Art. 10
          (Disposizioni in materia di federalismo fiscale).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  aventi  per  oggetto  il  finanziamento  delle regioni a
statuto    ordinario   e   l'adozione   di   meccanismi   perequativi
interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  abolizione  dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle
regioni  a  statuto  ordinario,  ad  esclusione di quelli destinati a
finanziare  interventi  nel settore delle calamita' naturali, nonche'
di  quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante
interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di
cui  al  decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa
sanitaria  corrente;  quest'ultima  e' computata al netto delle somme
vincolate   da  accordi  internazionali  e  di  quelle  destinate  al
finanziamento  delle  attivita'  degli  istituti  di ricovero e cura,
delle  attivita' degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale
e  delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario
nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e rilievo
nazionale  e  internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti
alla   gestione   dei  servizi  e  alle  tecnologie  e  biotecnologie
sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo
restando  quanto  previsto  dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo
dell'attivita'   degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scentifico  con la programmazione regionale, nonche' le modalita' per
il finanziamento delle attivita' assistenziali;
    b)  sostituzioni  dei  trasferimenti  di cui alla lettera a) e di
quelli  connessi  al  conferimento di funzioni alle regioni di cui al
capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n.59, mediante un aumento della
liquota  di  compartecipazione  dell'addizzionale regionale all'IRPEF
comunque  non  inferiore a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle
aliquote  erariali  in  modo tali da mantenere il gettito complessivo
dell'IRPEF  inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione
all'accisa  sulla  benzina,  la  quale  non  potra'  comunque  essere
superiore  a  450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione
all'IVA,  in  misura  non  superiore  al 20 per cento del gettito IVA
complessivo.   Le   assegnazioni   alle  regioni  del  gettito  delle
compartecipazioni,  al netto di quanto destinato al fondo perequativo
di  cui  alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi
delle rispettive basi imponibili regionali;
    c)  determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla
lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione
delle  quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, la copertura
complessiva dei trasferimenti aboliti;
    d)   previsione  di  meccanismi  perequativi  in  funzione  della
capacita'  fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni
a tributi erariali, nonche' della capacita' di recupero dell'evasione
fiscale  e  dei  fabbisogni  sanitari;  previsione,  inoltre,  di  un
eventuale  periodo  transitorio,  non  superiore  ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della
spesa  storica;  cio'  al  fine  di  consentire  a tutte le regioni a
statuto  ordinario  di  svolgere  le  proprie funzioni e di erogare i
servizi  di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto
il  territorio  nazionale,  tenendo  conto  delle  capacita'  fiscali
insufficienti  a  far  conseguire tali condizioni e della esigenza di
superare gli squilibri socioeconomici territoriali;
    e)   previsione  di  istituire  un  fondo  perequativo  nazionale
finanziato  attingendo  alla  compartecipazione  all'IVA  di cui alla
lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche
quota  parte  dell'aliquota  della compartecipazione all'accisa sulla
benzina di cui alla medesima lettera b);
    f)  revisione  del  sistema  dei trasferimenti erariali agli enti
locali   in   funzione   delle   esigenze  di  perequazione  connesse
all'aumento   dell'autonomia  impositiva  e  alla  capacita'  fiscale
relativa  all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa.
La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione
alle  caratteristiche  territoriali, demografiche e infrastrutturali,
nonche'   alle   situazioni   economiche  e  sociali  e  puo'  essere
effettuata,  per  un  periodo  transitorio,  anche  in  funzione  dei
trasferimenti storici;
    g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio
nel   quale   ciascuna   regione   e'  vincolata  ad  impegnare,  per
l'erogazione  delle  prestazioni del Servizio unitario nazionale, una
spesa  definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano
sanitario  nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque coordinata
con  l'attivazione  del  sistema di controllo di cui alla lettera i);
gli  eventuali  risparmi  di  spesa sanitaria rimangono attribuiti in
ogni caso alla regione che li ha ottenuti;
    h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera
b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti  trasferiti  alle regioni, ai sensi del capo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse  di  cui  all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997,
tenuto  conto  dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonche'
dei  criteri  previsti  dall'articolo  48,  comma  11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;
    i)   previsione  di  procedure  di  monitoraggio  e  di  verifica
dell'assistenza  sanitaria  erogata, in base ad appropriati parametri
qualitativi  e quantitativi, nonche' di raccolta delle informazioni a
tal  fine  necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura
dei    trasferimenti    perequativi    e   delle   compartecipazioni;
razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine
ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo
alla   spesa  del  personale,  al  fine  di  rendere  trasparenti  le
responsabilita'  delle  decisioni  di  spesa  per  ciascun livello di
governo;
    l)  previsione  di  una  revisione organica del trattamento e del
regime  fiscale  attualmente  vigente  per  i  contributi volontari e
contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine
di:
      1)   riconoscere   un   trattamento   fiscale   di   prevalente
agevolazione  in  favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge
30 novembre 1998, n. 419;
      2)  assicurare  la  parita'  di trattamento fiscale tra i fondi
diversi da quelli di cui al numero 1);
      3)  garantire  l'invarianza  complessiva  del  gettito  ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    m)   coordinamento   della   disciplina  da  emanare  con  quella
attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a statuto speciale,
salvo i profili attribuiti alle fonti previste
    n)   estensione   anche   alle   regioni  della  possibilita'  di
partecipare  alle  attivita' di accertamento dei tributi erariali, in
analogia  a  quanto  gia'  previsto per i comuni dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province
al  gettito  dell'IRAP  di  cui  all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del
decreto   legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  e  conseguente
rideterminazione   dei  trasferimenti  erariali  alle  regioni,  alle
province  e ai comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria
per  i  suddetti  enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo
1-bis  del  decreto-legge  25  novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
    Ai  fini  della  suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
    p)   previa   verifica  della  compatibilita'  con  la  normativa
comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto ordinario di confine
di  ridurre  la  misura  dell'accisa  sulle benzine, nei limiti della
quota  assegnata  alle stesse regioni, anche in maniera differenziata
per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
    Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento  del  gettito  della  quota statale dell'accisa sulle benzine
accertato  nelle  regioni  per effetto della prevista riduzione della
quota regionale;
    q)  definizione  delle modalita' attraverso le quali le regioni e
gli   enti   locali   siano   coinvolti   nella  predisposizione  dei
provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;
    r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure
idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
    1)   le   misure   organiche  e  strutturali  corrispondano  alle
accresciute  esigenze  conseguenti  ai  conferimenti  operati  con  i
decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
      2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di
conseguenti  trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il
gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione
della relativa disciplina.
  2.  L'attuazione  del  comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi
per  il  bilancio  dello  Stato  e  per i bilanci del complesso delle
regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi
di  finanza  pubblica  relativi al patto di stabilita' interno di cui
alla  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e deve essere coerente con i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n.
419.  Anche  al  fine  del  coordinamento  con  i predetti obiettivi,
principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti  legislativi  attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
nel  rispetto  delle  procedure,  dei  principi  e  criteri direttivi
stabiliti  dalla  medesima  legge  n.  419  del  1998, con uno o piu'
decreti  legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e
integrative.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi  al  Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
competenti  Commissioni  permanenti, successivamente all'acquisizione
degli  altri  pareri  previsti,  almeno  sessanta  giorni prima della
scadenza  prevista  per  l'esercizio  della delega. Le Commissioni si
esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due
anni   dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  predetti  decreti
legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dal  presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti,   possono   essere   emanate,  con  uno  o  piu'  decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
  4.  All'articolo  17,  comma  6,  lettera  b), del decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera
b-bis),  del  decreto  legge  2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: " ad
eccezione  dei  consumi  di  energia  elettrica  relativi  ad imprese
industriali ed alberghiere " sono soppresse.
  5.  All'articolo  4  del  decreto-legge  30 settembre 1989, n. 332,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Ferme  restando  le  addizionali di cui all'articolo 6 del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  1989,  n. 20, e successive
modificazioni,  per  l'energia  elettrica  consumata dalle imprese di
autoproduzione  e  per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni  sono  dovute,  per  ogni  kWh  di  consumo,  le  seguenti
addizionali erariali:
        a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
        b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
        c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW.";
        b) il comma 2 e' abrogato.
  6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre
1997,  l'energia  elettrica  prodotta da fonti rinnovabili, consumata
dalle  imprese  di  autoproduzione  e  per  qualsiasi uso in locali e
luoghi  diversi  dalle  abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali  erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  lire 26 miliardi per
ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  si  provvede,  quanto a lire 6
miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per le
risorse  di  cui  all'articolo 8 comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
  7.   L'esercizio  di  impianti  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
elettrica  non  superiore  a  20 KW, anche collegati alla rete non e'
soggetto  agli  obblighi  di  cui all'articolo 53, comma 1, del testo
unico  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
l'energia  consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non  e'  sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali
sull'energia  elettrica. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce  le  condizioni  per  lo  scambio  dell'energia  elettrica
fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
  8.  Nel  testo  unico  approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504,  all'articolo  52, comma 3, lettera a), le parole: "e
sempreche'   non   cedano  l'energia  elettrica  prodotta  alla  rete
pubblica" sono soppresse.
  9.  Il  comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988,
n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una
addizionale nelle seguenti misure:
      a)  lire  36  in  favore  dei  comuni  per  qualsiasi uso nelle
abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle
forniture,  con  potenza  impegnata  fino  a  3  kW, effettuate nelle
abitazioni  di  residenza  anagrafica  degli  utenti limitatamente ai
primi  due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle
tariffe vigenti;
      b)  lire  39,5  in  favore  dei comuni, per qualsiasi uso nelle
seconde case;
      c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali
e  luoghi  diversi  dalle  abitazioni,  per  tutte le utenze, fino al
limite  massimo  di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno
facolta'  di  incrementare  detta  misura  fino a 22 lire per kWh. Le
province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini
di  approvazione  del bilancio di previsione e notificare entro dieci
giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione
all'ente  che  provvede  alla  riscossione  per  gli  adempimenti  di
competenza ".
  10.  Nel  comma  7  dell'articolo  17 del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,   n.   85,   le   parole:  "affluiscono  ad  appositi  capitoli
dell'entrata  del  bilancio  statale  e restano acquisite all'erario"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "sono  versate  direttamente  ai
comuni".
  11.  I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al
maggior  gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire
per   kWh   dell'addizionale   provinciale  sul  consumo  di  energia
elettrica.  Nel  caso  in  cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse
insufficiente   al   recupero  dell'intero  ammontare  dell'anzidetto
maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di
devoluzione  dovuta  dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per
la  responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.  I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla
somma  del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote
di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  2  dell'articolo 6 del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti
dalla  disposizione  di  cui  al  comma  10  del  presente  articolo,
diminuita    del    mancato    gettito    derivante   dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi
diversi dalle abitazioni.
  12.  L'ente  liquidatore  e'  tenuto  a  garantire agli enti locali
interessati   il  diritto  di  verificare,  mediante  l'accesso  alle
relative  informazioni,  la  procedura di accertamento e liquidazione
delle   addizionali   di  loro  competenza  sui  consumi  di  energia
elettrica.
  13.  Le  operazioni  di  conferimento d'azienda o di rami d'azienda
poste   in   essere   in  esecuzione  della  normativa  nazionale  di
recepimento  della  direttiva  96/92/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  19  dicembre  1996,  concernente  norme comuni per il
mercato  interno  l'energia  elettrica, e ogni altra operazione della
medesima  natura  concernente  il  riassetto  del  settore  elettrico
nazionale  prevista  da  tale  normativa,  non si considerano atti di
alienazione  ai  fini  dell'imposta  sull'incremento  di valore degli
immobili  e  si  applicano  ad  esse le disposizioni dell'articolo 3,
secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
  14.  Al  comma  149,  lettera  d),  dell'articolo  3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
  15.  Le  disposizioni  di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a
partire dal 1 gennaio 2000.
  16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle
imprese  di  autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le
seguenti addizionali erariali:
    a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
    b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
    c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
  17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo
26  ottobre  1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente
alle  esenzioni  di  cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo
unico,  previste  per  l'imposta  di  consumo sull'energia elettrica,
resta  ferma  la  loro  non applicabilita' alle addizionali comunali,
provinciali   ed   erariali   all'imposta   di  consumo  sull'energia
elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge
28  novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali
all'imposta  di  consumo  sull'energia  elettrica, e dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  1989,  n. 384, in tema di
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
  18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  5  dell'articolo  3 sono soppresse le parole: " e,
qualora  non  modificate  entro  il  suddetto  termine,  si intendano
prorogate di anno in anno";
    b)  al  comma  1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: ",
nel limite della variazione percentuale" fino alla fine del comma.
 
          Note all'art. 10:
            - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  reca:
          "Conferimento  alle regioni ed agli enti locali di funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'art.  4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
          287.
            - Il comma 2 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112, e' il seguente:
            "2.  Ferme  restando  le  competenze  regionali aventi ad
          oggetto  l'attivita'  assistenziale   degli   istituti   di
          ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico e le attivita'
          degli   istituti   zooprofilattici    sperimentali,    sono
          conservati  allo Stato il riconoscimento, il finanziamento,
          la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attivita'
          di  ricerca  corrente  e  finalizzata,  degli  istituti  di
          ricovero  e cura a carattere scientifico pubblici e privati
          e degli istituti zooprofilattici sperimentali".
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa". Il relativo  capo
          I comprende gli artt. da 1 a 10.
            -  L'art. 26 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446, e' il seguente:
            "Art. 26 (Attribuzione allo Stato di  quote  del  gettito
          dell'imposta).  - 1. E' attribuita allo Stato una quota del
          gettito  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive
          riscosso in ciascuna  regione  a  compensazione  dei  costi
          sostenuti   per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art. 25, comma 1. La disposizione del primo periodo  si
          applica  fino  all'anno  precedente  a  quello dal quale ha
          effetto la legge regionale di cui all'art. 24,  regolatrice
          delle dette attivita'.
            2.  E' altresi' attribuita allo Stato una ulteriore quota
          del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita
          di  gettito  derivante  dall'abolizione  dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese.  La quota e' determinata in
          un   ammontare  pari  al  gettito  della  predetta  imposta
          riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale  essa  e'
          stata    applicata.    Questa   disposizione   si   applica
          limitatamente  al  gettito  dell'imposta  regionale   sulle
          attivita'  produttive  relativo al primo periodo di imposta
          della sua applicazione e al successivo.
            3. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, d'intesa con la conferenza Stato-
          regioni, e' determinata la quota di cui al  comma  1  e  le
          relative   modalita'   di  attribuzione.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sentita la conferenza Stato-regioni, e' determinata
          la  quota  di  cui  al  comma  2 e le relative modalita' di
          attribuzione".
            - Si riporta l'art. 7 della legge n. 59 del 1997:
            "Art. 7. -  1.  Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui.
            2.  Sugli  schemi  dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'art.  5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della conferenza Stato-citta' e autonomie locali  allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente

          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
            3.  Al  riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, introdotto dall'art.  13, comma 1,  della  presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto di attuazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo.    Per  i  regolamenti di riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni caso, trascorso  inutilmente  il  termine  di  novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.  In  sede  di  prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  commissione  di  cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati.
            3-bis.  Il  Governo  e'  delegato  a  emanare, sentito il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30  settembre  1998,  un decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale  all'IRPEF.     Si   applicano   i
          princi'pi  e  i  criteri  direttivi di cui ai commi 10 e 11
          dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
            - L'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e'  il
          seguente:
            "Art.  48 (Regioni ed enti locali). - 1. Il sistema delle
          autonomie regionali e locali  concorre  alla  realizzazione
          degli   obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio
          1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da  esso
          complessivamente  generato  nel  1998,  non considerando la
          spesa sanitaria nonche' la spesa relativa a nuove  funzioni
          acquisite  a  seguito di trasferimento o delega di funzioni
          statali nel corso degli  anni  1997  e  seguenti,  non  sia
          superiore  a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che
          per gli anni  1999  e  2000  non  sia  superiore  a  quello
          dell'anno  precedente  maggiorato  in  misura pari al tasso
          programmato  di  inflazione.  Per  la  spesa  sanitaria  il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, d'intesa con il Ministro della sanita',  procede
          al  monitoraggio  dei  relativi  pagamenti  allo  scopo  di
          verificare che gli stessi non  eccedano  quelli  effettuati
          nell'anno  precedente  incrementati  del  tasso programmato
          d'inflazione;   dell'esito  viene  data  informazione  alla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
            2.  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno
          di  cui  al  comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei
          suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e
          le province autonome di Trento e di Bolzano  gli  obiettivi
          di  cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e proce-
          dure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle
          giunte regionali e provinciali nell'ambito delle  procedure
          previste   negli   statuti   e   nelle  relative  norme  di
          attuazione.
            3.  La  conferenza  Stato-citta'   e   autonomie   locali
          definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno
          di  cui  al  comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei
          suoi andamenti mensili  per  le  province  con  popolazione
          superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione
          superiore   a  60.000  abitanti.  Per  gli  altri  enti  la
          conferenza  definisce  criteri  e  tempi  di   monitoraggio
          coerenti con la diversa dimensione demografica.
            4.  Nel  caso  che si sviluppino andamenti del fabbisogno
          incompatibili con gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1  la
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  la
          conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,  secondo le
          rispettive  competenze,   propongono   le   iniziative   da
          assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli
          sugli  utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di
          tesoreria unica da disporre con decreti  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
            5.  In attesa delle indicazioni delle predette conferenze
          e della adozione delle relative misure, le  regioni  e  gli
          enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione
          di  quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente
          o  a  soggetti  che  intrattengono  con   l'ente   rapporti
          giuridici e negoziali.
            6.  A  valere  sulle  anticipazioni di tesoreria concesse
          dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632  miliardi  si
          intende  erogato a titolo di estinzione, senza applicazione
          di interessi ed oneri aggiuntivi e  salvo  conguaglio,  dei
          crediti   maturati   fino   al  31  dicembre  1997  per  le
          assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani,  di
          cui  alla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,  e successive
          modificazioni,  determinatisi  a  seguito   della   mancata
          stipula  da  parte  delle regioni a statuto ordinario delle
          convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21
          dicembre 1978, n. 845.
            7. Alla determinazione e  regolazione  in  rate  costanti
          decennali   dei   crediti   maturati   dall'INAIL   per  le
          assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino  all'anno
          1997  si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri
          aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e
          l'INAIL.
            8.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  partecipano  alla
          estinzione  delle  pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7
          mediante  il  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualita'
          costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire
          secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla
          presente  legge.  In caso di inadempienza, il Ministero del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e'
          autorizzato  a  trattenere  alle regioni l'importo dovuto a
          valere sulle erogazioni ad esse spettanti in  corso  d'anno
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 12, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549. Le somme  annualmente  acquisite  all'entrata
          del  bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  nei  limiti  delle  occorrenze finanziarie, allo
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  che provvede all'erogazione all'INAIL
          delle spettanze determinate in sede di convenzione  di  cui
          al  comma 7.9.  A decorrere dal 1 gennaio 1998 le regioni a
          statuto ordinario destinano le  somme  di  cui  alla  terza
          colonna  della  tabella  B  allegata  alla  presente  legge
          all'attuazione  delle  norme  in  materia  di  agevolazioni
          contributive   agli   apprendisti   artigiani,   appostando
          specifico capitolo nei  propri  bilanci.  A  consuntivo  lo
          Stato  riconosce  alle  regioni  la differenza tra il costo
          sostenuto per l'attuazione  delle  norme  stesse  e  quanto
          indicato nella tabella.
            10.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, previo parere
          consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   un   decreto   legislativo   che   istituisce  una
          addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti  criteri
          e princi'pi direttivi:
             a)  decorrenza  a  partire  da  un  periodo  di  imposta
          comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
             b)  determinazione  annuale  dell'aliquota   base,   con
          decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro dell'interno, da emanare entro il 15  dicembre  di
          ciascun  anno,  in  misura  tale  da coprire, per l'anno di
          prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle  funzioni
          e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso
          dell'anno  precedente  ai  sensi  del Capo I della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  con  corrispondente  riduzione   dei
          trasferimenti erariali;
             c)  riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma
          1 dell'art.  11 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  in  una
          misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
             d)  previsione  della  facolta'  per i comuni di variare
          l'aliquota dell'addizionale fino ad un  massimo  dello  0,5
          per  cento  nell'arco  di un triennio con un valore massimo
          dello  0,2  per  cento  annuo;  il  comune  stabilisce   la
          variazione   dell'aliquota  dell'addizionale  entro  il  31
          ottobre di  ogni  anno,  a  valere  sui  redditi  dell'anno
          successivo;  e'  fatto  obbligo ai comuni di pubblicare gli
          estremi essenziali relativi alla  variazione  dell'aliquota
          dell'addizionale  nella  Gazzetta  Ufficiale,  da accorpare
          possibilmente in un unico numero;
             e) applicazione dell'addizionale al reddito  complessivo
          determinato  ai  fini  dell'IRPEF,  al  netto  degli  oneri
          deducibili,  purche'  sia  dovuta,  per  lo  stesso   anno,
          l'IRPEF,  al netto delle detrazioni per essa riconosciute e
          dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del  citato  testo
          unico    delle    imposte   sui   redditi,   e   successive
          modificazioni;
             f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei
          termini previsti per il versamento  delle  ritenute  e  del
          saldo  dell'IRPEF;  per  i  redditi  di lavoro dipendente e
          assimilati, l'addizionale e' trattenuta  dai  sostituti  di
          imposta  all'atto  della  effettuazione delle operazioni di
          conguaglio relative  a  detti  redditi;  la  trattenuta  e'
          determinata  sulla  base  dell'aliquota dell'addizionale in
          vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente  ed
          e' versata al comune stesso;
             g)  applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF
          per la dichiarazione, la liquidazione,  l'accertamento,  le
          sanzioni,  e  altri  aspetti non disciplinati diversamente;
          previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di
          accertamento  da  parte  dei  comuni  mediante  scambi   di
          informazioni  e  notizie  utili, nonche' di accertamento ed
          erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a  carico
          dei comuni.
            11.  I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base
          della entita' complessiva degli  stanziamenti  che  vengono
          eliminati  dal  bilancio  dello Stato per essere attribuiti
          alla competenza degli enti locali, determinata dai  decreti
          di  cui  all'art.  7  della  legge  15  marzo  1997, n. 59,
          indicano:
             a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta
          dallo Stato per le materie trasferite;
             b) la distribuzione della spesa sul territorio  coerente
          con  gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita'
          dello Stato nelle materie trasferite o comunque  i  criteri
          di  ripartizione  delle  risorse  sulla  base  di parametri
          oggettivi;
             c) l'intervallo di tempo non  superiore  a  dieci  anni,
          entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di
          cui  alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento
          delle funzioni ed  incrementata  del  tasso  di  inflazione
          programmato,  deve  essere  riportata  ai valori fissati in
          applicazione della lettera b);
             d) previsione della copertura degli oneri relativi  alle
          funzioni  e ai compiti trasferiti, relativamente alle prov-
          ince, mediante  corrispondente  aumento  dei  trasferimenti
          erariali;
             e)  previsione  di  una  riduzione  o  di un aumento dei
          trasferimenti  erariali  ai  comuni   in   relazione   alla
          differenza  tra il gettito dell'addizionale comunale di cui
          al comma 10 e le spese determinate ai sensi  delle  lettere
          a), b) e c) del presente comma.
            12.  I  decreti  di  cui  all'art. 7 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  disciplinano  altresi'  le   modalita'   di
          copertura  degli  oneri relativi alle funzioni e ai compiti
          trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti  di  cui
          al comma 10, lettera b).
            13.  Al  comma  144  dell'art.  3 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
             a) alla lettera p), le parole: "delle province" e  "alle
          province"  sono  rispettivamente sostituite dalle seguenti:
          "degli enti locali" e "agli enti locali";
             b) (omissis);
             c) alla lettera r)  sono  soppresse  le  parole:  "e  di
          ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui
          alla lettera q)".
            14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413,  e successive modificazioni, sono
          prorogati per i periodi d'imposta relativi  agli  anni  dal
          1991  al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere
          presentata entro il 30 giugno 1998".
            - La legge 30 novembre 1998, n.  419,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  la  razionalizzazione  del Servizio sanitario
          nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia  di
          organizzazione   e  funzionamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" ed

          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998,  n.
          286.
            -  L'art.  44 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973 e' il seguente:
            "Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento).  -
          I  comuni  partecipano  all'accertamento  dei redditi delle
          persone  fisiche  secondo  le  disposizioni  del   presente
          articolo e di quello successivo.
            I  centri  di  servizio  devono  trasmettere ai comuni di
          domicilio  fiscale  dei  soggetti  passivi,  entro  il   31
          dicembre  dell'anno  in  cui sono pervenute, le copie delle
          dichiarazioni presentate dalle  persone  fisiche  ai  sensi
          dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai
          comuni  di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il
          1  luglio  dell'anno  in   cui   scade   il   termine   per
          l'accertamento,  le  proprie  proposte  di  accertamento in
          rettifica o di ufficio a persone  fisiche,  nonche'  quelle
          relative  agli  accertamenti  integrativi o modificativi di
          cui al terzo comma dell'art. 43.
            Il  comune  di  domicilio   fiscale   del   contribuente,
          avvalendosi  della  collaborazione del consiglio tributario
          se istituito,  puo'  segnalare  all'ufficio  delle  imposte
          dirette  qualsiasi  integrazione  degli  elementi contenuti
          nelle dichiarazioni presentate  dalle  persone  fisiche  ai
          sensi  dell'art.  2,  indicando  dati,  fatti  ed  elementi
          rilevanti e fornendo  ogni  idonea  documentazione  atta  a
          comprovarla.  A  tal  fine  il comune puo' prendere visione
          presso  gli  uffici  delle  imposte  degli  allegati   alle
          dichiarazioni   gia'  trasmessegli  in  copia  dall'ufficio
          stesso. Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,  provati  da
          idonea  documentazione, possono essere segnalati dal comune
          anche nel caso di omissione della dichiarazione.
            Il comune di domicilio fiscale del  contribuente  per  il
          quale  l'ufficio  delle  imposte  ha comunicato proposta di
          accertamento  ai  sensi  del  secondo  comma  puo'  inoltre
          proporre   l'aumento   degli   imponibili,  indicando,  per
          ciascuna categoria di  redditi,  dati,  fatti  ed  elementi
          rilevanti  per  la determinazione del maggiore imponibile e
          fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.  La
          proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta
          comunale,  sentito  il  consiglio  tributario se istituito,
          deve  pervenire  all'ufficio  delle  imposte,  a  pena   di
          decadenza,  nel  termine  di novanta giorni dal ricevimento
          della  comunicazione  di   cui   al   secondo   comma.   La
          deliberazione   della  giunta  comunale  e'  immediatamente
          esecutiva.
            Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte  e
          le   proposte   di   aumento   del   comune  devono  essere
          accompagnate da un  elenco  in  duplice  copia.  Una  delle
          copie,  datata e sottoscritta, viene restituita in segno di
          ricevuta all'ufficio mittente.
            Decorso il termine di novanta giorni  di  cui  al  quarto
          comma  l'ufficio  delle imposte provvede alla notificazione
          degli accertamenti per i  quali  o  non  siano  intervenute
          proposte  di  aumento da parte dei comuni o le proposte del
          comune siano state accolte dall'ufficio stesso.
            Le proposte di aumento non condivise  dall'ufficio  delle
          imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le
          proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso
          ciascun  ufficio,  la  quale  determina  gli  imponibili da
          accertare.   Se   la   commissione   non   delibera   entro
          quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione della proposta,
          l'ufficio   delle   imposte    provvede    all'accertamento
          dell'imponibile gia' determinato.
            Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto
          comma  puo'  richiedere dati e notizie alle amministrazioni
          ed  enti  pubblici  che   hanno   obbligo   di   rispondere
          gratuitamente".
            -  Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 del decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
            "Art. 27 (Compartecipazione dei comuni e  delle  province
          al  gettito  dell'imposta).  -  1. A decorrere dall'anno di
          entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono
          ad ogni comune e ad ogni provincia del  proprio  territorio
          una   quota  del  gettito  della  imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  pari,  per  il  comune,  al  gettito
          riscosso  nel  1997 per tasse di concessione comunale e per
          imposta  comunale  per  l'esercizio  di  impresa,  arti   e
          professioni,  al  netto  della  quota  di  spettanza  della
          provincia, e, per la  provincia,  all'ammontare  di  questa
          quota  al  lordo  di  quella  spettante  allo Stato a norma
          dell'art.   6  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
          n. 144.
            2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province  a  norma
          del  comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di
          luglio di ciascun anno. Nel primo anno  tali  importi  sono
          commisurati  all'ammontare  del  gettito  riscosso nel 1996
          risultante  dai  relativi  rendiconti   consuntivi,   salvo
          conguaglio,  da  effettuare  nell'anno  successivo  con gli
          importi dovuti per tale anno, in base alle  risultanze  dei
          rendiconti   per  l'anno  1997.  Gli  importi  dovuti  sono
          determinati da ciascuna regione  che,  previa  acquisizione
          delle  informazioni  necessarie,  ne  da'  comunicazione ai
          comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno  e
          del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le
          Regioni   somme   a  destinazione  vincolata.  A  decorrere
          dall'anno  1999,  i  predetti  importi  sono   incrementati
          annualmente   in   misura  pari  al  tasso  programmato  di
          inflazione  indicato   nella   relazione   previsionale   e
          programmatica.
            3.  L'importo  corrispondente  alla  quota spettante allo
          Stato di cui al comma 1, determinato a norma del  comma  2,
          e'  versato  nei termini quivi indicati dalle province allo
          Stato per le finalita' di cui all'art. 1-bis  del  decreto-
          legge   25   novembre   1996,   n.   599,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.  5,  secondo
          le  vigenti  disposizioni  per il versamento della suddetta
          quota.
            4.-6. (omissis)".
            - L'art. 1-bis  del  d.-l.  25  novembre  1996,  n.  599,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con  legge  24
          gennaio 1997, n. 5, e' il seguente:
            "Art. 1-bis (Contributo agli enti locali e alle IPAB).  -
          1.  Ai  sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18
          gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  19  marzo 1993, n.  68, e' assegnato ai comuni, alle
          province, alle comunita'  montane,  nonche'  alle  IPAB  un
          contributo  corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e
          per gli anni seguenti, dagli enti stessi per  il  personale
          cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.
            2.  All'onere derivante dal presente articolo si provvede
          con la quota annuale dell'imposta comunale per  l'esercizio
          di  imprese  e di arti e professioni versata allo Stato dai
          comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di
          cui all'art. 6 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
          n. 144. Se la  quota  e'  insufficiente  il  contributo  e'
          ripartito  in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in
          cui dopo il finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1
          rimanga  disponibilita',  la quota residua e' redistribuita
          ai comuni con le modalita' previste per la ripartizione con
          parametri   obiettivi   di  cui  all'art.  37  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,   e   successive
          modificazioni".
            -  La  legge  23  dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo"  ed
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.
            - La legge 30 novembre 1998, n.  419,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  la  razionalizzazione  del Servizio sanitario
          nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia  di
          organizzazione   e  funzionamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Modifiche al  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          dicembre 1998, n. 286.
            - Si riporta l'art.  17  del  decreto-legge  23  febbraio
          1995,  n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 22 marzo 1995, n.  85),  come  modificato  da  ultimo
          dalla presente legge:
            "Art.  17  (Modificazioni  aliquote  accise).  -  1. Sono
          aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
             a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e  2710  00
          36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri;
             b)  benzina  senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00
          29 e 2710 00 32) da L. 911.040  a  L.  1.003.480  per  1000
          litri;
             c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e
          2710  00  55)  per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990
          per 1000 litri;
             d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710  00  69)  da  L.
          676.040 a L. 747.470 per 1000 litri;
             e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a
          2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per
          1000  kg  e  per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per
          1000 kg.
            2. L'aliquota agevolata degli oli da gas  o  gasolio  per
          uso  agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, come
          sostituito dall'art. 2-undecies, comma 3, del decreto-legge
          30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1994, n. 656, e' aumentata dal 13
          al 30 per cento dell'aliquota normale.
            3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si  applicano  anche
          ai  prodotti  gia'  immessi  in consumo e che, alla data di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  posseduti
          dagli   esercenti   depositi   di   oli  minerali  per  uso
          commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma  2  si
          applica  anche  alle  quantita'  di  gasolio  giacenti alla
          stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e
          presso  i  depositi  per  la  diretta  somministrazione  al

          dettaglio  di  prodotti  agevolati  per  uso  agricolo.  Si
          applicano le disposizioni  degli  articoli  9  e  10,  come
          sostituito  dall'art.  2  della  legge 26 dicembre 1981, n.
          777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.
            4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per
          combustione  per  usi  civili sono aumentate nelle seguenti
          misure:
             a) usi domestici di cui alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi
          (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc;
             b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino  a
          250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc;
             c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc.
            5.  Per  i consumi di gas metano effettuati nei territori
          di cui  all'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  si
          applicano i seguenti aumenti:
             a) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e
          b) del comma 4;
             b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.
            6.   Le   aliquote   dell'imposta  erariale  sul  consumo
          dell'energia elettrica sono  stabilite,  per  ogni  kWh  di
          energia impiegata, nelle seguenti misure:
             a)  L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni.
          I  consumi  di  energia  elettrica  nelle   abitazioni   di
          residenza  anagrafica  degli  utenti, con potenza impegnata
          fino a 3 kW, limitatamente ai primi due  scaglioni  mensili
          di  consumo  di  cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a),
          allegata al provvedimento n. 15 del 14  dicembre  1993  del
          CIP sono esenti dall'imposta;
             b)  L.  4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e L.
          2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso  in
          locali  e  luoghi  diversi dall'abitazione. E' soppresso il
          trattamento agevolato previsto per  i  consumi  di  energia
          elettrica   esonerati  dall'applicazione  del  sovrapprezzo
          termico.
            7. I criteri stabiliti nel capitolo  I,  punto  2,  della
          deliberazione  della  giunta  del  CIP, citata nel comma 6,
          lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi  alle
          forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3
          kW,  effettuate  nell'abitazione  di  residenza  anagrafica
          dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai
          limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220  kWh
          per  quelle  oltre 1,5 e fino a 3 kW, valgono anche ai fini
          dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e  delle
          relative   addizionali.   Le  somme  relative  ai  maggiori
          proventi delle addizionali affluiscono ad appositi capitoli
          dell'entrata  del  bilancio  statale  e  restano  acquisite
          all'erario.
            8.  L'aliquota  d'imposta  stabilita nel comma 6, lettera
          a), si applica a  decorrere  dalle  fatture  emesse  dal  1
          gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera
          b),  si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla
          data  di  entrata   in   vigore   del   presente   decreto,
          limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera,
          al  periodo  successivo  alla  data  di  applicazione delle
          predette aliquote, considerando  costante  il  consumo  nel
          periodo.   Lo   stesso   criterio   si  applica  anche  per
          individuare  i   consumi   da   assoggettare   alla   nuova
          imposizione  da  parte  delle  aziende non distributrici di
          energia elettrica.
            9.  L'imposta  di  consumo  sugli  oli  lubrificanti   e'
          aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata".
            -  L'art.  4 del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          novembre  1989,  n.  384,  come  modificato da ultimo dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art. 4. -  1.  Ferme  restando  le  addizionali  di  cui
          all'art.  6  del  decreto-legge  28  novembre 1988, n. 511,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
          n. 20, e successive modificazioni, per l'energia  elettrica
          consumata  dalle  imprese di autoproduzione e per qualsiasi
          uso in  locali  e  luoghi  diversi  dalle  abitazioni  sono
          dovute,  per  ogni  kWh di consumo, le seguenti addizionali
          erariali:
             a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
             b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre  30  e  fino  a
          3000 kW;
             c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW.
            2.  (Sono  esclusi  dalla  addizionale di cui al comma 1,
          lettera  a),  i  consumi  effettuati  nelle  abitazioni  di
          residenza  anagrafica  degli  utenti, con potenza impegnata
          fino a 3 KW, limitatamente ai primi due  scaglioni  mensili
          di  consumo  quali  risultano fissati nelle tariffe vigenti
          adottate  dal  Comitato  interministeriale   dei   prezzi.)
          (Abrogato)
            3.  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta  erariale  sul
          consumo   dell'energia   elettrica   non    si    estendono
          all'addizionale  di  cui al comma 1; sono tuttavia esenti i
          consumi per  l'illuminazione  pubblica  e  per  l'esercizio
          delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
          energia elettrica.
            4.  L'addizionale  di cui al comma 1 si applica a partire
          dalle  fatturazioni,  anche  d'accordo,  effettuate   dalle
          imprese  distributrici  dell'energia elettrica dopo la data
          di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese
          non distributrici che presentano dichiarazioni  di  consumo
          agli  uffici  tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla
          prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva
          alla predetta data.
            5. L'addizionale e' liquidata e riscossa  con  le  stesse
          modalita'  dell'imposta  erariale  di  consumo sull'energia
          elettrica ed e' versata nell'apposito conto corrente aperto
          presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,   ai   sensi
          dell'art.  6,  comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988,
          n. 511,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          gennaio  1989,  n. 20. Le somme affluite nel predetto conto
          corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio
          statale per essere correlativamente iscritte,  con  decreti
          del  Ministro  del  tesoro,  nello  stato di previsione del
          Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i
          comuni  e  le  province  secondo  criteri individuati dalla
          normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990".
            - L'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988,  convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, e'
          il seguente:
            "Art. 6. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7,
          8, 8.1 e 8.2 dell'art.   24 del decreto-legge  28  febbraio
          1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          aprile  1983,  n.  131,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni,  sono sostituite dalle disposizioni di cui al
          presente articolo.
            2. Per ogni  kWh  di  consumo  di  energia  elettrica  e'
          istituita una addizionale nelle seguenti misure:
             a)   lire   28   in  favore  dei  comuni  per  qualsiasi
          applicazione  nelle  abitazioni,   con   esclusione   delle
          forniture,  con  potenza  impegnata  fino a 3 kW effettuate
          nelle  abitazioni  di  residenza  anagrafica  degli  utenti
          limitatamente  ai  primi  due scaglioni mensili di consumo,
          quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate  dal
          Comitato interministeriale dei prezzi;
             b)  lire  6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore
          delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
          dalle abitazioni, per  tutte  le  utenze,  fino  al  limite
          massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
            3.  Le  addizionali  di  cui  al  comma  2 si applicano a
          partire dalle  fatturazioni,  anche  d'acconto,  effettuate
          dalle  imprese  distributrici  dopo  la  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e,  per  le   imprese   non
          distributrici   di   energia   elettrica   che   presentano
          dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle  imposte
          di  fabbricazione,  dalla  prima  dichiarazione di consumo,
          anche di acconto, successiva alla predetta data.
            4.  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta  erariale  sul
          consumo   dell'energia  elettrica  non  si  estendono  alle
          addizionali di cui al  comma  2;  sono  tuttavia  esenti  i
          consumi  per  l'illuminazione  pubblica  e  per l'esercizio
          delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
          energia elettrica.
            5. Le addizionali di cui al  comma  2  sono  liquidate  e
          riscosse  con  le stesse modalita' dell'imposta erariale di
          consumo sull'energia elettrica e sono versate  direttamente
          ai  comuni  e  alle province nell'ambito del cui territorio
          sono ubicate  le  utenze,  con  esclusione  di  quelle  sui
          consumi   relativi   a   forniture  con  potenza  impegnata
          superiore ai 200 chilowatt.
            6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i
          consumi relativi a  forniture  con  potenza  impegnata  non
          superiore   a   200   chilowatt,  possono  essere  disposte
          trattenute esclusivamente per rettifica di errori  inerenti
          i  precedenti  versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle
          province al medesimo titolo.
            7.  Le  addizionali  relative  a  forniture  con  potenza
          impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche'  quelle  rela-
          tive alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono
          liquidate  e  riscosse con le stesse modalita' dell'imposta
          erariale di consumo sull'energia elettrica e  sono  versate
          in  apposito  conto  corrente  aperto  presso  la Tesoreria
          centrale dello Stato intestato  a  "Ministero  del  tesoro:
          somme  da  devolvere a favore dei comuni e delle province".
          Con decreto del Ministro del tesoro le somme  affluite  nel
          predetto  conto  corrente  di  tesoreria sono prelevate per
          essere iscritte nei  competenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno, per la successiva
          loro ripartizione  tra  i  comuni  e  le  province  secondo
          criteri  individuati  dal  Ministro  dell'interno,  sentite
          l'UPI e l'ANCI. In  relazione  al  particolare  ordinamento
          finanziario  delle  province  di  Trento  e  di  Bolzano le
          addizionali di cui al presente comma, riscosse  nell'ambito
          delle  province  medesime,  sono  versate  direttamente  ai
          comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma
          5."
            - L'art. 8 della legge n. 448 del 1998  e'  riportato  in
          nota all'art.  11.
            -  L'art.  53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504, e' il seguente:
            "Art. 53 (Articoli 2 e 4 testo  unico  energia  elettrica
          1924  - Art.   3 legge 31 ottobre 1966, n. 940) - (Denuncia
          di officina e licenza di esercizio). - 1. Chiunque  intenda
          esercitare  una officina di produzione di energia elettrica
          deve  farne  denuncia  all'ufficio  tecnico   di   finanza,
          competente  per territorio, che, eseguita la verifica degli
          impianti, rilascia  la  licenza  d'esercizio,  soggetta  al
          pagamento di un diritto annuale.
            2.  Sono  soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono
          considerati fabbricanti, ai  fini  della  imposizione,  gli
          acquirenti di energia elettrica:
             a) che l'acquistano per farne rivendita;
             b)  che  la  utilizzano  per  uso  proprio  con  impiego
          promiscuo, con potenza impegnata superiore a  200  kW.  Gli
          acquirenti  di  energia  elettrica  per  uso  proprio e con
          impiego unico, con potenza impegnata  superiore  a  200  kW
          possono  essere,  a loro richiesta, considerati fabbricanti
          quando   l'energia   elettrica   venga   impiegata   previa
          trasformazione  o  conversione comunque effettuata. Per uso
          promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in
          impieghi soggetti a diversa tassazione.
            3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1  gli
          esercenti  officine  di produzione di energia elettrica non
          sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3,  e  gli
          esercenti   punti   di   presa   attuati   sulle   reti  di
          interconnessione nazionale al solo scopo  di  trasporto  di
          energia  elettrica  con  tensione superiore a 110 kV quando
          alla presa non segua la diretta utilizzazione.
            4. La cessazione di attivita' di una officina fornita  di
          licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate
          alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di
          finanza  che  ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla
          data in cui tali eventi si sono verificati.
            5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina
          o  comunque  di  trasformazione  della  ditta esercente, il
          subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in
          cui e' avvenuta la  cessione  o  trasformazione.  L'ufficio
          tecnico  di  finanza rilascia una nuova licenza, annullando
          quella intestata alla ditta cessata o trasformata".
            - L'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
          504, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 52. (Artt. 1 e 5 testo unico energia elettrica 1924
          Art.    2  legge  31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19
          marzo 1973, n.  32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n.  9  -
          Art.  6  decreto  legge  n.    151/1991  - Art. 10 legge 31
          gennaio 1994, n. 97) - (Oggetto dell'imposizione).   -   1.
          L'energia  elettrica  e'  sottoposta ad imposta erariale di
          consumo.     Obbligato   al   pagamento   dell'imposta   e'
          l'esercente  l'officina  di produzione di energia elettrica
          od  il  soggetto  ad  esso  assimilato,  d'ora  in   avanti
          denominato "fabbricante".
            2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica:
             a)  destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche,
          di autostrade, di aree scoperte nell'ambito  di  fiere,  di
          aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per
          la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed
          idroviario,  da  parte  dello  Stato,  delle  province, dei
          comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtu'  di
          leggi,  regolamenti  speciali o di convenzioni. L'esenzione
          non si estende ai locali ed agli ambienti  pertinenti  alle
          autostrade e alle altre aree sopra indicate;
             b)    consumata    nelle   sedi   delle   rappresentanze
          diplomatiche,   qualora   sussista   la    condizione    di
          reciprocita';
             c)  impiegata  per  l'impianto e l'esercizio delle linee
          ferroviarie della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a."  e
          di  quelle  date  in concessione e consumata nelle officine
          gestite dalla predetta societa';
             d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di
          trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente  dagli
          enti  locali  o  dalle loro aziende autonome o dagli stessi
          date in concessione;
             e) impiegata, in usi  diversi  dalla  illuminazione,  in
          esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle
          aule e nei laboratori di pubblici istituti;
             f)   impiegata,  in  usi  diversi  dalla  illuminazione,
          esclusivamente per la generazione o per  la  trasformazione
          in  altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per
          forza  motrice  nelle  centrali  elettriche   per   servizi
          ausiliari  strettamente connessi al compimento del ciclo di
          generazione o  di  trasformazione  dell'energia  elettrica,
          nonche'  quella impiegata nelle centrali idroelettriche per
          il sollevamento delle acque nelle vasche di carico  per  la
          successiva immissione nelle condotte forzate;
             g)   impiegata,   in  usi  diversi  dalla  illuminazione
          nell'esercizio   delle   intercomunicazioni   telegrafiche,
          telefoniche,   radiotelegrafiche   e  radiofoniche  nonche'
          quella utilizzata, in usi diversi dalla  illuminazione,  da
          parte  dell'ente  RAI-Radio  televisione  italiana,  per il
          funzionamento  degli  impianti  televisivi  e   radiofonici
          riceventi e trasmittenti;
             h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri
          enti  che  ad  essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di
          regolamenti speciali e di convenzioni, per  l'illuminazione
          degli  esterni  di  edifici ed altri monumenti cittadini di
          carattere civile e religioso, di zone archeologiche,  ville
          monumentali  appartenenti al demanio pubblico, di zone dove
          sorgono fenomeni naturali di notevole interesse  turistico.
          L'esenzione  non  si  estende  ai  locali  ed agli ambienti
          pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate;
             i)   impiegata   per    l'areazione    delle    gallerie
          autostradali;
             l)  prodotta nei territori montani da piccoli generatori
          comunque azionati,  quali  aerogeneratori,  piccoli  gruppi
          elettrogeni,   piccole  centrali  idroelettriche,  impianti
          fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;
             m) fornita ai comandi militari degli  Stati  membri,  ai
          quartieri   generali   militari   internazionali   ed  agli
          organismi sussidiari, installati in  Italia  in  esecuzione
          del  trattato  Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia
          elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti
          e  quella  di  cui  gli  enti  medesimi  sono   considerati
          fabbricanti;
             n)    impiegata    negli    opifici   industriali   come
          riscaldamento negli usi  indispensabili  al  compimento  di
          processi   industriali   veri  e  propri,  compreso  quello
          connesso a processi elettrochimici;
             o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni
          di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata
          fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh.  Per  i
          consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a
          1,5  kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si
          procede  al  recupero   dell'imposta   e   delle   relative
          addizionali  secondo  i  criteri  stabiliti nel capitolo I,
          punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del
          Comitato interministeriale dei prezzi.
            3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
             a) prodotta con impianti azionati da  fonti  rinnovabili
          ed  assimilate ai sensi della normativa vigente in materia,
          con potenza non superiore a 20 kW;
             b)  impiegata  negli  aeromobili,  nelle   navi,   negli
          autoveicoli,  purche'  prodotta  a  bordo  con mezzi propri
          (esclusi  gli  accumulatori)  nonche'  quella  prodotta  da
          gruppi  elettrogeni  mobili  in dotazione alle forze armate
          dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
             c) prodotta  con  gruppi  elettrogeni  azionati  da  gas
          metano biologico;
             d)  prodotta  da  piccoli  impianti  generatori comunque
          azionati,  purche'  la  loro  potenza  elettrica  non   sia
          superiore ad 1 kW;
             e)  prodotta in officine elettriche costituite da gruppi
          elettrogeni di  soccorso  aventi  potenza  complessiva  non
          superiore a 200 kW.
            4.   L'amministrazione   finanziaria   ha   facolta'   di
          autorizzare, nel periodo che  intercede  fra  l'impianto  e
          l'attivazione   regolare   dell'officina,   esperimenti  in
          esenzione da imposta per la  prova  ed  il  collaudo  degli
          apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non
          superiore a tre giorni."
            -  L'art.  6  del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          gennaio  1989,  n.  20,  come  da  ultimo  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art. 6. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5,  6,  7,
          8,  8.1  e 8.2 dell'art.   24 del decreto-legge 28 febbraio
          1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile   1983,   n.  131,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui  al
          presente articolo.
            2.  Per  ogni  kWh  di  consumo  di  energia elettrica e'
          istituita una addizionale nelle seguenti misure:
             a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso  nelle
          abitazioni,  con  esclusione  delle  seconde  case,  e  con
          esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a  3
          kW,  effettuate  nelle  abitazioni  di residenza anagrafica
          degli utenti limitatamente ai primi due  scaglioni  mensili
          di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
             b)  lire  39,5  in  favore dei comuni, per qualsiasi uso
          nelle seconde case;
             c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in
          locali e luoghi diversi  dalle  abitazioni,  per  tutte  le
          utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
          mese.  Le  province  hanno  facolta'  di incrementare detta
          misura  fino  a  22  lire  per  kWh.  Le  province   devono
          deliberare  la  misura  dell'addizionale entro i termini di
          approvazione del bilancio di previsione e notificare  entro
          dieci  giorni  dalla  data  di esecutivita' copia autentica
          della deliberazione all'ente che provvede alla  riscossione
          per gli adempimenti di competenza.
            3.  Le  addizionali  di  cui  al  comma  2 si applicano a
          partire dalle  fatturazioni,  anche  d'acconto,  effettuate
          dalle  imprese  distributrici  dopo  la  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e,  per  le   imprese   non
          distributrici   di   energia   elettrica   che   presentano
          dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle  imposte
          di  fabbricazione,  dalla  prima  dichiarazione di consumo,
          anche di acconto, successiva alla predetta data.
            4.  Le  esenzioni  vigenti  per  l'imposta  erariale  sul
          consumo   dell'energia  elettrica  non  si  estendono  alle
          addizionali di cui al  comma  2;  sono  tuttavia  esenti  i
          consumi  per  l'illuminazione  pubblica  e  per l'esercizio
          delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
          energia elettrica.
            5.  Le  addizionali  di  cui  al comma 2 sono liquidate e
          riscosse con le stesse modalita' dell'imposta  erariale  di
          consumo  sull'energia elettrica e sono versate direttamente
          ai comuni e alle province nell'ambito  del  cui  territorio
          sono  ubicate  le  utenze,  con  esclusione  di  quelle sui
          consumi  relativi  a  forniture   con   potenza   impegnata
          superiore ai 200 chilowatt.
            6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i
          consumi  relativi  a  forniture  con  potenza impegnata non
          superiore  a  200  chilowatt,   possono   essere   disposte
          trattenute  esclusivamente per rettifica di errori inerenti
          i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni  ed  alle
          province al medesimo titolo.
            7.  Le  addizionali  relative  a  forniture  con  potenza
          impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche'  quelle  rela-
          tive alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono
          liquidate  e  riscosse con le stesse modalita' dell'imposta
          erariale di consumo sull'energia elettrica e  sono  versate
          in  apposito  conto  corrente  aperto  presso  la Tesoreria
          centrale dello Stato intestato  a  "Ministero  del  tesoro:
          somme  da  devolvere a favore dei comuni e delle province".
          Con decreto del Ministro del tesoro le somme  affluite  nel
          predetto  conto  corrente  di  tesoreria sono prelevate per
          essere iscritte nei  competenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno, per la successiva
          loro ripartizione  tra  i  comuni  e  le  province  secondo
          criteri  individuati  dal  Ministro  dell'interno,  sentite
          l'UPI e l'ANCI. In  relazione  al  particolare  ordinamento
          finanziario  delle  province  di  Trento  e  di  Bolzano le
          addizionali di cui al presente comma, riscosse  nell'ambito
          delle  province  medesime,  sono  versate  direttamente  ai
          comuni ed alle province con le modalita' previste dal comma
          5".
            - L'art. 17 del decreto legge 23 febbraio  1995,  n.  41,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 22
          marzo 1995, n. 85, come da ultimo modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art. 17  (Modificazioni  aliquote  accise).  -  1.  Sono
          aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
             a)  benzina  (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00
          36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri;
             b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27,  2710  00
          29  e  2710  00  32)  da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000
          litri;
             c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e
          2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560  a  L.  415.990
          per 1000 litri;
             d)  oli  da  gas  o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L.
          676.040 a L. 747.470 per 1000 litri;
             e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a
          2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per
          1000  kg  e  per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per
          1000 kg.
            2. L'aliquota agevolata degli oli da gas  o  gasolio  per
          uso  agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, come
          sostituito dall'art. 2-undecies, comma 3, del decreto legge
          30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre 1994, n. 656, e' aumentata dal 13
          al 30 per cento dell'aliquota normale.
            3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si  applicano  anche
          ai  prodotti  gia'  immessi  in consumo e che, alla data di
          entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  posseduti
          dagli   esercenti   depositi   di   oli  minerali  per  uso
          commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma  2  si
          applica  anche  alle  quantita'  di  gasolio  giacenti alla
          stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e
          presso  i  depositi  per  la  diretta  somministrazione  al
          dettaglio  di  prodotti  agevolati  per  uso  agricolo.  Si
          applicano le disposizioni  degli  articoli  9  e  10,  come
          sostituito  dall'art.  2  della  legge 26 dicembre 1981, n.
          777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.
            4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per
          combustione per usi civili sono  aumentate  nelle  seguenti
          misure:
             a)  usi  domestici  di  cui alla tariffa T1 prevista dal
          provvedimento del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
          (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da L. 50 a L. 86 al mc;
             b)  usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a
          250 metri cubi annui: da L. 115 a L. 151 al mc;
             c) altri usi civili: da L. 296 a L. 332 al mc.
            5. Per i consumi di gas metano effettuati  nei  territori
          di  cui  all'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, si
          applicano i seguenti aumenti:
             a) da L. 38 a L. 74 per gli usi di cui alle lettere a) e
          b) del comma 4;
             b) da L. 202 a L. 238 per gli altri usi civili.
            6.  Le  aliquote  dell'imposta   erariale   sul   consumo
          dell'energia  elettrica  sono  stabilite,  per  ogni kWh di
          energia impiegata, nelle seguenti misure:
             a) L. 9,10 per qualsiasi applicazione nelle  abitazioni.
          I   consumi   di  energia  elettrica  nelle  abitazioni  di
          residenza anagrafica degli utenti,  con  potenza  impegnata
          fino  a  3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili
          di consumo di cui alla tabella A-2, punto  1,  lettera  a),
          allegata  al  provvedimento  n. 15 del 14 dicembre 1993 del
          CIP sono esenti dall'imposta;
             b) L. 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese  e  L.
          2,45  per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in
          locali e luoghi diversi dall'abitazione.  E'  soppresso  il
          trattamento  agevolato  previsto  per  i consumi di energia
          elettrica   esonerati  dall'applicazione  del  sovrapprezzo
          termico ad  eccezione  dei  consumi  di  energia  elettrica
          relativi ad imprese industriali ed alberghiere.
            7.  I  criteri  stabiliti  nel capitolo I, punto 2, della
          deliberazione della giunta del CIP,  citata  nel  comma  6,
          lettera  a), per la determinazione dei prezzi relativi alle
          forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3
          kW,  effettuate  nell'abitazione  di  residenza  anagrafica
          dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai
          limiti  di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh
          per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, valgono anche  ai  fini
          dell'applicazione  dell'imposta erariale di consumo e delle
          relative  addizionali.  Le  somme  relative   ai   maggiori
          proventi  delle  addizionali  sono  versate direttamente ai
          comuni.
            8. L'aliquota d'imposta stabilita nel  comma  6,  lettera
          a),  si  applica  a  decorrere  dalle  fatture emesse dal 1
          gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera
          b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse  dalla
          data   di   entrata   in   vigore   del  presente  decreto,
          limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera,
          al periodo  successivo  alla  data  di  applicazione  delle
          predette  aliquote,  considerando  costante  il consumo nel

          periodo.  Lo  stesso  criterio   si   applica   anche   per
          individuare   i   consumi   da   assoggettare   alla  nuova
          imposizione da parte delle  aziende  non  distributrici  di
          energia elettrica.
            9.   L'imposta  di  consumo  sugli  oli  lubrificanti  e'
          aumentata da L. 1.040.000 a L. 1.260.000 per tonnellata".
            - La direttiva 96/1992/CE del Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio  del  19  dicembre 1996, concernente norme comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica,   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. 027/1997.
            -  Si  riportano  gli  articoli  3  e  6  del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 643 del 1972:
            "Art.  3  (Applicazione  dell'imposta  per  decorso   del
          decennio).  -  Per  gli  immobili  appartenenti a titolo di
          proprieta' o di enfiteusi alle  societa'  di  ogni  tipo  e
          oggetto  e  agli  enti  pubblici  e  privati  diversi dalle
          societa',  compresi  i  consorzi,   le   associazioni   non
          riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2, decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
          l'imposta  si  applica,  oltre  che   nei   casi   previsti
          dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio
          dalla data dell'acquisto.
            Qualora  successivamente  all'acquisto  venga  costituito
          sull'immobile un diritto di usufrutto,  uso,  abitazione  o
          superficie  l'imposta  si liquida sull'incremento di valore
          della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito
          della  parte  sottoposta  a   tassazione   all'atto   della
          costituzione  del  diritto.  Nei  casi  di fusione tra piu'
          societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche
          del periodo di tempo in cui gli immobili  sono  appartenuti
          alle  societa'  fuse o incorporate.  La stessa disposizione
          si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo
          di appartenenza alla societa' scissa".
            "Art.  6  (Imponibile).  -  L'incremento  di  valore   e'
          costituito  dalla  differenza  fra  il valore dell'immobile
          alla data nella quale si verificano i  presupposti  di  cui
          agli articoli 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese in-
          dicate  nel  successivo  art. 11, che l'immobile aveva alla
          data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.
            Per la determinazione della differenza  si  assumono  per
          gli  immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello
          dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato  per
          il  trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro
          o  di  successione   e   quale   valore   iniziale   quello
          analogamente  dichiarato  o  accertato  per  il  precedente
          acquisto ovvero  quello  venale  al  momento  dell'acquisto
          stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta
          di  registro o di successione e' stato determinato ai sensi
          delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959,  n.
          355.  Per  i  trasferimenti  assoggettati  all'imposta  sul
          valore  aggiunto  si  assumono,  quale  valore   finale   o
          iniziale,  i  corrispettivi  determinati  ai  fini di detta
          imposta.   Per i  trasferimenti  non  soggetti  all'imposta
          proporzionale  di registro o all'imposta di successione ne'
          all'imposta sul valore aggiunto si  assumono  quali  valore
          iniziale  e  valore  finale  i  valori  venali  determinati
          secondo le norme relative all'imposta di registro.
            Per gli acquisti verificatisi  oltre  un  decennio  prima
          dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il valore
          iniziale e' quello venale che i beni avevano al  1  gennaio
          1963,   ovvero,   nel  caso  di  beni  per  i  quali  erano
          applicabili le disposizioni della legge 5  marzo  1963,  n.
          246,  quello  che  essi avevano alla diversa data stabilita
          con le deliberazioni previste dagli articoli 5 e  25  della
          predetta legge.
            Il  valore  dei beni acquistati sia entro il decennio che
          oltre, per  i  quali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  si  siano  verificati i presupposti per
          l'applicazione  dell'imposta  sugli  incrementi  di  valore
          delle  aree  fabbricabili  e  per  questa  sia  intervenuto
          l'accertamento,  e'  quello  risultante   dall'accertamento
          stesso.
            Per  gli  immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini
          della differenza imponibile,  quale  valore  finale  quello
          venale  dell'immobile  al  compimento  del decennio e quale
          valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto  per
          atto  tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei
          commi  precedenti,  ovvero  quello  assunto  a  base  della
          precedente  tassazione.   Per gli immobili che al 1 gennaio
          1975 appartengano alle societa'  da  oltre  dieci  anni  si
          assumono come valore iniziale e come valore finale i valori
          venali al 1 gennaio 1965 e al 1 gennaio 1975.
            In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta
          e'   liquidata   separatamente  sull'incremento  di  valore
          dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione  e
          sull'incremento  di  valore del fabbricato verificatosi tra
          la data di  ultimazione  della  costruzione  e  quella  del
          trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.
            Per  la  determinazione  dell'incremento  di valore degli
          immobili gia' appartenenti a societa' fuse  o  incorporate,
          alienati   dalla   societa'   risultante  dalla  fusione  o
          incorporante o a  questa  appartenenti  al  compimento  del
          decennio,  il  valore  iniziale  e'  quello  degli immobili
          stessi alla data dell'acquisto da parte delle societa' fuse
          o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente
          tassazione  nei  confronti  di  tali  societa'.  La  stessa
          disposizione  si  applica  in caso di scissione, per quanto
          riguarda  gli  immobili  gia'  appartenenti  alla  societa'
          scissa.
            Per  la  determinazione  dell'incremento  di valore degli
          alloggi alienati a titolo  oneroso  o  trasmessi  a  titolo
          gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle
          leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore
          iniziale  e'  calcolato  in proporzione al valore dell'area
          edificabile  alla  data  dell'acquisto   da   parte   della
          cooperativa.
            Per  gli  immobili  e  per i diritti reali acquistati per
          usucapione si assume come valore finale quello venale  alla
          data  in  cui  passa  in giudicato la sentenza dichiarativa
          dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato  o
          definitivamente  accertato  per  l'acquisto  da  parte  del
          precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero,  in
          mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il
          termine  per  l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo
          comma".
            - Il comma 149 dell'art. 3 della legge n. 662  del  1996,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "149. La revisione della disciplina dei tributi locali di
          cui  al  comma  143,  lettera  e), e' informata ai seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
             a) attribuzione ai comuni e alle province del potere  di
          disciplinare  con  regolamenti tutte le fonti delle entrate
          locali,  compresi  i  procedimenti  di  accertamento  e  di
          riscossione,  nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione,
          per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti

          passivi e all'aliquota massima, nonche'  alle  esigenze  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
              b)  attribuzione  al Ministero delle finanze del potere
          di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa
          per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla  lettera
          a)  entro  sessanta  giorni  dalla  loro comunicazione allo
          stesso Ministero;
             c) previsione dell'approvazione, da parte delle province
          e  dei  comuni,  delle  tariffe  e  dei   prezzi   pubblici
          contestualmente    all'approvazione    del    bilancio   di
          previsione;
             d)   attribuzione   alle   province  della  facolta'  di
          istituire   un'imposta   provinciale    di    trascrizione,
          iscrizione  e  annotazione dei veicoli al pubblico registro
          automobilistico secondo  i  seguenti  princi'pi  e  criteri
          direttivi:
              1)  determinazione  di  una  tariffa base nazionale per
          tipo e potenza dei veicoli in misura tale da  garantire  il
          complessivo  gettito dell'imposta erariale di trascrizione,
          iscrizione e annotazione dei veicoli al  pubblico  registro
          automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
              2)  attribuzione alle province del potere di deliberare
          aumenti della tariffa base fino a un  massimo  del  20  per
          cento;
              3)   (attribuzione  allo  stesso  concessionario  della
          riscossione delle tasse  automobilistiche  del  compito  di
          provvedere     alla     liquidazione,     riscossione     e
          contabilizzazione dell'imposta, con obbligo  di  riversare,
          alle  tesorerie  di  ciascuna  provincia nel cui territorio
          sono  state  eseguite  le  relative  formalita',  le  somme
          riscosse   inviando   alla  stessa  provincia  la  relativa
          documentazione;) (abrogato);
             e) attribuzione alle province del  gettito  dell'imposta
          sulle   assicurazioni   per   la   responsabilita'   civile
          riguardante  i   veicoli   immatricolati   nelle   province
          medesime;
             f) integrazione della disciplina legislativa riguardante
          l'imposta  comunale  sugli  immobili, istituita con decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
              1) stabilendo,  ai  fini  degli  articoli  1  e  3  del
          predetto   decreto   legislativo   n.  504  del  1992,  che
          presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la  titolarita'
          di  diritti  reali  di  godimento  nonche'  del  diritto di
          utilizzazione  del   bene   nei   rapporti   di   locazione
          finanziaria;
              2)  disciplinando,  ai  fini  dell'art.  9  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi
          contemplati;
              3) individuando le materie suscettibili  di  disciplina
          regolamentare ai sensi della lettera a);
              4)  attribuendo  il  potere di stabilire una detrazione
          per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale
          fino  alla  misura massima dell'imposta stessa, prevedendo,
          altresi',  l'esclusione   del   potere   di   maggiorazione
          dell'aliquota   per   le   altre   unita'   immobiliari   a
          disposizione   del   contribuente   nell'ipotesi   che   la
          detrazione   suddetta   sia   superiore   ad   una   misura
          prestabilita;
             g)  attribuzione   ai   comuni   della   facolta',   con
          regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla
          pubblicita'  e  di  individuare le iniziative pubblicitarie
          che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo
          per le stesse un regime autorizzatorio e  l'assoggettamento
          al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con
          lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni
          e   di   determinare   la   tariffa   secondo   criteri  di
          ragionevolezza   e  di  gradualita',  tenendo  conto  della
          popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
          presenti nel comune e  delle  caratteristiche  urbanistiche
          delle diverse zone del territorio comunale;
             h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta'
          di  prevedere,  per  l'occupazione  di aree appartenenti al
          demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il
          pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione
          secondo una  tariffa  che  tenga  conto,  oltre  che  delle
          esigenze   del   bilancio,   del   valore  economico  della
          disponibilita' dell'area in relazione al tipo di  attivita'
          per   il  cui  esercizio  l'occupazione  e'  concessa,  del
          sacrificio  imposto  alla  collettivita'  con  la  rinuncia
          all'uso  pubblico  dell'area  stessa,  e  dell'aggravamento
          degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione  del
          suolo   e   del  sottosuolo;  attribuzione  del  potere  di
          equiparare   alle   concessioni,   al   solo   fine   della
          determinazione   dell'indennita'   da   corrispondere,   le
          occupazioni abusive;
             i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva
          dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle rela-
          tive sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67,
          68 e 69 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio  1988,  n.  43, riguardanti la riscossione coattiva
          delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali  e
          di altre entrate;
             l) attribuzione alle province e ai comuni della facolta'
          di  deliberare  una  addizionale  all'imposta  erariale sul
          consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso
          nelle abitazioni entro l'aliquota massima  stabilita  dalla
          legge statale".
            - Si riporta l'art. 60 del decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504:
            "Art.  60  (Art.  6  decreto-legge  n.  511/1988 - Art. 4
          decreto-legge n. 332/1989) - (Addizionali dell'imposta).  -
          1. Le disposizioni del presente titolo valgono anche per le
          addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica,
          quando  per  la  loro  applicazione sono previste le stesse
          modalita' dell'imposta di consumo".
            - L'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
          504, e' riportato sopra in questa stessa nota.
            - L'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, e'
          riportato sopra in questa stessa nota.
            -  L'art.  4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
          e' riportato sopra in questa stessa nota.
            - Si riporta il testo degli artt.  3  e  37  del  decreto
          legislativo n. 507 del 1993, come modificati dalla presente
          legge:
            "Art. 3 (Regolamento e tariffe). - 1. Il comune e' tenuto
          ad   adottare   apposito   regolamento  per  l'applicazione
          dell'imposta sulla pubblicita' e  per  l'effettuazione  del
          servizio delle pubbliche affissioni.
            2.  Con  il regolamento il comune disciplina le modalita'
          di  effettuazione  della  pubblicita'  e   puo'   stabilire
          limitazioni  e  divieti per particolari forme pubblicitarie
          in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
            3. Il  regolamento  deve  in  ogni  caso  determinare  la
          tipologia  e  la  quantita' degli impianti pubblicitari, le
          modalita'    per    ottenere    il    provvedimento     per
          l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del
          piano  generale  degli impianti. Deve altresi' stabilire la
          ripartizione della superficie degli  impianti  pubblici  da
          destinare  alle affissioni di natura istituzionale, sociale
          o  comunque  prive  di  rilevanza  economica  e  quella  da
          destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la
          superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
          comunque  diversi dal concessionario del pubblico servizio,
          per l'effettuazione di affissioni dirette.
            4. Il regolamento  entra  in  vigore  dal  primo  gennaio
          dell'anno   successivo   a   quello   in  cui  la  relativa
          deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.
            5.  Le  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del

          diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
          31  ottobre  di  ogni  anno  ed  entrano in vigore il primo
          gennaio  dell'anno  successivo   a   quello   in   cui   la
          deliberazione  e'  divenuta  esecutiva a norma di legge; in
          caso di mancata adozione della deliberazione in  questione,
          si applicano le tariffe di cui al presente capo.
            6.  Il  comune, in relazione a rilevanti flussi turistici
          desumibili  da  oggettivi  indici  di  ricettivita',   puo'
          applicare,  per  un periodo complessivo nel corso dell'anno
          non superiore a quattro mesi,  una  maggiorazione  fino  al
          cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui
          agli  articoli  12,  comma  2,  14,  commi  2,  3, 4 e 5, e
          all'art.    15,  nonche',  limitativamente  a   quelle   di
          carattere  commerciale,  della  tariffa  per  le  pubbliche
          affissioni di cui all'art. 19".
            "Art. 37 (Norme finali e abrogazioni). - 1.  Con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro delle finanze, previa deliberazione del  Consiglio
          dei  Ministri,  le  tariffe  in  materia  di  imposta sulla
          pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono
          essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
            2.  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1994 e' abrogato il
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          639, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'
          ogni  altra  norma  incompatibile  con  le disposizioni del
          presente capo.
            3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge
          18 marzo 1959,  n.  132,  e  nell'art.  10  della  legge  5
          dicembre 1986, n. 856".