Art. 6.
               Interventi di adeguamento degli impianti
  1. All'esito  del secondo accertamento,  disciplinato dall'articolo
5,  qualora  risulti  che  i   valori  accertati  sono  superiori  ai
prescritti limiti  indicati all'articolo 2,  comma 1, il  gestore del
locale  attua tutti  gli interventi  indicati dal  tecnico competente
necessari perche' non sia in  alcun modo possibile il superamento dei
limiti  prescritti,  dotando   in  ogni  caso  gli   strumenti  e  le
apparecchiature   eventualmente   utilizzati    di   meccanismi   che
impediscano la manomissione.
  2.  Il  tecnico competente  procede  al  collaudo degli  interventi
realizzati  e  alla  verifica  dell'impianto  nelle  piu'  ricorrenti
condizioni di esercizio, secondo  le modalita' descritte all'articolo
5.