ART. 16. (Giochi). 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento; b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua. 3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi. 4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000. 5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).
Note all'art. 16: - Il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1998, n. 125. - Il D.M. 2 giugno 1998, n. 174, reca: "Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129. - L'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e' riportato nella nota all'art. 13. - Si riporta l'art. 2 del decreto del D.P.R. n. 169 del 1998: "Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse). - 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa' con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri: a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse; b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili; c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari; d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento; e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario; f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria; g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni; h) durata di sei anni. 2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo. 3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile. 4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi. 5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un unico concessionario. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento. 7. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole. 8. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione. 9. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS. E', tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento". - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418: "Art. 2 (Controllo, riscossione e versamenti). - 1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalita' e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi. 2. Ai fini dell'affidamento delle attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilita' di cui all'art. 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi: a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale; b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed efficienza dell'attivita' di controllo e riscossione; c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'art. 5; d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attivita'; e) idoneita' tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione. 3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'art. 5. 4. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi. 5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528: "Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. 2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. 3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. 4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'art. 3. 6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue". - Si riporta il testo della circolare del Ministero delle finanze 6 maggio 1987, n. 6: "L'art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123, prevede che sino a quando non sara' realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del gioco del lotto e' affidata, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 e dall'art. 3 del decreto legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 494 ai dipendenti del lotto ed ai titolari di rivendite di generi di monopolio. In detta fase continuera' ad applicarsi l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, mentre con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'art. 13 della legge 2 agosto 1982, n. 528, la disciplina e le modalita' di attuazione del nuovo regime. Per il passaggio dal vecchio al nuovo re- gime si forniscono le seguenti istruzioni. Soggetto della concessione - L'art. 20 della legge n. 123/1987, richiamando gli articoli 12 e 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, individua nei dipendenti del lotto e nei titolari di rivendite di generi di monopolio i soggetti della concessione. Gli aspiranti a gestire un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto, devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della precitata legge 123/1987 e cioe' entro il 14 maggio 1987, domanda in carta da bollo all'Intendenza di finanza competente per territorio. Successivamente i rivenditori di generi di monopolio produrranno una dichiarazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale dei monopoli attestante che non esistono cause di esclusione od incompatibilita' a gestire un punto di raccolta del gioco e che inoltre essi dispongono di locali, arredi ed attrezzature idonei. La stessa dichiarazione va resa dagli aspiranti appartenenti al ruolo del personale del lotto che dovranno anche impegnarsi a dimettersi, contestualmente al rilascio della concessione, dall'impiego. A tal fine gli interessati presenteranno alla Direzione generale per le entrate speciali, tramite la competente Intendenza di finanza, domande di dimissioni che saranno accettate da quest'ultimo ufficio e produrranno effetto dalla data di decorrenza della concessione dell'esercizio della raccolta del gioco. I requisiti soggettivi richiesti per il personale del lotto son quelli fissati dall'art. 21 - secondo comma - della legge 2 agosto 1982, n. 528 e cioe' essere in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore della legge 123/1987 e non aver compiuto, alla data del 28 agosto 1982, i 60 anni di eta'. Fatti salvi i limiti di cui al punto successivo della presente circolare, per i rivenditori di generi di monopolio valgono i criteri fissati dall'art. 12 della legge 528/1982, in base ai quali la concessione spetta al titolare della rivendita sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore. Determinazione della nuova rete di raccolta del gioco - In base a quanto stabilito con il decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 123/1987, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, possono essere istituiti nella fase di prima applicazione del nuovo regime non piu' di 4.500 punti di raccolta del gioco da distribuirsi nelle singole province secondo il contingente assegnato con la Tabella A allegata all'anzidetto decreto e che si unisce alla presente circolare. La distanza fra i punti di raccolta istituiti presso le rivendite dei generi di monopolio e le ricevitorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 123/1987 non puo' essere inferiore a 500 metri seguendo il percorso pedonale piu' breve. In fase di prima attuazione del regime si prescindera' da tale limite sia per i punti di raccolta situati presso le rivendite dei generi di monopolio che presso quelli coincidenti con le ricevitorie attualmente funzionanti ed aventi i richiesti requisiti di idoneita'. In sostanza la distanza di m. 500 viene immediatamente imposta nei confronti di chi istituisce un nuovo punto di raccolta rispetto a quelli esistenti come ricevitorie del lotto. Nel riconoscere ai rivenditori una distanza maggiore rispetto a quella ammessa per i ricevitori, bisognera' distribuire i punti di raccolta relativi in modo da non deviare l'utenza tradizionale attraverso un'eccessiva ramificazione intorno alle ricevitorie gia' esistenti. Tenendo presenti tali distanze ogni Intendenza di finanza dovra' procedere, con l'urgenza che il caso richiede, a predisporre nel rispetto di obiettivi criteri di funzionalita' e produttivita' e nel numero massimo dei punti di raccolta assegnato alla propria provincia, un pi- ano razionale ed efficiente di distribuzione dei punti stessi. A tal riguardo saranno sentite le Organizzazioni sindacali del personale del lotto piu' rappresentative nonche' l'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei rivenditori di generi di monopolio, in particolare per quanto riguarda la ubicazione dei nuovi punti di raccolta. Nella predisposizione di detto piano occorrera' individuare le aree di distribuzione dei punti di raccolta, avendo come obiettivo il raggiungimento di indici di produttivita' comparativamente superiori a quelli finora conseguiti, in relazione alle riscossioni degli anni precedenti ed alla propensione al gioco da parte del pubblico. L'istituzione e la distribuzione di altri punti di raccolta od il loro contenimento saranno in seguito attuati in funzione del raggiungimento di indici di produttivita' distinti per province, da predeterminarsi periodicamente con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto delle riscossioni conseguite nelle province e sulla base dei risultati realizzati su tutto il territorio nazionale nell'anno precedente. Cio' avverra' a partire dal 1 gennaio 1989. Attribuzione dei punti di raccolta - Determinata la nuova rete distributiva del gioco si procedera' all'individuazione dei concessionari che, in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, avverra' come segue. Si dara' innanzitutto la priorita' al personale del lotto esodante, sia che abbia la titolarita' anche provvisoria (quest'ultima deve considerarsi definitiva ai fini di che trattasi) o la reggenza, sia che si tratti di personale sussidiario. Ai ricevitori e reggenti verra' assegnata la ricevitoria gestita alla data di entrata in vigore della legge 123/1987, fatti salvi i trasferimenti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione del lotto sino alla riunione del 18 marzo 1987. Sara' consentito, pero', a detto personale di chiedere un'altra ricevitoria che si rendesse vacante per effetto dell'assegnazione del titolare o reggente agli uffici finanziari sempre che possa subentrare nel contratto di affitto del locale. Cio' dovra' avvenire solo in base all'anzianita' di servizio risultante dall'elenco predisposto a norma dell'art. 2 del decreto legge 310/1986 e sotto la diretta responsabilita' del signor Intendente di finanza. Pertanto, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti per la stessa ricevitoria dovra' essere subito richiesta alla scrivente la posizione di ognuno di essi. Lo stesso criterio dovra' essere adottato per i non reggenti, ai quali potranno essere assegnate le rimanenti ricevitorie. Ove, invece, il personale del lotto dimissionario dovesse richiedere un punto di raccolta del gioco non coincidente con una ricevitoria gia' funzionante, pur riconoscendo ad esso il diritto prioritario alla concessione, dovra' essere rispettata la prescritta distanza ed inoltre accertato che nell'area prescelta vi sia disponibilita' di posti. Una volta sitemato il personale del lotto si procedera' all'attribuzione dei rimanenti punti a chi gestisce una rivendita di generi di monopolio, in qualita' di titolare o di coadiutore da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti. A parita' di anzianita' del rilascio della licenza sara' preferito il titolare che dispone del locale piu' ampio. L'attribuzione della concessione avverra' mediante un apposito atto di convenzione, come dall'allegato schema di massima, che sara' stipulato dall'Intendenza di finanza competente per territorio e registrato alla Corte dei Conti. Contestualmente alla sottoscrizione, dovra' essere fornita dal concessionario una cauzione di L. 10 milioni, giusta quanto dispone il terzo comma dell'art. 20 della legge n. 123/1987. Detta cauzione puo' essere data anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura della cauzione offerta a garanzia della concessione stessa e' ridotta ad un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' concessionari e per un importo minimo di L. 25 milioni. A partire dal 1 gennaio 1988 la cauzione di che trattasi dovra' essere adeguata all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguita nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Per l'anno 1988 saranno prese a base le riscossioni del secondo semestre del 1987, rapportate all'anno. Il concessionario e' tenuto, altresi', a corrispondere una tassa di concessione governativa di L. 200.000 annue. Al riguardo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e suc- cessive modificazioni. Dopo la stipula dell'atto di convenzione occorrera' trasmettere a questo Ministero copia di tutta la documentazione di rito. Disciplina del gioco del lotto ed obblighi del concessionario - L'ordinamento del gioco e' quello previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e del regolamento sui servizi del lotto approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, integrati delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge 123/1987. Ben s'intende pero' che, introducendo la nuova legge la figura del concessionario, che deve considerarsi a tutti gli effetti estraneo all'Amministrazione, le vecchie norme dell'ordinamento del gioco, strettamente inerenti allo status di gestore del lotto come impiegato statale, non possono piu' trovare applicazione. In loro vece saranno applicabili le disposizioni contenute nel previsto decreto ministeriale. In base a tali norme il raccoglitore e' personalmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse e verso il giocatore per qualsiasi comportamento illegittimo suo o dei suoi collaboratori, dal quale possa derivare pregiudizio anche per il giocatore stesso. In particolare, per quanto concerne il rifiuto del pagamento della vincita imputabile a negligenza del raccoglitore o dei suoi collaboratori, il giocatore puo' da lui pretendere il quintuplo del prezzo della giocata. In caso di contestazioni decide l'Intendenza di finanza competente per territorio. Nel giorno di martedi' di ciascuna settimana il concessionario deve dare il conto documentato delle riscossioni dell'estrazione della settimana precedente, versando integralmente le somme riscosse, dedotti soltanto il compenso spettante e le vincite pagate. Il versamento non effettuato in detto giorno, salvo che il ritardo non sia da addebitarsi a causa di forza maggiore, comporta l'applicazione da parte dell'Intendenza di finanza sede estrazionale di una penale giornaliera dell'1% sulla somma versata. Il versamento non effettuato entro il giorno di giovedi' costituira' reato di peculato ai sensi del codice penale. In tal caso le Intendenze di finanza dovranno presentare denuncia alla competente Autorita' giudiziaria. In caso di recidiva nel tardivo versamento dei proventi estrazionali o nell'accreditamento doloso di somme per vincite inesistenti o comunque non dovute, l'Intendenza di finanza sede estrazionale comunichera' telegraficamente alla consorella competente per territorio i fatti di cui sopra. Quest'ultimo ufficio provvedera' alla revoca della concessione ed all'incameramento della cauzione con l'avvio di azioni anche in sede civile e penale, dandone comunicazione alla Direzione generale per le Entrate Speciali. La concessione deve essere altresi' revocata per gravi infrazioni alla legge del lotto, inadempienze contrattuali o per manifesta incapacita' del concessionario a gestire il punto di raccolta del gioco. Nel punto di raccolta del gioco e' consentita, a norma dell'art. 3 del decreto legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 494, la presenza di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato dall'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, esso puo' essere assegnato al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi. Insegna, orario di esercizio e di chiusura delle operazioni di raccolta del gioco - Il punto di raccolta dovra' essere contraddistinto all'esterno, da una insegna simile a quella gia' in uso presso le ricevitorie con la scritta "Ricevitoria del lotto n. ..". La numerazione sara' fissata dalla sede estrazionale, che assegnera' ad ogni Intendenza di finanza un contingente di numeri corrispondente a quelli fissati con il decreto ministeriale. L'orario d'esercizio, che non potra' essere inferiore a 40 ore settimanali, sara' fissato in sede provinciale dalle Intendenze di finanza, che terranno conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Le Intendenze di finanza fisseranno le modalita' di chiusura delle operazioni di raccolta del gioco in modo da assicurare che le matrici del gioco pervengano alle sedi di archivio segreto in tempo utile per la custodia e cioe' entro le dieci del giorno fissato per l'estrazione. Istituzione di nuovi archivi segreti - Come prevede l'art. 7 del decreto ministeriale n. 2/204974, gli archivi segreti di Milano, Napoli, Roma e Torino vanno sdoppiati al fine di alleggerire il carico di lavoro e, quindi, consentire un piu' rapido pagamento delle vincite. A tal fine le Intendenze interessate dovranno formulare concrete proposte alla Direzione generale per le entrate speciali per l'istituzione dei nuovi quattro archivi da creare in altrettanti capoluoghi prescelti. Compenso ai raccoglitori - Il decreto ministeriale previsto dall'art. 20 della legge n. 123/1987 fissa nella misura del 10% sulle riscossioni il compenso spettante al concessionario. Tale compenso e' comprensivo di ogni onere e spesa, escluso soltanto il costo dei bollettari e degli stampati che verranno forniti dall'Amministrazione. Passaggio dal vecchio al nuovo regime - Le attuali ricevitorie del lotto continueranno a raccogliere il gioco sino all'estrazione del 27 giugno 1987. I gestori renderanno definitivamente conto della vecchia gestione entro il successivo martedi' 30 giugno. Le Intendenze di finanza competenti cureranno la definizione dei rapporti relativi alla vecchia gestione, informando la Direzione generale per le entrate speciali di eventuali azioni intraprese per il recupero dei debiti di gestione. Le vincite saranno pagate fino al martedi' 30 giugno dalle ricevitorie presso cui sono state eseguite. Dopo tale data, invece, saranno riscuotibili presso le ricevitorie che continueranno a funzionare con il nuovo regime, opportunamente delegate dalle Intendenze di finanza, oppure le relative bollette potranno essere direttamente presentate, entro il termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione cui esse si riferiscono, alle Intendenze di finanza. Con il 1 luglio 1987 avra' inizio la raccolta del gioco con il nuovo sistema privatistico. Al riguardo le Intendenze di finanza competenti per territorio provvederanno in tempo utile a fornire ai concessionari la dotazione dei bollettari per un valore iniziale di L. 10.000.000. Tale limite puo' essere subito adeguato alle effettive riscossioni per le ricevitorie gia' funzionanti e successivamente anche per i punti di raccolta di nuova istituzione, commisurando la dotazione settimanale all'effettivo fabbisogno. Inoltre, ai concessionari dei punti di raccolta di nuova istituzione dovra' essere fornita una copia delle pubblicazioni la cui affissione a disposizione del pubblico e' prevista dall'art. 154 del Regolamento del lotto nonche' la pinza schiacciapiombi o altro sistema di legatura delle matrici. Si fa riserva di fornire, appena possibile, il materiale necessario. Sui plichi contenenti le matrici dovra' essere evidenziato che trattasi di "giocare al lotto". E cio' al fine di assicurare precedenza nell'inoltro postale. Assegnazione del personale agli uffici finanziari - Il 1 luglio 1987 il personale che non ha optato per la concessione di un punto di raccolta del gioco sara' assegnato provvisoriamente alle Intendenze di finanza, d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, agli uffici finanziari in base alle esigenze di servizio, tenendo innanzitutto presenti quelle delle Intendenze di finanza - Sedi di archivio segreto - e della Direzione generale per le entrate spe-ciali per l'aggravio di lavoro conseguente all'applicazione della nuova legge. L'assegnazione definitiva sara' effettuata dalla Direzione generale per le entrate speciali. A tal uopo sara', entro maggio, inviata dalla Direzione generale per le entrate speciali alle Intendenze di finanza copia delle domande presentate dagli interessati ai fini dell'assegnazione agli uffici finanziari. Il personale che, in base all'art. 1 della legge n. 494/1986 ha acquisito il diritto ad ottenere la sede richiesta, verra' trasferito dalle Intendenze di finanza dal 1 luglio 1987 nel Comune prescelto. A tal proposito si precisa che per "sede richiesta" deve intendersi il Comune e non anche l'ufficio cui l'interessato ha chiesto di essere assegnato. Lo stesso criterio vale per il personale distaccato presso le Intendenze di finanza e presso questo Ministero. Trattamento economico del personale assegnato agli uffici e di quello che ha optato per la concessione - Sino all'inquadramento definitivo da parte delle Direzioni generali di questo Ministero nei ruoli da esse amministrati, il personale che transita negli uffici finanziari continuera' ad essere retribuito dalle Intendenze di finanza sedi estrazionali, essendo espressamente previsto dall'art. 4 della legge 14 marzo 1985, n. 101. Cio' varra' solo per il pagamento dello stipendio e per l'assegno ex art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, mentre a quello degli accessori provvederanno gli uffici di effettiva destinazione. Ai fini della tassazione Irpef e del rilascio del mod. 101 agli interessati, dovranno essere segnalati alle Intendenze di finanza sedi estrazionali gli importi percetti dai singoli impiegati a titolo di cui sopra. La Direzione generale per le entrate speciali e le Intendenze di finanza continueranno, ciascuna per la parte di propria competenza, a curare sino al definitivo inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze la trattazione delle pratiche rela- tive al pensionamento del personale gia' appartenente al ruolo del lotto con conseguente erogazione del trattamento di quiescenza. E cio' al fine di evitare per tutto il tempo richiesto dalle operazioni di inquadramento nei nuovi ruoli, disagi agli interessati. In particolare, i predetti uffici, non appena sara' perfezionato l'atto di concessione al personale esodante, provvederanno alle incombenze necessarie per assicurare ad esso, nel piu' breve tempo possibile, il trattamento di quiescenza ove ne abbia diritto o consentire l'avvio di ogni altra pratica. Inquadramento nel V livello retributivo funzionale - L'art. 4 del decreto legge n. 310/1986 ha previsto che al personale del lotto di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui e' affidata la reggenza di una ricevitoria e che tale reggenza manterra' sino al 30 giugno 1987, sara' inquadrato nel V livello retributivo funzionale con effetto dal 1 luglio 1987. A tal riguardo le Intendenze di finanza dovranno inviare subito dopo il 30 giugno prossimo alla Direzione generale per le entrate speciali un attestato per ognuno degli aventi diritto comprovante la sussistenza della condizione voluta dalla norma soprarichiamata. Consegna dei locali adibiti a ricevitorie, cessazione dei rapporti inerenti alla gestione di esse, recupero delle cauzioni anticipate dall'Amministrazione finanziaria, definizione procedimenti disciplinari - Appena possibile i gestori delle ricevitorie dovranno, ove non abbiano optato per la concessione di un nuovo punto di raccolta o la ricevitoria non venga richiesta da altri, dare disdetta dei contratti d'affitto, tenendo presente che, a norma dell'art. 8 del precitato decreto-legge n. 310, nessuna indennita' di preavviso e' da essi dovuta per il rilascio anticipato dei locali adibiti a sede di ricevitorie soppresse. Gli stessi gestori dovranno anche dare tempestiva disdetta di ogni altro contratto (luce, pulizia, etc.) inerente all'esercizio delle ricevitorie. Ove dovessero intervenire accordi tra il vecchio gestore, l'esodante ed il proprietario dell'immobile attualmente adibito a ricevitoria l'Amministrazione resta completamente estranea a tali iniziative. Le Intendenze di finanza dovranno procedere, pertanto, all'immediato recupero delle cauzioni versate ai locatori degli immobili ed anticipate dall'Amministrazione finanziaria. Cio' dovra' avvenire sia nei confronti dei gestori che optano per la concessione, sia per quelli che transitano nei ruoli del Ministero delle finanze. I procedimenti disciplinari ancora in corso d'istruttoria dovranno subito essere trasmessi alla Direzione generale per le entrate speciali per la loro definizione. Collettorie - Con l'introduzione del nuovo re- gime cessera', a partire da 1 luglio 1987, l'esercizio di tutte le collettorie. Le Intendenze di finanza controlleranno, anche sotto tale aspetto, il rendiconto fi- nale che dovra' essere reso dal gestore il 29 luglio 1987. Allegato 1 INTENDENZA DI FINANZA DI .................... (Atto di concessione di una ricevitoria del lotto) Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123; Visto il decreto legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 494; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528; Considerato che, a norma dell'art. 20 della precitata legge n. 123/1987, la raccolta del gioco del lotto e' affidata in concessione al personale appartenente al ruolo del lotto che si trova nelle condizioni volute dall'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ed ai titolari di rivendita di generi di monopolio; Considerato che, esaminata la documentazione prodotta dal Sig. , nella sua qualita' di , sussistono i presupposti di legge per la concessione di un punto di raccolta del gioco del lotto; AUTORIZZA Art. 1. il Sig. a gestire la ricevitoria n. ................ sita in via secondo le modalita' indicate nei seguenti articoli. Art. 2. La concessione ha la durata di un anno a partire dal .................. ed e' tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo che non intervengano le cause di incompatibilita' e di esclusione degli artt. 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per i concessionari titolari di rivendite di generi di monopolio la concessione segue le sorti della licenza di esercizio della rivendita stessa. La concessione e' revocata per gravi violazioni alla legge sul lotto, per gravi inadempienze contrattuali nonche' per manifesta incapacita' a gestire un punto di raccolta. Si incorre, inoltre, nella revoca nei casi previsti nel successivo art. 3. Art. 3. Il raccoglitore del gioco e' personalmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse e verso il giocatore per qualsiasi comportamento illegittimo suo o dei propri collaboratori, dal quale possa derivare pregiudizio per il giocatore stesso. Nel giorno di martedi' di ciascuna settimana i raccoglitori devono dare il conto delle riscossioni dell'estrazione della settimana precedente versandone i proventi dedotto l'importo delle vincite pagate ed il compenso ad essi spettante. Il versamento non effettuato in detto giorno comporta l'applicazione di una penale giornaliera dell'1% sulla somma da versare, sempre che il ritardo non sia dovuto a forza maggiore. Il versamento non effettuato entro il giorno di giovedi' costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale. Trascorsi cinque giorni dal mancato versamento si procede alla revoca della concessione ed all'incameramento della cauzione, salvo ulteriori azioni in sede civile e penale. Incorre anche nella revoca il concessionario che si accrediti dolosamente somme per vincite inesistenti o comunque non dovute. In caso di rifiuto del pagamento della vincita imputabile a negligenza del raccoglitore il giocatore puo' pretendere da quest'ultimo il quintuplo del prezzo della giocata. Eventuali contestazioni sono decise dall'Intendenza di finanza della provincia. Per la copertura dei rischi derivanti da furti e rapine, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i raccoglitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita polizza di assicurazione. Art. 4. I concessionari hanno diritto ad un compenso del 10% sulle riscossioni che e' onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ivi comprese le spese relative alla spedizione dei plichi contenenti le matrici del gioco ed ai versamenti dei proventi estrazionali. Saranno forniti dall'Amministrazione solo i bollettari e gli stampati prescritti. Il compenso e' corrisposto settimanalmente ed e' trattenuto dall'incasso della settimana. Art. 5. I punti di raccolta del gioco del lotto devono essere contrassegnati, anche all'esterno del locale, da un'insegna simile a quella gia' in uso presso le ricevitorie del lotto. L'orario d'esercizio, che non potra' essere inferiore a 40 ore settimanali, sara' fissato in sede provinciale dalle Intendenze di finanza, tenendo conto delle esigenze e consuetudini locali. Art. 6. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto il Sig. ha effettuato il prescritto deposito cauzionale di L. ........................... Art. 7. Il concessionario Sig. elegge a tutti gli effetti domicilio nel Comune di sede dell'Intendenza di finanza competente per territorio. Art. 8. Tutte le spese del presente contratto per bollo, scritturazione, registro e diritti sono a carico del concessionario. Art. 9. Il presente atto, mentre impegna fin da ora il concessionario Sig. all'osservanza di tutti gli obblighi da esso derivanti, e' vincolato, nei confronti dell'Amministrazione, a condizione sospensiva, finche' non sia stato approvato e registrato dalla Corte dei Conti. Visto ed approvato dall'intendente di finanza Il funzionario addetto al servizio Allegato 2 IL MINISTRO DELLE FINANZE Direzione Generale per le Entrate Speciali Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528; Vista la legge 9 agosto 1986, n. 494; Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge n. 123/1987, sino a quando non sara' stata realizzata l'automazione del servizio la raccolta del gioco del lotto e' affidata, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 21 della citata legge, n. 528/1982 e dall'art. 3 del decreto- legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito nella suindicata legge n. 494/1986, ai dipendenti del lotto che si dimettono dall'impiego ed ai titolari di rivendite di generi di monopolio con le modalita' di cui al Regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 ed al R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 e succes- sive modificazioni in quanto non contrastanti con le norme sopracitate, nonche' con le modalita' da fissare con decreto del Ministro delle finanze in relazione all'art. 13 della legge n. 528/1982; Considerato, pertanto, che occorre stabilire le modalita' di attuazione di cui sopra; Decreta Art. 1. (Istituzione delle ricevitorie del lotto) Le ricevitorie del lotto non possono superare, nella fase di prima applicazione del nuovo regime, il numero di 4.500, distribuito nelle singole province come dalla Tabella A allegata al presente decreto. La distanza fra i punti di raccolta istituiti presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 marzo 1987, n. 123, il cui personale dimettendosi dall'impiego chieda di continuare il servizio, non puo' essere inferiore ai 500 metri seguendo il percorso pedonale piu' breve. Si prescinde dalla distanza fra i punti di raccolta situati presso rivendite di generi di monopolio. In fase di prima attuazione si prescinde, altresi', dalla distanza per le ricevitorie attualmente esistenti. L'ubicazione fra le singole aree in cui deve essere suddiviso il territorio di ciascuna provincia sara' effettuata dall'Intendenza di finanza tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e produttivita'. Al riguardo possono essere sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative del personale del lotto e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa dei rivenditori di generi di monopolio. L'istituzione e distribuzione progressiva di altri punti o il loro contenimento saranno attuati in funzione del raggiungimento di indici di produttivita', distinti per provincia, da predeterminarsi periodicamente, con decreto del Ministro delle finanze, in base alle riscossioni conseguite nella provincia ed ai risultati realizzati su tutto il territorio nazionale nell'anno precedente, a decorrere dall'1 gennaio 1989. Art. 2. (Disciplina del rapporto di concessione del gioco del lotto) L'incarico della raccolta del gioco del lotto e' affidato al richiedente che si trova nelle condizioni previste dall'art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123 con atto di concessione intendentizia da registrare alla Corte dei Conti. Al fine di determinare l'anzianita' di servizio dei rivenditori di generi di monopolio si tiene conto del servizio prestato sia come titolare che come coadiutore. La concessione ha la durata di un anno dalla data dell'1 luglio 1987 ed e' rinnovabile automaticamente, salvo che non intervengano le cause d'incompatibilita' e di esclusione degli artt. 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per i concessionari titolari di rivendite di generi di monopolio la concessione cessa, altresi', con la perdita della licenza d'esercizio della rivendita stessa. La concessione e' revocata per gravi violazioni alla legge sul lotto, per gravi inadempienze contrattuali nonche' per manifesta incapacita' a gestire un punto di raccolta. Si incorre, inoltre, nella revoca nei casi previsti nel successivo art. 3. Art. 3. (Obblighi e responsabilita' del concessionario) Il raccoglitore del gioco e' personalmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse e verso il giocatore per qualsiasi comportamento illegittimo suo o del proprio coadiutore, dal quale possa derivare pregiudizio anche per il giocatore stesso. Nel giorno di martedi' di ciascuna settimana i raccoglitori devono dare il conto delle riscossioni dell'estrazione della settimana precedente versandone i proventi dedotti l'importo delle vincite pagate ed il compenso ad essi spettante. Il versamento non effettuato in detto giorno comporta l'applicazione di una penale giornaliera dell'1% sulla somma da versare, sempre che il ritardo non sia dovuto a forza maggiore. Il versamento non effettuato entro il giorno di giovedi' costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale. In caso di recidiva nel tardivo versamento dei proventi estrazionali, si procede alla revoca della concessione e all'incameramento della cauzione, salvo ulteriori azioni in sede civile e penale. Incorre anche nella revoca il concessionario che si accrediti dolosamente somme per vincite inesistenti o comunque non dovute. In caso di rifiuto del pagamento della vincita imputabile a negligenza del raccoglitore il giocatore puo' pretendere da quest'ultimo il quintuplo del prezzo della giocata. Eventuali contestazioni sono decise dall'Intendenza di finanza della provincia. Per la copertura dei rischi derivanti da furti e rapine, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i raccoglitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita polizza di assicurazione. E' fatto obbligo ai concessionari di vendere i biglietti delle lotterie nazionali e di tutti gli altri concorsi riservati allo Stato. Art. 4. (Compenso ai ricevitori) I concessionari hanno diritto ad un compenso del 10% sulle riscossioni che e' onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ivi comprese le spese relative alla spedizione dei plichi contenenti le matrici del gioco ed ai versamenti dei proventi estrazionali. Saranno forniti dall'Amministrazione solo i bollettari e gli stampati prescritti. Il compenso e' corrisposto settimanalmente ed e' trattenuto dall'incasso della settimana. Art. 5. (Ordinamento del gioco) La raccolta del gioco continua ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e dal R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, tranne che per le norme che risultano incompatibili con la nuova figura del raccoglitore che e' da considerarsi estraneo ad ogni rapporto d'impiego con l'Amministrazione finanziaria. Art. 6. (Insegna ed orario d'esercizio dei punti di raccolta) Le ricevitorie del lotto, istituite in attuazione del nuovo regime di raccolta del gioco, devono essere contrassegnate, anche all'esterno del locale, da un'insegna simile a quella gia' in suo presso le attuali ricevitorie. L'orario d'esercizio, che non potra' essere inferiore a 40 ore settimanali, sara' fissato in sede provinciale dalle Intendenze di finanza, tenendo conto delle esigenze e consuetudini locali. Art. 7. (Sdoppiamento archivi segreti sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli ed istituzione di altrettanti archivi) Per fronteggiare le esigenze derivanti dal nuovo regime sono sdoppiati gli archivi segreti di Milano, Torino, Roma e Napoli con l'istituzione di nuovi quattro archivi in altrettanti capoluoghi da prescegliere su proposte che saranno formulate dalle anzidette Intendenze di finanza sedi estrazionali. Roma, 6 maggio 1987 Allegato 3 TABELLA A Ricevitorie lotto da istituire nelle seguenti province: Agrigento 30 Forli' 30 Pordenone 15 Alessandria 100 Frosinone 20 Potenza 15 Ancona 35 Genova 200 Ragusa 25 Aosta 10 Gorizia 15 Ravenna 25 L'Aquila 15 Grosseto 20 Reggio Calabria 35 Arezzo 25 Imperia 30 Reggio Emilia 30 Ascoli Piceno 25 Isernia 10 Rieti 10 Asti 50 La Spezia 40 Roma 300 Avellino 50 Latina 30 Rovigo 25 Bari 100 Lecce 50 Salerno 100 Belluno 20 Livorno 45 Sassari 15 Benevento 50 Lucca 30 Savona 40 Bergamo 40 Macerata 25 Siena 20 Bologna 75 Mantova 25 Siracusa 25 Bolzano 20 Carrara 20 Sondrio 20 Brescia 30 Matera 15 Taranto 45 Brindisi 50 Messina 50 Teramo 15 Cagliari 25 Milano 300 Terni 15 Caltanissetta 25 Modena 30 Torino 180 Campobasso 15 Napoli 400 Trapani 35 Caserta 140 Novara 60 Trento 15 Catania 50 Nuoro 10 Treviso 30 Catanzaro 35 Oristano 5 Trieste 35 Chieti 15 Padova 40 Udine 30 Como 25 Palermo 120 Varese 30 Cosenza 35 Parma 25 Venezia 60 Cremona 25 Pavia 25 Vercelli 45 Cuneo 50 Perugia 25 Verona 45 Enna 15 Pesaro 20 Vicenza 25 Ferrara 20 Pescara 25 Viterbo 20 Firenze 20 Piacenza 25 Firenze 110 Pisa 35 Foggia 45 Pistoia 20 Totale: 4.500".