Art. 6. Interventi di adeguamento degli impianti 1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perche' non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione. 2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle piu' ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalita' descritte all'articolo 5.