Art. 5.
              Impianti potenzialmente idonei a superare
                         i limiti consentiti
  1.   Nell'ipotesi  in   cui,  all'esito   della  verifica   di  cui
all'articolo  4, risulta  che, per  le sue  caratteristiche tecniche,
l'impianto elettroacustico  e' in grado  di superare i limiti  di cui
all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento,
nelle  condizioni di  esercizio piu'  ricorrenti del  locale, tenendo
conto  del numero  delle  persone mediamente  presenti,  del tipo  di
emissione  sonora  piu'  frequente   e  delle  abituali  impostazioni
dell'impianto.
  2. L'accertamento di cui al comma  1 e' svolto secondo le modalita'
indicate nell'allegato A.
  3. Il tecnico competente redige  una relazione nella quale espone i
risultati dell'accertamento ed indica:
  a)  l'elenco  dettagliato   dei  componenti  dell'impianto  (marca,
modello e numero di serie);
  b) il segnale sonoro  e l'impostazione delle regolazioni utilizzate
per la sonorizzazione del locale;
  c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica,
espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
  d)  l'elenco  della  strumentazione utilizzata  per  il  controllo,
conforme  alle specifiche  di  cui  alla classe  "1"  delle norme  EN
60651/1994 e EN 60804/1994;
  e) i valori del livello L  ASmax , dei livelli equivalenti parziali
L Acq.i ,  (con indicazione, per ciascuno di  essi del corrispondente
tempo  di  misura  t  i  del   livello  L  Acq  complessivo  e  della
corrispondente durata, come definiti nell'allegato A);
  f)  la planimetria  del  locale, con  l'indicazione  della zona  di
libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e
i punti di rilievo dei livelli L Acq.i e L ASmax .
  4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori
accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il
soggetto  di   cui  all'articolo   3,  comma  3,   redigono  apposita
dichiarazione  sostitutiva, ai  sensi dell'articolo  4 della  legge 4
gennaio 1968,  n. 15. Tale  documento, corredato dalla  relazione del
tecnico competente,  e' conservato  presso il  locale ed  esibito, su
richiesta, alle autorita' di controllo.
 
           Nota all'art. 5:
            - Per il  testo dell'art. 4 della  legge 4 gennaio  1968,
          n. 15, si veda nelle note all'art. 4.