ART. 19.
              (Istanze di fissazione dell'esecuzione e
          disposizioni in materia di imposta di registro).

   1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n.
392,   si   applicano  alle  istanze  di  fissazione  dell'esecuzione
presentate  dal  conduttore  ai  sensi  dell'articolo 6, commi 3 e 4,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione
previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.

   2.  Nell'articolo  11  della  tariffa,  parte 1, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive  modificazioni,  le  parole:  " esclusi quelli di cui agli
articoli  4,  5,  11  e  11-bis  "  sono sostituite dalle seguenti: "
esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter ".

   3.  Nella  tabella  allegata  al  testo  unico  delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 11-bis, e' aggiunto il seguente:

   " ART. 11-ter. - 1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di
nomina  di  cui  all'articolo  583  del  codice di procedura civile e
relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati ".
 
          Note all'art. 19.
            -  Si riporta il testo dell'art. 57 della legge 27 luglio
          1978, n. 392:
            "Art. 57 (Esenzioni fiscali ed onorari professionali).  -
          Gli  atti,  i  documenti  ed  i provvedimenti relativi alle
          controversie in materia di  locazione  il  cui  valore  non
          eccede  le  lire  600.000,  nonche'  i provvedimenti di cui
          all'art.  44,  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  di
          registro;  negli  stessi  casi  gli  onorari  di avvocato e
          procuratore sono ridotti alla meta'.
            E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con  la
          presente legge".
            -   L'art.   44  della  legge  n.  392  del  1978,  sopra
          richiamato, e' stato abrogato dall'art. 89 della  legge  26
          novembre 1990, n. 353.
            -  Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 431 del
          1998:
            "Art. 6  (Rilascio  degli  immobili).  -  1.  Nei  comuni
          indicati all'art.  1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
          551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          1989,  n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
          provvedimenti  di  rilascio  di  immobili  adibiti  ad  uso
          abitativo  per finita locazione sono sospese per un periodo
          di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge.
            2.  Il  locatore  ed il conduttore di immobili adibiti ad
          uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di
          rilascio per finita locazione, avviano entro il termine  di
          sospensione   di  cui  al  comma  1,  a  mezzo  di  lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento,  anche  tramite  le
          rispettive  organizzazioni  sindacali,  trattative  per  la
          stipula di un nuovo contratto di  locazione  in  base  alle
          procedure definite all'art. 2 della presente legge.
            3.  Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza
          di accordo fra le parti per il rinnovo della  locazione,  i
          conduttori  interessati possono chiedere, entro e non oltre
          i trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  fissato  dal
          comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
          dell'art.  26, primo comma, del codice di procedura civile,
          che sia nuovamente fissato il  giorno  dell'esecuzione.  Si
          applicano  i  commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
          decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il
          decreto del pretore e' ammessa opposizione al tribunale che
          giudica  con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di
          procedura civile. Il  decreto  con  cui  il  pretore  fissa
          nuovamente   la   data   dell'esecuzione  vale  anche  come
          autorizzazione   all'ufficiale   giudiziario   a   servirsi
          dell'assistenza della forza pubblica.
            4.  Per  i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita
          locazione emessi dopo la data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta,
          con   istanza   rivolta  al  pretore  competente  ai  sensi
          dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura  civile,
          che  sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro
          un  termine  di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si
          applicano i commi dal secondo al settimo dell'art.  11  del
          citato   decreto-legge  n.  9  del  1982,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  n.  94  del  1982.  Avverso  il
          decreto  del  pretore  il locatore ed il conduttore possono
          proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale  che
          giudica  con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di
          procedura civile.
            5.-7. (Omissis)."
            - Si riporta il testo dell'art. 11 della Tariffa, parte I
          (recante gli  atti  soggetti  a  registrazione  in  termine
          fisso),  allegata  al testo unico dell'imposta di registro,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          131 del 1986, come modificato dalla presente legge:
            "Art.   11.   -   Atti   pubblici   e  scritture  private
          autenticate, escluse le procure di  cui  all'art.  6  della
          parte   seconda,  non  aventi  per  oggetto  prestazioni  a
          contenuto patrimoniale; atti pubblici e  scritture  private
          autenticate  aventi per oggetto la negoziazione di quote di
          partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art.
          4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi  per
          oggetto  gli  atti  previsti  nella stessa tabella, esclusi
          quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti
          di ogni specie per i  quali  e'  prevista  la  applicazione
          dell'imposta in misura fissa
          L. 250.000".
            -  La  Tabella  allegata  al  testo unico dell'imposta di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  131 del 1986, reca gli atti per i quali non
          vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione.
            - Si riporta l'art. 583 del codice di procedura civile:
           "Art. 583 (Aggiudicazione per persona da nominare).  -  Il
          procuratore  legale,  che  e'  rimasto  aggiudicatario  per
          persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre
          giorni dall' incanto il nome della persona per la quale  ha
          fatto l'offerta, depositando il mandato.
            In  mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome
          del procuratore".