ART. 17.
               (Modifiche all'articolo 24 della legge
                     27 dicembre 1997, n. 449).

   1.  Il  comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' sostituito dal seguente:

   "  29.  L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di
cui  alla  legge  23  marzo  1940,  n. 217, e' consentita solo presso
impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ".
 
          Note all'art. 17
            -  Il  comma 29 dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997,
          nella  versione   originaria,   precedente   alla   novella
          sostitutiva recata dalla presente legge, era il seguente:
             "29.  L'accettazione  delle  scommesse  sulle  corse  di
          levrieri, di cui alla legge  23  marzo  1940,  n.  217,  e'
          consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno
          dei  cinodromi  e  al di fuori di essi in strutture idonee,
          con apposito regolamento  del  Ministro  delle  finanze  da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge."
            - La legge n. 217 del 1940 reca: "Riforma della tassa  di
          concessione   governativa  sulle  licenze  che  autorizzano
          all'esercizio delle scommesse".