ART. 11.
              (Delega al Governo per l'introduzione di
             incentivi con finalita' ecologiche per uno
        sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione).

   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  al  fine  della  introduzione di interventi con
finalita'  ecologiche  fissandone le priorita' e con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:

   a)  sviluppo  di  attivita'  di  rilevanza strategica per il Paese
quale  lo  sviluppo  di  tecniche  e  tecnologie  pulite, la gestione
ambientale  nell'ambito  dei  settori  produttivi, la tutela dei beni
culturali   e   ambientali,   la  manutenzione  delle  citta'  e  del
territorio;

   b)  trasferimento  del  prelievo  fiscale  dal  lavoro, al fine di
incentivare   l'occupazione,   al   consumo  delle  risorse  naturali
utilizzate   dal   sistema  produttivo,  esclusi  i  tributi  di  cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   c)  sviluppo  delle  migliori  tecniche disponibili, al fine di un
miglioramento   dell'efficienza  ambientale  del  sistema  produttivo
nonche'   per   la  riduzione  dell'incidenza  degli  alti  costi  di
importazione di tali tecniche;

   d)  incentivazione  di  fonti  energetiche  rinnovabili,  dell'uso
razionale  dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine
di  ridurre  e  sostituire  nel  lungo  periodo  le fonti energetiche
tradizionali causa di inquinamento;

   e)  incentivi  alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo
di  prodotti a basso impatto ambientale intervenendo anche in aumento
sulla  deducibilita'  fiscale del costo di marchi o brevetti concessi
in   ambito  europeo  che  comportino  innovazioni  tecnologiche  nei
processi produttivi che determinino risparmio energetico.

   2.  Dalla  delega  di  cui  al comma 1 non devono derivare aumento
della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.

   3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri   previsti,  per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle
competenti  Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta  giorni  dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data
di  entrata  in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto  degli  stessi  principi e criteri direttivi e previo parere
delle  competenti  Commissioni  parlamentari, possono essere emanate,
con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  disposizioni  integrative o
correttive.
 
          Nota all'art. 11:
            - Si riporta l'art. 8 della legge n. 448 del 1998:
            "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica
          e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di  perseguire
          l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni  di   anidride
          carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le
          conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto del 1-11 dicembre
          1997, le aliquote delle  accise  sugli  oli  minerali  sono
          rideterminate   in   conformita'   alle   disposizioni  dei
          successivi commi.
            2. La variazione delle accise sugli oli minerali  per  le
          finalita'  di  cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono
          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono
          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
            3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise   come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti  delle  stesse  aliquote  di   cui   al   comma   5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai progressi nell'armonizzazione della  tassazione  per  le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
            4. La misura delle aliquote delle accise vigenti  di  cui
          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato I al testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
          e  successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A
          allegata  al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la   misura
          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a
          decorrere  dal  1  gennaio  2005  nelle  misure   stabilite
          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
            5.  Fino  al  31  dicembre  2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il  raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle aliquote decorrenti dal 1
          gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.
            6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il
          conseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,  tenuto
          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica
          conseguenti all'impiego  degli  oli  minerali  nonche'  dei
          prodotti  di  cui  al  comma  7 nell'anno precedente, con i
          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure
          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni
          caso un aumento delle singole aliquote  proporzionale  alla
          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la
          misura di tali aliquote alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite
          nell'allegato di cui al comma 4,  nonche'  il  contenimento
          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno
          del 10 e in non  piu'  del  30  per  cento  della  predetta
          differenza.
            7.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1999  e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato con  il  30  per  cento  di  acqua,  denominato
          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
          combustione, come definiti dalla direttiva  88/609/CEE  del
          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui al numero 11 della tabella A  dell'allegato  1  annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
            8. L'imposta e' versata, a titolo  di  acconto,  in  rate
          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno
          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del
          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla
          presentazione di apposita dichiarazione annuale con i  dati
          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al
          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme
          eventualmente  versate  in  eccedenza  sono  detratte   dal
          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,
          delle rate successive. In caso di cessazione  dell'impianto
          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il
          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
            9. In caso di  inosservanza  dei  termini  di  versamento
          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al
          quadruplo  dell'imposta  dovuta, fermi restando i princi'pi
          generali stabiliti  dal  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle
          disposizioni  del  comma   8   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  prevista  dall'art.    50  del  testo unico
          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
            10. Le  maggiori  entrate  derivanti  per  effetto  delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
             a)   a  compensare  la  riduzione  degli  oneri  sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
             b)  a  compensare  il  minor  gettito  derivante   dalla
          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale
          corrispondente a quella dell'incremento,  per  il  medesimo
          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,
          della sovrattassa di cui all'art.  8  del  decreto-legge  8
          ottobre  1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita
          a decorrere dal 1 gennaio 2005;
             c) a compensare i maggiori oneri derivanti  dall'aumento
          progressivo    dell'accisa    applicata   al   gasolio   da
          riscaldamento  e  al  gas  di  petrolio  liquefatto   anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          nei  comuni  ricadenti  nella  zona  climatica  F di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412,  nelle  province nelle quali oltre il 70 per cento dei
          comuni ricade  nella  zona  climatica  F,  nei  comuni  non
          metanizzati  ricadenti  nella  zona  climatica  E di cui al
          predetto  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   e
          individuati  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  e  nei  comuni  della regione Sardegna e
          delle  isole  minori,  per consentire a decorrere dal 1999,
          ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione  del
          costo  del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori
          predetti non inferiore a lire 200 per  ogni  litro  ed  una
          riduzione  del  costo  del gas di petrolio liquefatto anche
          miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
          corrispondente al  contenuto  di  energia  del  gasolio  da
          riscaldamento;
             d)   a   concorrere,   a   partire  dall'anno  2000,  al
          finanziamento  delle  spese   di   investimento   sostenute
          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
          misura  del  20  per  cento  delle   spese   sostenute   ed
          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
          superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta  a  norma  del
          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
          nell'anno in cui le  spese  sono  effettuate.  Il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e  con  il  Ministro
          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
             e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti  sugli
          esercenti  le  attivita' di trasporto merci per conto terzi
          da operare, ove occorra, anche mediante  credito  d'imposta
          pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno, dell'accisa
          applicata al gasolio per autotrazione;
             f) a misure compensative di settore con incentivi per la
          riduzione  delle  emissioni  inquinanti,  per  l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa  quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche E ed F, con la  concessione  di  un'agevolazione
          fiscale  con  credito  d'imposta  pari  a  lire 20 per ogni
          chilovattora (Kwh)  di  calore  fornito,  da  traslare  sul
          prezzo di cessione all'utente finale.
            11.  La  Commissione  del  CIPE  di  cui  al comma 5, nel
          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'
          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
          sviluppo  di  tecnologie  innovative  per   la   protezione
          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
            12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina
          senza  piombo  e'  stabilita nella misura di lire 1.022.280
          per  mille  litri.    Le  maggiori  entrate  concorrono   a
          compensare  gli oneri connessi alle compensazioni di cui al
          comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la  destinazione
          disposta  dall'art.  5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio
          1996, n.  346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto 1996, n.  428, per la prosecuzione della missione di
          pace in Bosnia.
            13.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme  di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta eccezione per quanto previsto dal comma  10,  lettera
          a)".