle
regolazioni   dell'impianto   elettroacustico   utilizzate   per   la
sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);
  b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla
massima  emissione  sonora  senza  distorsioni o  altre  anomalie  di
funzionamento;
  c)  l'elenco della  strumentazione  utilizzata per  il rilievo  del
livello L Acq , conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
  d) il valore  del livello L Acq , rilevato  in assenza di pubblico,
misurato  per  almeno  sessanta   secondi,  in  corrispondenza  della
posizione  in cui  assume  il valore  massimo, all'interno  dell'area
accessibile al pubblico,  ad una altezza dal pavimento di  1,6 pm 0,1
metri;
  e)  la planimetria  del  locale, con  l'indicazione  della zona  di
libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e
i punti del rilievo del livello L Acq .
  2.  All'esito  della  verifica,   qualora  risulti  che  l'impianto
elettroacustico non e' in grado di  superare il limite fissato per il
livello  L  Acq  , il  gestore  del  locale,  o  il soggetto  di  cui
all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva,
ai sensi  dell'articolo 4  della legge  4 gennaio  1968, n.  15. Tale
documento,  corredato  dalla  relazione del  tecnico  competente,  e'
conservato presso il locale ed  esibito, su richiesta, alle autorita'
di controllo.
 
           Note all'art. 4:
            - Il  testo dell'art. 2, commi  6, 7, 8  e 9 della citata
          legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' il seguente:
            "6. Ai fini della presente   legge  e'  definito  tecnico
          competente la figura professionale idonea ad  effettuare le
          misurazioni, verificare l'ottemperanza  ai valori  definiti
          dalle    vigenti  norme,   redigere i piani  di risanamento
          acustico,  svolgere le  relative attivita'   di  controllo.
          Il  tecnico competente deve  essere in possesso del diploma
          di  scuola  media  superiore   ad   indirizzo   tecnico   o
          del  diploma universitario ad  indirizzo scientifico ovvero
          del  diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
            7.    L'attivita' di   tecnico   competente puo'   essere
          svolta  previa presentazione    di     apposita     domanda
          all'assessorato      regionale  competente     in   materia
          ambientale   corredata     da   documentazione  comprovante
          l'aver  svolto   attivita', in   modo non  occasionale, nel
          campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i
          diplomati  e da  almeno due  anni per  i laureati  o per  i
          titolari  di diploma universitario.
            8. Le attivita' di cui al comma 6 possono  essere  svolte
          altresi'  da coloro che, in possesso del  diploma di scuola
          media superiore, siano  in  servizio  presso  le  strutture
          pubbliche  territoriali  e vi svolgano la propria attivita'
          nel campo dell'acustica ambientale, alla  data  di  entrata
          in  vigore   della presente  legge  nonche' da  coloro che,
          a prescindere dal titolo di studio,  possano dimostrare  di
          avere  svolto  alla   data di   entrata in   vigore   della
          presente  legge, per   almeno cinque  anni,  attivita'  nel
          campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.
            9.  I soggetti  che effettuano i controlli devono  essere
          diversi da quelli che svolgono   le attivita'  sulle  quali
          deve essere effettuato il controllo".
            -  Il  testo dell'art. 4  della legge 4 gennaio  1968, n.
          15,  e' il seguente:
            "Art.   4 (Dichiarazione   sostitutiva    dell'atto    di
          notorieta').    - L'atto di  notorieta' concernente  fatti,
          stati  o    qualita'  personali  che    siano  a    diretta
          conoscenza    dell'interessato      e'   sostituito      da
          dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo  dinanzi  al
          funzionario  competente   a ricevere  la documentazione,  o
          dinanzi  ad un  notaio, cancelliere, segretario comunale, o
          altro  funzionario  incaricato  dal  sindaco,  il     quale
          provvede  alla autenticazione   della sottoscrizione con la
          osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
            Quando  la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta'  e'  resa ad   imprese di   gestione di  servizi
          pubblici,    la  sottoscrizione     e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario    incaricato   dal    rappresentante    legale
          dell'impresa stessa".