ART. 14.
                 (Organismo di controllo degli enti
                   non commerciali e delle ONLUS).

   1.  Il  comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:

   "191.  L'organismo  di  controllo  opera  sotto  la  vigilanza del
Presidente  del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e
garantisce,  anche  con emissione di pareri obbligatori e vincolanti,
l'uniforme  applicazione  della  normativa sui requisiti soggettivi e
sull'ambito  di  operativita'  rilevante per gli enti di cui ai commi
186  e  188.  L'organismo  di  controllo  e'  tenuto  a presentare al
Parlamento  apposita  relazione  annuale;  e' investito dei piu' ampi
poteri   di   indirizzo,  promozione  e  ispezione  per  la  corretta
osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di
terzo  settore.  Puo'  inoltre  formulare  proposte di modifica della
normativa   vigente  ed  adottare  provvedimenti  di  irrogazione  di
sanzioni  di  cui  all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 ".

   2.  All'articolo  3  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il
comma 192 e' inserito il seguente:

   "  192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale   e  per  la  solidarieta'  sociale,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti  la  sede,  l'organizzazione  interna, il funzionamento, il
numero  dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita'
di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190 ".

   3. L'onere derivante dal presente articolo dovra' essere contenuto
entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999;
ad   esso   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte corrente "
Fondo  speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza
del  consiglio  dei  ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 14:
            - Il comma 191 dell'art. 3 della legge n. 662  del  1996,
          nella   versione   originaria,   precedente   alla  novella
          sostitutiva recata dalla presente legge, era il seguente:
            "191. L'organismo di controllo opera sotto  la  vigilanza
          del  Presidente  del  Consiglio dei ministri e del Ministro
          delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e
          deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa  sui
          requisiti   soggettivi   e   sull'ambito   di  operativita'
          rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188.  Esso  e'
          tenuto   a  presentare  al  Parlamento  apposita  relazione
          annuale".
            - Si riporta il testo dei commi 186, 188 e 190  dell'art.
          3 della legge n. 662 del 1996:
            "186.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi al  fine  di  riordinare,  secondo
          criteri  di  unitarieta'  e  coordinamento,  la  disciplina
          tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte
          dirette  e  indirette,  erariali  e  locali,  nel  rispetto
          dell'autonomia impositiva degli enti locali".
            "188.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto  il
          profilo  tributario  le  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale,  attraverso  un  regime  unico  al  quale
          ricondurre  anche  le  normative speciali esistenti.   Sono
          fatte salve le previsioni di maggior favore  relative  alle
          organizzazioni  di volontariato di cui alla legge 11 agosto
          1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge  8
          novembre   1991,   n.   381,   e  alle  organizzazioni  non
          governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49".
            "190.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  delle  finanze, del
          lavoro e della previdenza sociale  e  per  la  solidarieta'
          sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
          un organismo di controllo".
            -  L'art.  17  della  legge  n. 400 del 1988 e' riportato
          nella nota all'art. 13.
            - Si riporta l'art. 28 del decreto legislativo n. 460 del
          1997:
            "Art. 28 (Sanzioni e responsabilita'  dei  rappresentanti
          legali  e  degli amministratori). - 1. Indipendentemente da
          ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
             a)  i  rappresentanti  legali  e  i  membri degli organi
          amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei  benefi'ci
          di  cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui
          all'art. 10, ovvero violano le disposizioni  statutarie  di
          cui  alle  lettere  c)  e  d) del comma 1 del medesimo art.
          sono puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  2
          milioni a lire 12 milioni;
             b)  i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la
          sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire  2  milioni
          qualora  omettono  di  inviare  le  comunicazioni  previste
          all'art. 11, comma 1;
             c) chiunque contravviene al disposto  dell'art.  27,  e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa da lire 600 mila a
          lire 6 milioni.
            2. Le sanzioni previste dal comma  1  sono  irrogate,  ai
          sensi dell'art.  54, primo e secondo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          dall'ufficio delle entrate nel cui ambito  territoriale  si
          trova il domicilio fiscale della ONLUS.
            3.  I  rappresentanti  legali  ed  i  membri degli organi
          amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
          fruito  dei  benefi'ci  previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  conseguendo  o  consentendo  a terzi indebiti
          risparmi  d'imposta,  sono  obbligati  in  solido  con   il
          soggetto  passivo  o  con  il  soggetto  inadempiente delle
          imposte dovute, delle relative sanzioni e  degli  interessi
          maturati".