ART. 19. (Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro). 1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4. 2. Nell'articolo 11 della tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: " esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis " sono sostituite dalle seguenti: " esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter ". 3. Nella tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11-bis, e' aggiunto il seguente: " ART. 11-ter. - 1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati ".
Note all'art. 19. - Si riporta il testo dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392: "Art. 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali). - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonche' i provvedimenti di cui all'art. 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge". - L'art. 44 della legge n. 392 del 1978, sopra richiamato, e' stato abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353. - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 431 del 1998: "Art. 6 (Rilascio degli immobili). - 1. Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'art. 2 della presente legge. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore e' ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica. 4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura civile. 5.-7. (Omissis)." - Si riporta il testo dell'art. 11 della Tariffa, parte I (recante gli atti soggetti a registrazione in termine fisso), allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, come modificato dalla presente legge: "Art. 11. - Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali e' prevista la applicazione dell'imposta in misura fissa L. 250.000". - La Tabella allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, reca gli atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. - Si riporta l'art. 583 del codice di procedura civile: "Art. 583 (Aggiudicazione per persona da nominare). - Il procuratore legale, che e' rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall' incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore".