Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attivita' degli istituti di ricovero e cura, delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a carattere scentifico con la programmazione regionale, nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali; b) sostituzioni dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, mediante un aumento della liquota di compartecipazione dell'addizzionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tali da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali; c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti; d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socioeconomici territoriali; e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b); f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici; g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione e' vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio unitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti; h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile; i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche' di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo; l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di: 1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419; 2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1); 3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste n) estensione anche alle regioni della possibilita' di partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998; p) previa verifica della compatibilita' con la normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale; q) definizione delle modalita' attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma; r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi: 1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina. 2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilita' interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: " ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere " sono soppresse. 5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW; b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW; c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW."; b) il comma 2 e' abrogato. 6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per le risorse di cui all'articolo 8 comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 KW, anche collegati alla rete non e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto. 8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: "e sempreche' non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica" sono soppresse. 9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure: a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti; b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case; c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facolta' di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza ". 10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario" sono sostituite dalle seguenti: "sono versate direttamente ai comuni". 11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni. 12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica. 13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno l'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 14. Al comma 149, lettera d), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato. 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1 gennaio 2000. 16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire; c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire. 17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica. 18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: " e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno"; b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: ", nel limite della variazione percentuale" fino alla fine del comma.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, reca: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287. - Il comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attivita' assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attivita' di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Il relativo capo I comprende gli artt. da 1 a 10. - L'art. 26 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente: "Art. 26 (Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta). - 1. E' attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'art. 24, regolatrice delle dette attivita'. 2. E' altresi' attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota e' determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa e' stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la conferenza Stato- regioni, e' determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalita' di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la conferenza Stato-regioni, e' determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalita' di attribuzione". - Si riporta l'art. 7 della legge n. 59 del 1997: "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princi'pi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - L'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "Art. 48 (Regioni ed enti locali). - 1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonche' la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanita', procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e proce- dure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione. 3. La conferenza Stato-citta' e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica. 4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. In attesa delle indicazioni delle predette conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali. 6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL. 8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualita' costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella. 10. Il Governo e' delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e princi'pi direttivi: a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998; b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali; c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale; d) previsione della facolta' per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; e' fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da accorpare possibilmente in un unico numero; e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purche' sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale e' trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta e' determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed e' versata al comune stesso; g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonche' di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni. 11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entita' complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano: a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite; b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita' dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi; c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b); d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle prov- ince, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali; e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. 12. I decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresi' le modalita' di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b). 13. Al comma 144 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e "agli enti locali"; b) (omissis); c) alla lettera r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)". 14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998". - La legge 30 novembre 1998, n. 419, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286. - L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' il seguente: "Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento). - I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva. Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente. Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso. Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile gia' determinato. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente". - Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "Art. 27 (Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta). - 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica. 3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e' versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalita' di cui all'art. 1-bis del decreto- legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota. 4.-6. (omissis)". - L'art. 1-bis del d.-l. 25 novembre 1996, n. 599, convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' il seguente: "Art. 1-bis (Contributo agli enti locali e alle IPAB). - 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota e' insufficiente il contributo e' ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita', la quota residua e' redistribuita ai comuni con le modalita' previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". - La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. - La legge 30 novembre 1998, n. 419, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286. - Si riporta l'art. 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), come modificato da ultimo dalla presente legge: "Art. 17 (Modificazioni aliquote accise). - 1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri; b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri; c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri; d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri; e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg. 2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'art. 2-undecies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale. 3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantita' di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213. 4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure: a) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc; b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc; c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc. 5. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti: a) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 4; b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili. 6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure: a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta; b) L. 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e L. 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. E' soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico. 7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario. 8. L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica. 9. L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata". - L'art. 4 del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato da ultimo dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ferme restando le addizionali di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW; b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW; c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. 2. (Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera a), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.) (Abrogato) 3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'accordo, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data. 5. L'addizionale e' liquidata e riscossa con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed e' versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990". - L'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, e' il seguente: "Art. 6. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure: a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi; b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. 3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data. 4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. 7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle rela- tive alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5." - L'art. 8 della legge n. 448 del 1998 e' riportato in nota all'art. 11. - L'art. 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente: "Art. 53 (Articoli 2 e 4 testo unico energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940) - (Denuncia di officina e licenza di esercizio). - 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale. 2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l'acquistano per farne rivendita; b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. 3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione. 4. La cessazione di attivita' di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui e' avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata". - L'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 52. (Artt. 1 e 5 testo unico energia elettrica 1924 Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 decreto legge n. 151/1991 - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97) - (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo. Obbligato al pagamento dell'imposta e' l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato "fabbricante". 2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica: a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate; b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocita'; c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta societa'; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione; e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti; f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate; g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonche' quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate; i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali; l) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW; m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti; n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici; o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi. 3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW; e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW. 4. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni." - L'art. 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure: a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti; b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case; c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facolta' di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. 3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data. 4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt. 6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo. 7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle rela- tive alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma 5". - L'art. 17 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 17 (Modificazioni aliquote accise). - 1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri; b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri; c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri; d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri; e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg. 2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'art. 2-undecies, comma 3, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale. 3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantita' di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213. 4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure: a) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc; b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc; c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc. 5. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti: a) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 4; b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili. 6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure: a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta; b) L. 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e L. 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. E' soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere. 7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali sono versate direttamente ai comuni. 8. L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica. 9. L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata". - La direttiva 96/1992/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. 027/1997. - Si riportano gli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972: "Art. 3 (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). - Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu' societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa' fuse o incorporate. La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla societa' scissa". "Art. 6 (Imponibile). - L'incremento di valore e' costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese in- dicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione e' stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta. Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione ne' all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro. Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale e' quello venale che i beni avevano al 1 gennaio 1963, ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli articoli 5 e 25 della predetta legge. Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si siano verificati i presupposti per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per questa sia intervenuto l'accertamento, e' quello risultante dall'accertamento stesso. Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione. Per gli immobili che al 1 gennaio 1975 appartengano alle societa' da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1 gennaio 1965 e al 1 gennaio 1975. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta e' liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio. Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili gia' appartenenti a societa' fuse o incorporate, alienati dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale e' quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle societa' fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali societa'. La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili gia' appartenenti alla societa' scissa. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale e' calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma". - Il comma 149 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero; c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione; d) attribuzione alle province della facolta' di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: 1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale; 2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento; 3) (attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita', le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;) (abrogato); e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime; f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria; 2) disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati; 3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a); 4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita; g) attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale; h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di prevedere, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive; i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle rela- tive sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate; l) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale". - Si riporta l'art. 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: "Art. 60 (Art. 6 decreto-legge n. 511/1988 - Art. 4 decreto-legge n. 332/1989) - (Addizionali dell'imposta). - 1. Le disposizioni del presente titolo valgono anche per le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalita' dell'imposta di consumo". - L'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riportato sopra in questa stessa nota. - L'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, e' riportato sopra in questa stessa nota. - L'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, e' riportato sopra in questa stessa nota. - Si riporta il testo degli artt. 3 e 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificati dalla presente legge: "Art. 3 (Regolamento e tariffe). - 1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge. 5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo. 6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'art. 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19". "Art. 37 (Norme finali e abrogazioni). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo. 3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856".