ART. 16.
                              (Giochi).

   1.   Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre,  anche  in  via
temporanea,  l'accettazione  di  nuove  scommesse a totalizzatore o a
quota  fissa,  relative  ad  eventi  sportivi diversi dalle corse dei
cavalli  e  dalle  competizioni  organizzate  dal  Comitato  olimpico
nazionale  italiano  (CONI)  da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n.  174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti
gia'  utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento
a  tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare  le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione
di  aggi,  diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli  da  destinare  agli  organizzatori  delle  competizioni.  Con
decreto  del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare
del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna
scommessa;  il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme
giocate.  Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e
dei  concessionari  di  giochi,  concorsi pronostici e lotto, purche'
utilizzino  una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici
in tempo reale.
  2.  Il  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  destina
annualmente  i  prelievi  di  cui  al  comma 1, calcolati al netto di
imposte e spese:
    a)  al  CONI  e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine  (UNIRE),  rispettivamente  in  misura non superiore al 20 per
cento e al 10 per cento;
    b)  a  finalita'  sociali  o  culturali di interesse generale per
tutta o parte della quota residua.
  3.  Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei
suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.
  4.  Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa
comunitaria,  previste  dall'articolo  2  del  decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento
in   concessione  dell'esercizio  delle  scommesse  sulle  corse  dei
cavalli,  a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di
un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
  5.  Tra  i  soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto
del  Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i
ricevitori  del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2
agosto  1982,  n.  528,  e  successive  modificazioni,  nonche' dalla
circolare  del  Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot.
n. 2/204975).
 
          Note all'art. 16:
            - Il D.P.R. 8 aprile 1998,  n.  169,  reca:  "Regolamento
          recante    norme   per   il   riordino   della   disciplina
          organizzativa, funzionale e  fiscale  dei  giochi  e  delle
          scommesse  relativi  alle corse dei cavalli, nonche' per il
          riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662",  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1998, n. 125.
            -  Il  D.M.  2  giugno  1998,  n. 174, reca: "Regolamento
          recante norme  per  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle
          scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni
          sportive  organizzate  dal  CONI,  da  adottare  ai   sensi
          dell'art.  3, comma 230, della legge n. 549 del 1995" ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n.  129.
            - L'art. 17 della legge n.  400  del  1988  e'  riportato
          nella nota all'art. 13.
            -  Si  riporta l'art. 2 del decreto del D.P.R. n. 169 del
          1998:
            "Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse).  -
          1.  Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il
          Ministero per le politiche agricole, con gara da  espletare
          secondo   la  normativa  comunitaria,  le  concessioni  per
          l'esercizio delle scommesse  sulle  corse  dei  cavalli,  a
          totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'
          con  idonei  e  comprovati  requisiti  anche in ordine alla
          solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
             a) trasparenza dell'assetto proprietario  ed  efficienza
          della  gestione  dei  singoli  punti  di accettazione delle
          scommesse;
             b) potenziamento della rete di raccolta ed  accettazione
          delle  scommesse;  razionale e bilanciata distribuzione sul
          territorio secondo parametri programmati e controllabili;
             c)  omogeneita'  ed   equilibrio   della   remunerazione
          stabilita per le varie categorie di concessionari;
             d)   eventuale   previsione   di  scaglioni  retributivi
          decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per  il
          concessionario in funzione dei costi di avviamento;
             e)  garanzia  della liberta' di concorrenza e di mercato
          mediante la  previsione  di  parametri  volti  ad  impedire
          l'abuso  di  posizioni dominanti, determinati tenendo anche
          conto del numero delle concessioni  attribuite  a  ciascuna
          persona  fisica  o  societa'  e  del  volume  di  scommesse
          raccoglibili da ciascun concessionario;
             f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed
          in tempo  reale  delle  scommesse  e  dei  relativi  flussi
          finanziari,  anche  mediante l'imposizione ai concessionari
          di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria
          di scommesse anomale per entita'  economica  e  ripetizione
          del  medesimo  pronostico.  I concessionari adottano per la
          gestione delle  scommesse  strumenti  informatici  conformi
          alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro
          delle  finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con
          il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
             g)  riserva, nel primo piano di potenziamento della rete
          di accettazione, di una quota pari al  5  per  cento  delle
          concessioni  da  attribuire  con gara in favore di soggetti
          iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato
          tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni;
             h) durata di sei anni.
            2.  Il  Ministero  delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministero  per  le politiche agricole, entro il 31 dicembre
          di ogni anno,  pubblica  il  piano  delle  concessioni  che
          saranno messe a gara nell'anno successivo.
            3.  Le  concessioni  per l'esercizio delle scommesse sono
          rinnovabili per una sola volta, fermo restando il  rispetto
          delle  prescrizioni  di  cui al comma 1. La concessione per
          l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.
            4.  L'esercizio  delle  scommesse  presso  gli  sportelli
          all'interno  degli ippodromi e' riservato ai titolari degli
          ippodromi stessi.
            5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito  ad  un
          unico concessionario.
            6.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le
          convenzioni tipo che accedono alle concessioni  di  cui  al
          presente regolamento.
            7.  Il  trasferimento  della  concessione  e'  consentito
          previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con
          il Ministero per le politiche agricole.
            8.  Se  il  concessionario  e'  costituito  in  forma  di
          societa'   per  azioni,  in  accomandita  per  azioni  o  a
          responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di  voto
          o  le  quote  devono  essere  intestate  a persone fisiche,
          societa' in nome collettivo o in accomandita semplice.   E'
          escluso  il  trasferimento  per  semplice  girata  di dette
          azioni  o  quote.  Le  imprese  di  cui  al  primo  periodo
          comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le
          politiche  agricole  l'elenco  dei  soci  titolari,  con il
          numero  delle  azioni  o  l'entita'  delle  quote  da  essi
          possedute  e  gli  eventuali  trasferimenti di titolarita'.
          L'inosservanza  delle  disposizioni  del   presente   comma
          comporta la decadenza dalla concessione.
            9.  Non  e'  ammessa  la contemporanea titolarita', anche
          parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi  e
          di  agenzie  ippiche o concessione per l'accettazione della
          scommessa TRIS. E', tuttavia,  consentito  ai  titolari  di
          ippodromi   di   ottenere   la   concessione   di   agenzie
          esclusivamente all'interno degli stessi. Sono  fatte  salve
          le  situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente regolamento".
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del  D.M.  25  novembre
          1998, n.  418:
            "Art.  2  (Controllo,  riscossione e versamenti). - 1. Il
          controllo e la  riscossione  delle  tasse  automobilistiche
          sono   effettuati   direttamente   dalle   regioni,   anche
          ricorrendo   all'istituto   dell'avvalimento,   o   tramite
          concessionari individuati dalle stesse secondo le modalita'
          e   le   procedure  di  evidenza  pubblica  previste  dalla
          normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti  e  di
          servizi.
            2.  Ai fini dell'affidamento delle attivita' di controllo
          e   riscossione    delle    tasse    automobilistiche    ai
          concessionari, in possesso del requisito di onorabilita' di
          cui  all'art.  25 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi:
             a) capacita' finanziaria,  da  valutare  anche  ai  fini
          della garanzia patrimoniale generale;
             b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di
          economicita'  ed  efficienza  dell'attivita' di controllo e
          riscossione;
             c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo
          anche  al   collegamento   con   l'archivio   delle   tasse
          automobilistiche di cui all'art. 5;
             d)   ubicazione,  stato  e  consistenza  dei  locali  da
          destinarsi alle attivita';
             e)  idoneita'  tecnica  e  professionale  del  personale
          addetto al controllo ed alla riscossione.
            3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di
          pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono
          collegati  in  via  telematica  con gli archivi delle tasse
          automobilistiche di cui all'art.  5.
            4. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo'  essere
          effettuato  anche tramite gli altri soggetti previsti dagli
          atti normativi statali in materia di riscossione o previsti
          dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne
          le caratteristiche soggettive, le forme di  garanzia  e  le
          convenzioni tipo con gli stessi.
             5.   I   concessionari  ed  i  soggetti  abilitati  alla
          riscossione rilasciano  al  contribuente  una  attestazione
          recante  l'indicazione dei dati identificativi del veicolo,
          dell'importo e della  data  di  versamento,  della  regione
          competente e della data di scadenza della tassa pagata".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 12 della legge 2 agosto
          1982, n.  528:
            "Art. 12. - 1. I punti di raccolta del  gioco  del  lotto
          automatizzato  sono collocati presso le rivendite di generi
          di monopolio e presso le ricevitorie  del  lotto  che  alla
          data  di  entrata  in  funzione  dell'automazione  svolgono
          attivita' di raccolta  con  il  sistema  manuale  ai  sensi
          dell'art.  20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
            2.   Allo   scopo   di  estendere  progressivamente  alle
          rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco  del
          lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
          automatizzato   ed   all'incremento  del  relativo  gettito
          erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          provvedera'   entro   due,   cinque   e  sette  anni  dalla
          realizzazione   del    sistema    di    automazione    alla
          determinazione   del   numero   dei   punti   di  raccolta,
          rispettivamente     nel      numero      di      diecimila,
          dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
          stessa   data  la  concessione  sara'  rilasciata  ad  ogni
          rivendita richiedente, purche' venga assicurato un  incasso
          medio  annuo  da  stabilire  con decreto del Ministro delle
          finanze previa intesa con le organizzazioni  sindacali  dei
          rispettivi  settori  maggiormente  rappresentative  su base
          nazionale.
            3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma
          2   possono    essere    abbreviati    in    considerazione
          dell'andamento del gioco.
            4.  In relazione alla progressiva estensione dei punti di
          raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro  delle
          finanze,  previa intesa con le organizzazioni sindacali dei
          rispettivi settori  maggiormente  rappresentative  su  base
          nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la
          distanza  tra  le  ricevitorie  gestite  dai rivenditori di
          generi  di  monopolio  e  le  ricevitorie  gestite  da   ex
          dipendenti del lotto.
            5.   Per   l'installazione   delle  apparecchiature  ogni
          raccoglitore   versa   all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di Stato un contributo una tantum determinato con
          il decreto ministeriale previsto dal terzo comma  dell'art.
          3.
            6.  Per  il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate
          ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa  di
          concessione governativa di lire 500 mila annue".
            - Si riporta il testo della circolare del Ministero delle
          finanze 6 maggio 1987, n. 6:
            "L'art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123, prevede che
          sino  a  quando  non  sara'  realizzata  l'automazione  del
          servizio, la raccolta del  gioco  del  lotto  e'  affidata,
          secondo  quanto previsto dagli artt.  12 e 21 della legge 2
          agosto 1982, n. 528 e dall'art.  3  del  decreto  legge  30
          giugno  1986, n. 310, convertito nella legge 9 agosto 1986,
          n. 494 ai dipendenti del lotto ed ai titolari di  rivendite
          di  generi  di  monopolio.  In  detta  fase  continuera' ad
          applicarsi  l'ordinamento  del  gioco  previsto  dal  regio
          decreto  legge  19  ottobre 1938, n. 1933, convertito nella
          legge 5 giugno 1939, n.  973  e  successive  modificazioni,
          mentre  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze saranno
          stabilite, in relazione all'art. 13 della  legge  2  agosto
          1982,  n.  528,  la disciplina e le modalita' di attuazione
          del nuovo regime. Per il passaggio dal vecchio al nuovo re-
          gime si forniscono le seguenti istruzioni.
            Soggetto della concessione - L'art.  20  della  legge  n.
          123/1987,  richiamando  gli  articoli 12 e 21 della legge 2
          agosto 1982, n. 528, individua nei dipendenti del  lotto  e
          nei titolari di rivendite di generi di monopolio i soggetti
          della  concessione.  Gli aspiranti a gestire un nuovo punto
          di raccolta del gioco del lotto, devono  presentare,  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          precitata legge 123/1987 e cioe' entro il 14  maggio  1987,
          domanda   in  carta  da  bollo  all'Intendenza  di  finanza
          competente per territorio. Successivamente i rivenditori di
          generi   di   monopolio   produrranno   una   dichiarazione
          rilasciata dal competente Ispettorato  compartimentale  dei
          monopoli attestante che non esistono cause di esclusione od
          incompatibilita' a gestire un punto di raccolta del gioco e
          che   inoltre   essi   dispongono   di  locali,  arredi  ed
          attrezzature idonei. La stessa dichiarazione va resa  dagli
          aspiranti appartenenti al ruolo del personale del lotto che
          dovranno  anche impegnarsi a dimettersi, contestualmente al
          rilascio della concessione, dall'impiego. A  tal  fine  gli
          interessati  presenteranno  alla  Direzione generale per le
          entrate  speciali,  tramite  la  competente  Intendenza  di
          finanza,  domande  di  dimissioni  che saranno accettate da
          quest'ultimo ufficio e produrranno effetto  dalla  data  di
          decorrenza  della concessione dell'esercizio della raccolta
          del  gioco.  I  requisiti  soggettivi  richiesti   per   il
          personale  del  lotto  son  quelli  fissati  dall'art. 21 -
          secondo comma - della legge 2 agosto 1982, n. 528  e  cioe'
          essere  in  attivita'  di  servizio alla data di entrata in
          vigore della legge 123/1987 e non aver compiuto, alla  data
          del 28 agosto 1982, i 60 anni di eta'. Fatti salvi i limiti
          di  cui al punto successivo della presente circolare, per i
          rivenditori  di  generi  di  monopolio  valgono  i  criteri
          fissati dall'art. 12 della legge 528/1982, in base ai quali
          la  concessione  spetta  al  titolare  della rivendita sita
          nella medesima zona  che,  rispetto  ad  altri  rivenditori
          richiedenti,  sia  titolare  di concessione di rivendita da
          tempo anteriore.
            Determinazione della nuova rete di raccolta del  gioco  -
          In  base  a  quanto  stabilito  con il decreto ministeriale
          previsto  dall'ultimo  comma  dell'art.    20  della  legge
          123/1987,  in  corso di registrazione alla Corte dei Conti,
          possono essere istituiti nella fase di  prima  applicazione
          del  nuovo  regime  non piu' di 4.500 punti di raccolta del
          gioco da distribuirsi nelle  singole  province  secondo  il
          contingente   assegnato   con   la   Tabella   A   allegata
          all'anzidetto  decreto  e  che  si  unisce  alla   presente
          circolare.  La  distanza  fra i punti di raccolta istituiti
          presso  le  rivendite  dei  generi  di   monopolio   e   le
          ricevitorie  esistenti alla data di entrata in vigore della
          legge n. 123/1987 non puo' essere  inferiore  a  500  metri
          seguendo  il percorso pedonale piu' breve. In fase di prima
          attuazione del regime si prescindera' da  tale  limite  sia
          per  i  punti  di  raccolta situati presso le rivendite dei
          generi di monopolio che presso quelli  coincidenti  con  le
          ricevitorie  attualmente  funzionanti ed aventi i richiesti
          requisiti di idoneita'.  In sostanza la distanza di m.  500
          viene   immediatamente   imposta   nei   confronti  di  chi
          istituisce un nuovo punto di  raccolta  rispetto  a  quelli
          esistenti  come  ricevitorie  del lotto. Nel riconoscere ai
          rivenditori una distanza maggiore rispetto a quella ammessa
          per  i  ricevitori,  bisognera'  distribuire  i  punti   di
          raccolta   relativi   in   modo  da  non  deviare  l'utenza
          tradizionale attraverso un'eccessiva ramificazione  intorno
          alle ricevitorie gia' esistenti.
            Tenendo presenti tali distanze ogni Intendenza di finanza
          dovra'  procedere,  con  l'urgenza  che il caso richiede, a
          predisporre  nel   rispetto   di   obiettivi   criteri   di
          funzionalita'  e  produttivita'  e  nel  numero massimo dei
          punti di raccolta assegnato alla propria provincia, un  pi-
          ano  razionale  ed  efficiente  di  distribuzione dei punti
          stessi.  A tal riguardo saranno sentite  le  Organizzazioni
          sindacali  del  personale  del  lotto  piu' rappresentative
          nonche'   l'Associazione    di    categoria    maggiormente
          rappresentativa  dei rivenditori di generi di monopolio, in
          particolare per quanto riguarda  la  ubicazione  dei  nuovi
          punti  di  raccolta.  Nella  predisposizione di detto piano
          occorrera' individuare le aree di distribuzione  dei  punti
          di  raccolta,  avendo  come  obiettivo il raggiungimento di
          indici di produttivita' comparativamente superiori a quelli
          finora conseguiti, in relazione alle riscossioni degli anni
          precedenti ed  alla  propensione  al  gioco  da  parte  del
          pubblico.  L'istituzione  e la distribuzione di altri punti
          di raccolta od il  loro  contenimento  saranno  in  seguito
          attuati   in  funzione  del  raggiungimento  di  indici  di
          produttivita' distinti  per  province,  da  predeterminarsi
          periodicamente  con  decreto  del  Ministro  delle finanze,
          tenuto conto delle riscossioni conseguite nelle province  e
          sulla  base dei risultati realizzati su tutto il territorio
          nazionale nell'anno precedente. Cio' avverra' a partire dal
          1 gennaio 1989.
            Attribuzione dei punti di raccolta - Determinata la nuova
          rete    distributiva    del     gioco     si     procedera'
          all'individuazione  dei  concessionari  che, in presenza di
          tutti  i  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi   richiesti,
          avverra'  come segue. Si dara' innanzitutto la priorita' al
          personale del lotto esodante, sia che abbia la  titolarita'
          anche    provvisoria    (quest'ultima   deve   considerarsi
          definitiva ai fini di che trattasi) o la reggenza, sia  che
          si   tratti  di  personale  sussidiario.  Ai  ricevitori  e
          reggenti verra' assegnata la ricevitoria gestita alla  data
          di  entrata  in  vigore della legge 123/1987, fatti salvi i
          trasferimenti deliberati  dal  Consiglio  d'Amministrazione
          del  lotto  sino  alla  riunione  del  18 marzo 1987. Sara'
          consentito, pero', a detto personale di  chiedere  un'altra
          ricevitoria   che   si   rendesse   vacante   per   effetto
          dell'assegnazione  del  titolare  o  reggente  agli  uffici
          finanziari  sempre  che  possa  subentrare nel contratto di
          affitto del locale.  Cio'  dovra'  avvenire  solo  in  base
          all'anzianita'    di    servizio   risultante   dall'elenco
          predisposto a norma dell'art. 2 del decreto legge  310/1986
          e sotto la diretta responsabilita' del signor Intendente di
          finanza.  Pertanto, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti
          per la stessa ricevitoria dovra'  essere  subito  richiesta
          alla  scrivente  la  posizione di ognuno di essi. Lo stesso
          criterio dovra' essere adottato  per  i  non  reggenti,  ai
          quali potranno essere assegnate le rimanenti ricevitorie.
             Ove,   invece,  il  personale  del  lotto  dimissionario
          dovesse richiedere un  punto  di  raccolta  del  gioco  non
          coincidente  con  una  ricevitoria  gia'  funzionante,  pur
          riconoscendo  ad   esso   il   diritto   prioritario   alla
          concessione,   dovra'   essere   rispettata  la  prescritta
          distanza ed inoltre accertato che  nell'area  prescelta  vi
          sia   disponibilita'   di  posti.  Una  volta  sitemato  il
          personale del  lotto  si  procedera'  all'attribuzione  dei
          rimanenti  punti  a chi gestisce una rivendita di generi di
          monopolio, in qualita' di titolare o di coadiutore da tempo
          anteriore  rispetto  ad  altri  aspiranti.  A  parita'   di
          anzianita'  del  rilascio  della licenza sara' preferito il
          titolare che dispone del locale piu' ampio.  L'attribuzione
          della  concessione  avverra'  mediante  un apposito atto di
          convenzione, come  dall'allegato  schema  di  massima,  che
          sara'  stipulato  dall'Intendenza di finanza competente per
          territorio   e   registrato   alla   Corte    dei    Conti.
          Contestualmente  alla sottoscrizione, dovra' essere fornita
          dal concessionario una cauzione di L.  10  milioni,  giusta
          quanto  dispone il terzo comma dell'art.  20 della legge n.
          123/1987. Detta cauzione puo' essere data anche a mezzo  di
          fideiussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa.
          La   misura   della   cauzione  offerta  a  garanzia  della
          concessione stessa e' ridotta ad  un  ventesimo  ove  venga
          prestata    collettivamente    e   solidalmente   da   piu'
          concessionari e per un importo minimo di L. 25 milioni.
            A partire dal 1 gennaio 1988 la cauzione di che  trattasi
          dovra'    essere   adeguata   all'ammontare   medio   delle
          riscossioni  di  una  settimana  conseguita  nell'esercizio
          precedente  arrotondato  al milione successivo.  Per l'anno
          1988 saranno  prese  a  base  le  riscossioni  del  secondo
          semestre  del  1987, rapportate all'anno. Il concessionario
          e'  tenuto,  altresi',  a  corrispondere   una   tassa   di
          concessione governativa di L. 200.000 annue. Al riguardo si
          applicano   le   disposizioni  contenute  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e  suc-
          cessive   modificazioni.   Dopo  la  stipula  dell'atto  di
          convenzione occorrera' trasmettere a questo Ministero copia
          di tutta la documentazione di rito.
            Disciplina  del  gioco  del   lotto   ed   obblighi   del
          concessionario - L'ordinamento del gioco e' quello previsto
          dal   regio   decreto-legge   19  ottobre  1938,  n.  1933,
          convertito nella legge 5 giugno 1939, n.  973 e  successive
          modificazioni  e  del  regolamento  sui  servizi  del lotto
          approvato con il regio decreto 25 luglio 1940,  n.  1077  e
          successive  modificazioni, integrati delle disposizioni del
          decreto ministeriale di cui all'ultimo comma  dell'art.  20
          della legge 123/1987. Ben s'intende pero' che, introducendo
          la  nuova  legge  la  figura  del  concessionario, che deve
          considerarsi    a    tutti     gli     effetti     estraneo
          all'Amministrazione,  le vecchie norme dell'ordinamento del
          gioco, strettamente inerenti allo  status  di  gestore  del
          lotto  come  impiegato  statale,  non  possono piu' trovare
          applicazione.  In  loro   vece   saranno   applicabili   le
          disposizioni  contenute  nel previsto decreto ministeriale.
          In  base  a  tali  norme  il  raccoglitore e' personalmente
          responsabile verso l'Erario per le somme riscosse  e  verso
          il  giocatore per qualsiasi comportamento illegittimo suo o
          dei  suoi   collaboratori,   dal   quale   possa   derivare
          pregiudizio  anche per il giocatore stesso. In particolare,
          per quanto concerne il rifiuto del pagamento della  vincita
          imputabile   a  negligenza  del  raccoglitore  o  dei  suoi
          collaboratori, il  giocatore  puo'  da  lui  pretendere  il
          quintuplo   del   prezzo   della   giocata.   In   caso  di
          contestazioni decide l'Intendenza di finanza competente per
          territorio. Nel giorno di martedi' di ciascuna settimana il
          concessionario  deve  dare  il  conto   documentato   delle
          riscossioni  dell'estrazione  della  settimana  precedente,
          versando integralmente le somme riscosse, dedotti  soltanto
          il  compenso  spettante  e le vincite pagate. Il versamento
          non effettuato in detto giorno, salvo che  il  ritardo  non
          sia  da  addebitarsi  a  causa  di forza maggiore, comporta
          l'applicazione da parte  dell'Intendenza  di  finanza  sede
          estrazionale  di una penale giornaliera dell'1% sulla somma
          versata. Il versamento non effettuato entro  il  giorno  di
          giovedi'  costituira' reato di peculato ai sensi del codice
          penale. In tal  caso  le  Intendenze  di  finanza  dovranno
          presentare  denuncia alla competente Autorita' giudiziaria.
          In caso di recidiva nel  tardivo  versamento  dei  proventi
          estrazionali  o  nell'accreditamento  doloso  di  somme per
          vincite inesistenti o comunque non dovute, l'Intendenza  di
          finanza  sede  estrazionale  comunichera'  telegraficamente
          alla consorella competente per territorio i  fatti  di  cui
          sopra.  Quest'ultimo  ufficio provvedera' alla revoca della
          concessione ed all'incameramento della cauzione con l'avvio
          di  azioni  anche  in  sede  civile   e   penale,   dandone
          comunicazione   alla  Direzione  generale  per  le  Entrate
          Speciali.
            La concessione deve essere altresi'  revocata  per  gravi
          infrazioni  alla legge del lotto, inadempienze contrattuali
          o per manifesta incapacita' del concessionario a gestire il
          punto di raccolta del gioco.  Nel  punto  di  raccolta  del
          gioco  e' consentita, a norma dell'art. 3 del decreto legge
          30 giugno 1986, n. 310, convertito  nella  legge  9  agosto
          1986,   n.  494,  la  presenza  di  persone  autorizzate  a
          coadiuvare  e  sostituire  il  titolare  nelle   temporanee
          assenze  o impedimenti purche' in possesso dei requisiti di
          cui all'art. 28 della legge 22 dicembre  1957,  n.    1293,
          modificato dall'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.
            In  caso  di  vacanza  del  punto  di raccolta, esso puo'
          essere assegnato al coadiutore che  abbia  compiuto  almeno
          sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi.
            Insegna,   orario   di  esercizio  e  di  chiusura  delle
          operazioni di raccolta del gioco -  Il  punto  di  raccolta
          dovra'  essere  contraddistinto all'esterno, da una insegna
          simile a quella gia' in uso presso le  ricevitorie  con  la
          scritta "Ricevitoria del lotto n. ..". La numerazione sara'
          fissata  dalla  sede  estrazionale,  che assegnera' ad ogni
          Intendenza   di   finanza   un   contingente   di    numeri
          corrispondente    a   quelli   fissati   con   il   decreto
          ministeriale. L'orario d'esercizio, che non  potra'  essere
          inferiore  a  40  ore  settimanali,  sara'  fissato in sede
          provinciale dalle Intendenze di finanza, che terranno conto
          delle esigenze e delle consuetudini locali.  Le  Intendenze
          di  finanza  fisseranno  le  modalita'  di  chiusura  delle
          operazioni di raccolta del gioco in modo da assicurare  che
          le  matrici  del  gioco  pervengano  alle  sedi di archivio
          segreto in tempo utile per la custodia  e  cioe'  entro  le
          dieci del giorno fissato per l'estrazione.
            Istituzione  di  nuovi  archivi  segreti  -  Come prevede
          l'art. 7 del decreto ministeriale n. 2/204974, gli  archivi
          segreti di Milano, Napoli, Roma e Torino vanno sdoppiati al
          fine   di  alleggerire  il  carico  di  lavoro  e,  quindi,
          consentire un piu' rapido pagamento delle vincite.   A  tal
          fine  le Intendenze interessate dovranno formulare concrete
          proposte alla Direzione generale per  le  entrate  speciali
          per  l'istituzione  dei  nuovi quattro archivi da creare in
          altrettanti capoluoghi prescelti.
            Compenso  ai  raccoglitori  -  Il  decreto   ministeriale
          previsto  dall'art.  20 della legge n. 123/1987 fissa nella
          misura del 10% sulle riscossioni il compenso  spettante  al
          concessionario.  Tale compenso e' comprensivo di ogni onere
          e spesa, escluso soltanto il costo dei bollettari  e  degli
          stampati che verranno forniti dall'Amministrazione.
            Passaggio  dal  vecchio  al  nuovo  regime  -  Le attuali
          ricevitorie del lotto continueranno a raccogliere il  gioco
          sino   all'estrazione   del   27  giugno  1987.  I  gestori
          renderanno definitivamente  conto  della  vecchia  gestione
          entro  il  successivo  martedi' 30 giugno. Le Intendenze di
          finanza competenti cureranno la  definizione  dei  rapporti
          relativi  alla  vecchia  gestione,  informando la Direzione
          generale  per  le  entrate  speciali  di  eventuali  azioni
          intraprese  per  il  recupero  dei  debiti  di gestione. Le
          vincite saranno pagate fino al  martedi'  30  giugno  dalle
          ricevitorie presso cui sono state eseguite. Dopo tale data,
          invece,  saranno  riscuotibili  presso  le  ricevitorie che
          continueranno   a   funzionare   con   il   nuovo   regime,
          opportunamente delegate dalle Intendenze di finanza, oppure
          le   relative   bollette   potranno   essere   direttamente
          presentate,  entro  il  termine  di  30  giorni  da  quello
          successivo  all'estrazione  cui  esse  si riferiscono, alle
          Intendenze di finanza. Con il 1 luglio 1987 avra' inizio la
          raccolta del gioco con il nuovo sistema privatistico.    Al
          riguardo le Intendenze di finanza competenti per territorio
          provvederanno  in tempo utile a fornire ai concessionari la
          dotazione dei bollettari  per  un  valore  iniziale  di  L.
          10.000.000.  Tale  limite  puo' essere subito adeguato alle
          effettive riscossioni per le ricevitorie gia' funzionanti e
          successivamente anche per i  punti  di  raccolta  di  nuova
          istituzione,    commisurando   la   dotazione   settimanale
          all'effettivo fabbisogno.  Inoltre,  ai  concessionari  dei
          punti  di  raccolta  di  nuova  istituzione  dovra'  essere
          fornita una copia delle pubblicazioni la cui  affissione  a
          disposizione  del  pubblico  e' prevista dall'art.  154 del
          Regolamento del lotto nonche' la  pinza  schiacciapiombi  o
          altro  sistema  di legatura delle matrici. Si fa riserva di
          fornire, appena possibile,  il  materiale  necessario.  Sui
          plichi  contenenti le matrici dovra' essere evidenziato che
          trattasi  di  "giocare  al  lotto".  E  cio'  al  fine   di
          assicurare precedenza nell'inoltro postale.
            Assegnazione  del personale agli uffici finanziari - Il 1
          luglio  1987  il  personale  che  non  ha  optato  per   la
          concessione  di  un  punto  di  raccolta  del  gioco  sara'
          assegnato  provvisoriamente  alle  Intendenze  di  finanza,
          d'intesa   con  le  Organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative,  agli  uffici  finanziari  in  base   alle
          esigenze  di servizio, tenendo innanzitutto presenti quelle
          delle Intendenze di finanza - Sedi di archivio segreto -  e
          della  Direzione  generale  per  le  entrate  spe-ciali per
          l'aggravio di  lavoro  conseguente  all'applicazione  della
          nuova  legge.  L'assegnazione  definitiva  sara' effettuata
          dalla Direzione generale per le  entrate  speciali.  A  tal
          uopo  sara', entro maggio, inviata dalla Direzione generale
          per le entrate speciali alle Intendenze  di  finanza  copia
          delle   domande   presentate   dagli  interessati  ai  fini
          dell'assegnazione agli uffici finanziari. Il personale che,
          in base all'art. 1 della legge n. 494/1986 ha acquisito  il
          diritto  ad  ottenere  la sede richiesta, verra' trasferito
          dalle Intendenze di finanza dal 1 luglio  1987  nel  Comune
          prescelto.  A  tal  proposito  si  precisa  che  per  "sede
          richiesta" deve intendersi il Comune e non anche  l'ufficio
          cui  l'interessato  ha  chiesto  di  essere assegnato.   Lo
          stesso criterio vale per il personale distaccato presso  le
          Intendenze di finanza e presso questo Ministero.
            Trattamento economico del personale assegnato agli uffici
          e  di  quello  che  ha  optato  per  la  concessione - Sino
          all'inquadramento  definitivo  da  parte  delle   Direzioni
          generali   di   questo   Ministero   nei   ruoli   da  esse
          amministrati,  il  personale  che  transita  negli   uffici
          finanziari   continuera'   ad   essere   retribuito   dalle
          Intendenze   di   finanza   sedi   estrazionali,    essendo
          espressamente  previsto  dall'art.  4  della legge 14 marzo
          1985, n. 101. Cio'  varra'  solo  per  il  pagamento  dello
          stipendio  e  per l'assegno ex art. 9 della legge 19 luglio
          1977,  n.     412,  mentre   a   quello   degli   accessori
          provvederanno gli uffici di effettiva destinazione. Ai fini
          della  tassazione  Irpef  e  del rilascio del mod. 101 agli
          interessati, dovranno essere segnalati alle  Intendenze  di
          finanza  sedi estrazionali gli importi percetti dai singoli
          impiegati a titolo di cui sopra. La Direzione generale  per
          le   entrate   speciali   e   le   Intendenze   di  finanza
          continueranno, ciascuna per la parte di propria competenza,
          a  curare  sino  al  definitivo  inquadramento  nei   ruoli
          organici  dell'Amministrazione  centrale  e  periferica del
          Ministero delle finanze la trattazione delle pratiche rela-
          tive al pensionamento del personale  gia'  appartenente  al
          ruolo  del lotto con conseguente erogazione del trattamento
          di quiescenza. E cio' al fine di evitare per tutto il tempo
          richiesto  dalle  operazioni  di  inquadramento  nei  nuovi
          ruoli, disagi agli interessati. In particolare, i  predetti
          uffici, non appena sara' perfezionato l'atto di concessione
          al   personale   esodante,  provvederanno  alle  incombenze
          necessarie per assicurare ad esso,  nel  piu'  breve  tempo
          possibile,  il  trattamento  di  quiescenza  ove  ne  abbia
          diritto o consentire l'avvio di ogni altra pratica.
            Inquadramento nel  V  livello  retributivo  funzionale  -
          L'art.  4  del decreto legge n. 310/1986 ha previsto che al
          personale del lotto di cui all'art. 12, secondo comma,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n.
          310, cui e' affidata la reggenza di una ricevitoria  e  che
          tale  reggenza  manterra'  sino  al  30  giugno 1987, sara'
          inquadrato nel V livello retributivo funzionale con effetto
          dal 1 luglio 1987. A tal riguardo le Intendenze di  finanza
          dovranno  inviare  subito  dopo  il 30 giugno prossimo alla
          Direzione generale per le entrate speciali un attestato per
          ognuno degli  aventi  diritto  comprovante  la  sussistenza
          della condizione voluta dalla norma soprarichiamata.
            Consegna dei locali adibiti a ricevitorie, cessazione dei
          rapporti  inerenti  alla  gestione  di esse, recupero delle
          cauzioni   anticipate   dall'Amministrazione   finanziaria,
          definizione  procedimenti disciplinari - Appena possibile i
          gestori delle ricevitorie dovranno, ove non abbiano  optato
          per  la  concessione  di  un  nuovo  punto di raccolta o la
          ricevitoria non venga richiesta da altri, dare disdetta dei
          contratti  d'affitto,  tenendo  presente   che,   a   norma
          dell'art.  8  del  precitato  decreto-legge n. 310, nessuna
          indennita' di preavviso e' da essi dovuta per  il  rilascio
          anticipato   dei  locali  adibiti  a  sede  di  ricevitorie
          soppresse.  Gli  stessi   gestori   dovranno   anche   dare
          tempestiva disdetta di ogni altro contratto (luce, pulizia,
          etc.)   inerente   all'esercizio   delle  ricevitorie.  Ove
          dovessero  intervenire  accordi  tra  il  vecchio  gestore,
          l'esodante  ed  il  proprietario  dell'immobile attualmente
          adibito a ricevitoria l'Amministrazione resta completamente
          estranea  a  tali  iniziative.  Le  Intendenze  di  finanza
          dovranno  procedere, pertanto, all'immediato recupero delle
          cauzioni versate ai locatori degli immobili  ed  anticipate
          dall'Amministrazione  finanziaria. Cio' dovra' avvenire sia
          nei confronti dei gestori che optano  per  la  concessione,
          sia per quelli che transitano nei ruoli del Ministero delle
          finanze.    I  procedimenti  disciplinari  ancora  in corso
          d'istruttoria  dovranno  subito   essere   trasmessi   alla
          Direzione  generale  per  le  entrate  speciali per la loro
          definizione. Collettorie - Con l'introduzione del nuovo re-
          gime cessera', a partire da 1 luglio 1987,  l'esercizio  di
          tutte    le   collettorie.   Le   Intendenze   di   finanza
          controlleranno, anche sotto tale aspetto, il rendiconto fi-
          nale che dovra' essere reso dal gestore il 29 luglio  1987.
          Allegato 1 INTENDENZA DI FINANZA DI ....................
              (Atto di concessione di una ricevitoria del lotto)
            Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123;
            Visto il decreto legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito
          nella legge 9 agosto 1986, n. 494;
            Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528;
            Considerato  che,  a  norma  dell'art. 20 della precitata
          legge n.   123/1987, la raccolta del  gioco  del  lotto  e'
          affidata  in concessione al personale appartenente al ruolo
          del lotto che si trova nelle condizioni volute dall'art. 21
          della legge 2  agosto  1982,  n.  528  ed  ai  titolari  di
          rivendita di generi di monopolio;
            Considerato che, esaminata la documentazione prodotta dal
          Sig.  , nella sua qualita'
                  di , sussistono i presupposti di legge per
          la concessione di un punto di raccolta del gioco del lotto;
          AUTORIZZA Art. 1.
            il Sig.  a gestire la
                    ricevitoria n. ................ sita in
                      via  secondo le modalita' indicate
                            nei seguenti articoli.
          Art. 2.
            La  concessione  ha  la  durata  di un anno a partire dal
          ..................  ed e' tacitamente rinnovabile  di  anno
          in   anno,   salvo   che   non  intervengano  le  cause  di
          incompatibilita' e di esclusione degli  artt.  6,  7  e  18
          della  legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per i concessionari
          titolari di rivendite di generi di monopolio la concessione
          segue le sorti della licenza di esercizio  della  rivendita
          stessa.
            La  concessione  e'  revocata  per  gravi violazioni alla
          legge  sul  lotto,  per  gravi  inadempienze   contrattuali
          nonche'  per  manifesta  incapacita'  a gestire un punto di
          raccolta.
            Si incorre, inoltre, nella revoca nei casi  previsti  nel
          successivo art. 3.  Art. 3.
            Il  raccoglitore  del gioco e' personalmente responsabile
          verso l'Erario per le somme riscosse e verso  il  giocatore
          per  qualsiasi  comportamento  illegittimo suo o dei propri
          collaboratori, dal quale possa derivare pregiudizio per  il
          giocatore stesso.
            Nel   giorno   di   martedi'   di  ciascuna  settimana  i
          raccoglitori  devono  dare  il  conto   delle   riscossioni
          dell'estrazione  della  settimana  precedente  versandone i
          proventi dedotto  l'importo  delle  vincite  pagate  ed  il
          compenso ad essi spettante.
            Il  versamento  non  effettuato  in detto giorno comporta
          l'applicazione di  una  penale  giornaliera  dell'1%  sulla
          somma  da  versare,  sempre che il ritardo non sia dovuto a
          forza maggiore.
            Il versamento non effettuato entro il giorno di  giovedi'
          costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.
            Trascorsi cinque giorni dal mancato versamento si procede
          alla  revoca  della  concessione ed all'incameramento della
          cauzione, salvo ulteriori azioni in sede civile  e  penale.
          Incorre   anche  nella  revoca  il  concessionario  che  si
          accrediti  dolosamente  somme  per  vincite  inesistenti  o
          comunque non dovute.
            In caso di rifiuto del pagamento della vincita imputabile
          a negligenza del raccoglitore il giocatore puo'  pretendere
          da  quest'ultimo  il  quintuplo  del  prezzo della giocata.
          Eventuali  contestazioni  sono  decise  dall'Intendenza  di
          finanza della provincia.
            Per  la copertura dei rischi derivanti da furti e rapine,
          che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto,  i
          raccoglitori  sono  tenuti  a  stipulare,  anche  in  forma
          collettiva, apposita polizza di assicurazione.  Art. 4.
            I concessionari hanno diritto  ad  un  compenso  del  10%
          sulle  riscossioni  che  e' onnicomprensivo di ogni onere e
          spesa, ivi comprese le spese relative alla  spedizione  dei
          plichi contenenti le matrici del gioco ed ai versamenti dei
          proventi estrazionali.
            Saranno  forniti dall'Amministrazione solo i bollettari e
          gli  stampati  prescritti.  Il  compenso   e'   corrisposto
          settimanalmente   ed   e'   trattenuto  dall'incasso  della
          settimana.  Art. 5.
            I punti di raccolta del gioco  del  lotto  devono  essere
          contrassegnati, anche all'esterno del locale, da un'insegna
          simile  a  quella  gia'  in  uso  presso le ricevitorie del
          lotto.
            L'orario d'esercizio, che non potra' essere  inferiore  a
          40 ore settimanali, sara' fissato in sede provinciale dalle
          Intendenze  di  finanza,  tenendo  conto  delle  esigenze e
          consuetudini locali.  Art. 6.
            A  garanzia  dell'esatto   adempimento   degli   obblighi
          derivanti dal presente atto il Sig.
             ha effettuato il prescritto deposito cauzionale di L.
                        ...........................
          Art. 7.
            Il concessionario Sig.  elegge
                  a tutti gli effetti domicilio nel Comune di
          sede dell'Intendenza di finanza competente per territorio.
          Art. 8.
            Tutte   le   spese  del  presente  contratto  per  bollo,
          scritturazione,  registro  e  diritti  sono  a  carico  del
          concessionario.  Art. 9.
            Il   presente   atto,   mentre  impegna  fin  da  ora  il
          concessionario
                            Sig.  all'osservanza di
            tutti gli obblighi da esso derivanti, e' vincolato, nei
                                   confronti
          dell'Amministrazione, a condizione sospensiva, finche' non
                                   sia stato
                 approvato e registrato dalla Corte dei Conti.
          Visto  ed   approvato   dall'intendente   di   finanza   Il
          funzionario  addetto  al  servizio  Allegato  2 IL MINISTRO
          DELLE FINANZE
                  Direzione Generale per le Entrate Speciali
            Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123;
            Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528;
            Vista la legge 9 agosto 1986, n. 494;
            Considerato  che, a norma dell'art. 20 della citata legge
          n. 123/1987, sino  a  quando  non  sara'  stata  realizzata
          l'automazione  del servizio la raccolta del gioco del lotto
          e' affidata, secondo quanto previsto dagli artt.  12  e  21
          della  citata legge, n. 528/1982 e dall'art. 3 del decreto-
          legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito  nella  suindicata
          legge n. 494/1986, ai dipendenti del lotto che si dimettono
          dall'impiego  ed  ai  titolari  di  rivendite  di generi di
          monopolio con le modalita' di cui al Regio decreto legge 19
          ottobre 1938, n. 1933,  convertito  nella  legge  5  giugno
          1939,  n.  973 ed al R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 e succes-
          sive modificazioni in quanto non contrastanti con le  norme
          sopracitate,  nonche'  con  le  modalita'  da  fissare  con
          decreto del Ministro delle finanze in relazione all'art. 13
          della legge n. 528/1982;
            Considerato, pertanto, che occorre stabilire le modalita'
          di attuazione di cui sopra; Decreta Art. 1.    (Istituzione
          delle ricevitorie del lotto)
            Le ricevitorie del lotto non possono superare, nella fase
          di prima applicazione del nuovo regime, il numero di 4.500,
          distribuito  nelle  singole  province  come dalla Tabella A
          allegata al presente decreto.  La distanza fra i  punti  di
          raccolta   istituiti  presso  le  rivendite  di  generi  di
          monopolio e le ricevitorie esistenti alla data  di  entrata
          in  vigore  della  legge  16  marzo  1987,  n.  123, il cui
          personale dimettendosi dall'impiego chieda di continuare il
          servizio, non puo' essere inferiore ai 500  metri  seguendo
          il   percorso  pedonale  piu'  breve.  Si  prescinde  dalla
          distanza fra i punti di raccolta situati  presso  rivendite
          di  generi  di  monopolio.  In  fase di prima attuazione si
          prescinde, altresi',  dalla  distanza  per  le  ricevitorie
          attualmente esistenti.
            L'ubicazione  fra  le  singole  aree  in  cui deve essere
          suddiviso  il  territorio  di  ciascuna   provincia   sara'
          effettuata  dall'Intendenza  di  finanza  tenuto  conto  di
          obiettivi criteri di funzionalita' e produttivita'.
            Al riguardo  possono  essere  sentite  le  organizzazioni
          sindacali  piu'  rappresentative  del personale del lotto e
          l'organizzazione di categoria maggiormente  rappresentativa
          dei  rivenditori  di  generi  di monopolio. L'istituzione e
          distribuzione  progressiva  di  altri  punti  o   il   loro
          contenimento saranno attuati in funzione del raggiungimento
          di  indici  di  produttivita',  distinti  per provincia, da
          predeterminarsi periodicamente, con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  in  base alle riscossioni conseguite nella
          provincia ed ai risultati realizzati su tutto il territorio
          nazionale nell'anno precedente, a decorrere dall'1  gennaio
          1989.  Art. 2.  (Disciplina del rapporto di concessione del
          gioco del lotto)
            L'incarico della raccolta del gioco del lotto e' affidato
          al  richiedente  che  si  trova  nelle  condizioni previste
          dall'art. 20 della legge 16 marzo 1987, n.  123 con atto di
          concessione intendentizia  da  registrare  alla  Corte  dei
          Conti.
            Al  fine  di  determinare  l'anzianita'  di  servizio dei
          rivenditori di generi  di  monopolio  si  tiene  conto  del
          servizio prestato sia come titolare che come coadiutore.
            La  concessione ha la durata di un anno dalla data dell'1
          luglio 1987 ed e' rinnovabile  automaticamente,  salvo  che
          non   intervengano   le   cause   d'incompatibilita'  e  di
          esclusione degli artt. 6, 7 e 18 della  legge  22  dicembre
          1957, n. 1293. Per i concessionari titolari di rivendite di
          generi  di monopolio la concessione cessa, altresi', con la
          perdita della licenza d'esercizio della rivendita stessa.
            La concessione e'  revocata  per  gravi  violazioni  alla
          legge   sul  lotto,  per  gravi  inadempienze  contrattuali
          nonche' per manifesta incapacita' a  gestire  un  punto  di
          raccolta.
            Si  incorre,  inoltre, nella revoca nei casi previsti nel
          successivo art. 3.  Art. 3.   (Obblighi  e  responsabilita'
          del concessionario)
            Il  raccoglitore  del gioco e' personalmente responsabile
          verso l'Erario per le somme riscosse e verso  il  giocatore
          per  qualsiasi  comportamento illegittimo suo o del proprio
          coadiutore, dal quale possa derivare pregiudizio anche  per
          il giocatore stesso.
            Nel   giorno   di   martedi'   di  ciascuna  settimana  i
          raccoglitori  devono  dare  il  conto   delle   riscossioni
          dell'estrazione  della  settimana  precedente  versandone i
          proventi dedotti  l'importo  delle  vincite  pagate  ed  il
          compenso ad essi spettante.
            Il  versamento  non  effettuato  in detto giorno comporta
          l'applicazione di  una  penale  giornaliera  dell'1%  sulla
          somma  da  versare,  sempre che il ritardo non sia dovuto a
          forza maggiore.
            Il versamento non effettuato entro il giorno di  giovedi'
          costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.
            In  caso  di recidiva nel tardivo versamento dei proventi
          estrazionali, si procede alla revoca  della  concessione  e
          all'incameramento della cauzione, salvo ulteriori azioni in
          sede  civile  e  penale.  Incorre  anche  nella  revoca  il
          concessionario  che  si  accrediti  dolosamente  somme  per
          vincite inesistenti o comunque non dovute.
            In caso di rifiuto del pagamento della vincita imputabile
          a  negligenza del raccoglitore il giocatore puo' pretendere
          da quest'ultimo il  quintuplo  del  prezzo  della  giocata.
          Eventuali  contestazioni  sono  decise  dall'Intendenza  di
          finanza della provincia.
            Per la copertura dei rischi derivanti da furti e  rapine,
          che  abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i
          raccoglitori  sono  tenuti  a  stipulare,  anche  in  forma
          collettiva, apposita polizza di assicurazione.
            E'  fatto obbligo ai concessionari di vendere i biglietti
          delle lotterie nazionali e  di  tutti  gli  altri  concorsi
          riservati allo Stato.  Art. 4.  (Compenso ai ricevitori)
            I  concessionari  hanno  diritto  ad  un compenso del 10%
          sulle riscossioni che e' onnicomprensivo di  ogni  onere  e
          spesa,  ivi  comprese le spese relative alla spedizione dei
          plichi contenenti le matrici del gioco ed ai versamenti dei
          proventi estrazionali. Saranno forniti dall'Amministrazione
          solo i bollettari e gli stampati prescritti. Il compenso e'
          corrisposto settimanalmente ed e'  trattenuto  dall'incasso
          della settimana.  Art. 5.  (Ordinamento del gioco)
            La  raccolta  del  gioco  continua  ad  essere effettuata
          secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio  decreto
          legge  19  ottobre  1938, n. 1933, convertito nella legge 5
          giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e  dal  R.D.
          25  luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, tranne
          che per le norme che risultano incompatibili con  la  nuova
          figura  del raccoglitore che e' da considerarsi estraneo ad
          ogni rapporto d'impiego con l'Amministrazione  finanziaria.
          Art.  6.    (Insegna  ed  orario  d'esercizio  dei punti di
          raccolta)
            Le ricevitorie del lotto,  istituite  in  attuazione  del
          nuovo   regime   di   raccolta  del  gioco,  devono  essere
          contrassegnate, anche all'esterno del locale, da un'insegna
          simile a quella gia' in suo presso le attuali ricevitorie.
            L'orario d'esercizio, che non potra' essere  inferiore  a
          40 ore settimanali, sara' fissato in sede provinciale dalle
          Intendenze  di  finanza,  tenendo  conto  delle  esigenze e
          consuetudini  locali.    Art.  7.    (Sdoppiamento  archivi
          segreti sedi di Milano, Torino, Roma, Napoli
                    ed istituzione di altrettanti archivi)
            Per  fronteggiare  le esigenze derivanti dal nuovo regime
          sono sdoppiati gli archivi segreti di Milano, Torino,  Roma
          e  Napoli  con  l'istituzione  di  nuovi quattro archivi in
          altrettanti capoluoghi  da  prescegliere  su  proposte  che
          saranno  formulate  dalle  anzidette  Intendenze di finanza
          sedi estrazionali.
             Roma, 6 maggio 1987 Allegato 3 TABELLA A
            Ricevitorie lotto da istituire nelle seguenti province:
          Agrigento 30
          Forli' 30
          Pordenone 15
          Alessandria 100
          Frosinone 20
          Potenza 15
          Ancona 35
          Genova 200
          Ragusa 25
          Aosta 10
          Gorizia 15
          Ravenna 25
          L'Aquila 15
          Grosseto 20
          Reggio Calabria 35
          Arezzo 25
          Imperia 30
          Reggio Emilia 30
          Ascoli Piceno 25
          Isernia 10
          Rieti 10
          Asti 50
          La Spezia 40
          Roma 300
          Avellino 50
          Latina 30
          Rovigo 25
          Bari 100
          Lecce 50
          Salerno 100
          Belluno 20
          Livorno 45
          Sassari 15
          Benevento 50
          Lucca 30
          Savona 40
          Bergamo 40
          Macerata 25
          Siena 20
          Bologna 75
          Mantova 25
          Siracusa 25
          Bolzano 20
          Carrara 20
          Sondrio 20
          Brescia 30
          Matera 15
          Taranto 45
          Brindisi 50
          Messina 50
          Teramo 15
          Cagliari 25
          Milano 300
          Terni 15
          Caltanissetta 25
          Modena 30
          Torino 180
          Campobasso 15
          Napoli 400
          Trapani 35
          Caserta 140
          Novara 60
          Trento 15
          Catania 50
          Nuoro 10
          Treviso 30
          Catanzaro 35
          Oristano 5
          Trieste 35
          Chieti 15
          Padova 40
          Udine 30
          Como 25
          Palermo 120
          Varese 30
          Cosenza 35
          Parma 25
          Venezia 60
          Cremona 25
          Pavia 25
          Vercelli 45
          Cuneo 50
          Perugia 25
          Verona 45
          Enna 15
          Pesaro 20
          Vicenza 25
          Ferrara 20
          Pescara 25
          Viterbo 20
          Firenze 20
          Piacenza 25
          Firenze 110
          Pisa 35
          Foggia 45
          Pistoia 20
          Totale: 4.500".