ART. 13.
      (Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi).

   1.  La  misura  degli interessi per la riscossione e i rimborsi di
ogni   tributo  e'  determinata  nell'esercizio  del  potere  di  cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
nei  limiti  di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso
di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

   2.  Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
le  modalita'  di  computo e la determinazione della decorrenza degli
interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneita' della
disciplina   tenuto   conto   dei   principi   del  codice  civile  e
dell'ordinamento  tributario  nonche'  della specificita' dei singoli
tributi.

   3.  Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
puo'  prevedere  per  i  propri  tributi  l'applicazione  di tassi di
interesse  non  superiori  a quelli determinati ai sensi del comma 1,
computati con le medesime modalita' di determinazione.

   4.  Nell'esercizio  della  potesta'  regolamentare  in  materia di
disciplina  delle  proprie  entrate,  le  province e i comuni possono
stabilire  che  gli  interessi  per  la riscossione e il rimborso dei
tributi  di  loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste
in  relazione  alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i
rapporti  tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 13:
            -  Si  riporta  l'art.  13  del decreto legge 30 dicembre
          1993, n. 557, convertito in legge, con  modificazioni,  con
          legge 26 febbraio 1994, n. 133:
            "Art.  13  (Interessi per rapporti di credito e debito di
          imposta).  - 1. Gli interessi per la riscossione o  per  il
          rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del
          9 per cento annuo e del  4,5  per  cento  semestrale,  sono
          dovuti  a  decorrere  dal  1 gennaio 1994, rispettivamente,
          nelle misure del 6 e del 3 per cento.
            2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n.
          29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del
          4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994,
          nella misura  del  3  per  cento.  Dalla  stessa  data  gli
          interessi   previsti  in  materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto nella misura del 9 per  cento  annuo  sono  dovuti
          nella misura del 6 per cento.
            3.   Il   Ministro   delle   finanze   e'  autorizzato  a
          determinare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  la misura degli interessi di cui ai
          commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1995".
            - Si riporta l'art. 1284 cod. civ.:
            "Art. 1284 (Saggio degli interessi). -  Il  saggio  degli
          interessi  legali  e'  determinato  in misura pari al 5 per
          cento in ragione d'anno.    Il  Ministro  del  tesoro,  con
          proprio  decreto  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana non  oltre  il  15  dicembre  dell'anno
          precedente  a  quello  cui  il  saggio  si  riferisce, puo'
          modificarne  annualmente  la   misura,   sulla   base   del
          rendimento  medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
          non superiore a dodici mesi e tenuto  conto  del  tasso  di
          inflazione   registrato  nell'anno.  Qualora  entro  il  15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l' anno successivo.
            Allo   stesso   saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura.
            Gli  interessi superiori alla misura legale devono essere
          determinati per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti  nella
          misura legale".
            -  Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, come da ultimo modificato dall'art. 13  della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e dalla legge 5 febbraio 1999,
          n. 25:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a)  l'esecuzione  delle  leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
             c)  le  materie  in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)    l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e)  (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base  agli  accordi  sindacali;)
          (Lettera abrogata).
            2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
            4-bis.  L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto  dei  princi'pi  posti
          dal  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
          sive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
             a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
             b) individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
             c)   previsione   di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
             d) indicazione e revisione periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
             e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".