Art. 5. Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti 1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico e' in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio piu' ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora piu' frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto. 2. L'accertamento di cui al comma 1 e' svolto secondo le modalita' indicate nell'allegato A. 3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica: a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie); b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale; c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza; d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994; e) i valori del livello L ASmax , dei livelli equivalenti parziali L Acq.i , (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura t i del livello L Acq complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato A); f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli L Acq.i e L ASmax . 4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita' di controllo.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda nelle note all'art. 4.