Art. 2
         (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   aventi   ad  oggetto  la  modifica  delle  disposizioni
concernenti   le   imposte   sui  redditi  applicabili  alle  imprese
individuali  e  alle  societa'  di persone, in regime di contabilita'
ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista
per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta
al  regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo  18  dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF) dei residui redditi di
impresa, eccedenti la predetta parte;
    b)  previsione,  per  i periodi di imposta successivi a quello in
corso   alla  data  del  1°  gennaio  2000,  della  facolta'  per  il
contribuente di richiedere:
      1)  la  separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da
quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
      2)   l'assoggettamento   del  reddito  di  impresa  ad  imposta
proporzionale,  con  applicazione dello stesso regime previsto per le
persone giuridiche;
      3)  l'assoggettamento  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  dei  redditi  corrisposti  dall'impresa all'imprenditore, ai
collaboratori  familiari  e  ai soci, con applicazione del credito di
imposta per l'imposta assolta dall'impresa.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si attuano nel limite delle
residue  disponibilita'  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c).
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi  alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma
13,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, per l'acquisizione del
parere,  che  viene  espresso con la procedura di cui all'articolo 3,
commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive
modificazioni.
  4.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e
criteri  direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di
cui  all'articolo  3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono     essere     emanate,    con    uno    o    piu'    decreti
legislativi,disposizioni integrative o correttive.
  5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   alla   lettera   b),   dopo   le  parole:  "  rispetto  alle
corrispondenti  voci  risultanti  dal bilancio relativo al periodo di
imposta  in corso alla data del 30 settembre 1996; " sono inserite le
seguenti:  "  la  nuova  disciplina  puo'  essere applicata anche con
riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ";
    b)   dopo   la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:  "b-bis)
possibilita'   di  applicare  la  nuova  disciplina  con  riferimento
all'intero   patrimonio  netto  delle  imprese  individuali  e  delle
societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; "
  6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
quarto  periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del
30  settembre  1996,  anche con riferimento all'incremento registrato
nei  primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per
l'emanazione  dei  provvedimenti  di  attuazione  del comma 5 trovano
applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
  7.  Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e
al   31  dicembre  1999  distribuiti  dalle  societa'  fruenti  delle
agevolazioni  di  cui  all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo
1986,  n. 64, e per i quali e' attribuito ai soci il credito d'imosta
limitato,   possono  essere  esclusi  dalla  formazione  del  reddito
d'impresa  se  determinano  la  riduzione o l'annullamento di perdite
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  8,  comma 3, e
dell'articolo   102  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione,
alle  riserve  formate con utili fruenti delle predette agevolazioni,
relativi  all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione
non  si  applica  per le imprese cedute e per quelle che hanno subito
operazioni sul capitale.
  8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  e  per  il successivo, il reddito complessivo
netto  dichiarato  dalle  societa'  e dagli enti commerciali indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta
sul  reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento
per   la   parte  corrispondente  al  minore  tra  l'ammontare  degli
investimenti  in  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68
del  citato  testo  unico,  anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria,   effettuati   negli   stessi   periodi   e  quello  dei
conferimenti  in  denaro  nonche'  degli  accantonamenti  di  utili a
riserva  eseguiti  nei  periodi  medesimi. Per le societa' e gli enti
commerciali  di  cui  al  citato articolo 87, comma 1, lettera d), le
disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  relativamente alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
  9. Agli effetti del comma 8:
    a)  gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture
situate  nel  territorio  dello  Stato e rilevano, in ciascun periodo
d'imposta,  per  la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti  dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le
cessioni,  le  dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'articolo  121-bis,  comma  1,  lettera  a), numero l), del citato
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917   del   1986,   tranne  quelli  destinati  ad  essere  utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa  o  adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili
diversi  dagli  impianti  e dagli opifici appartenenti alla categoria
catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono
collocati gli impianti stessi;
    b)  i  conferimenti  in  denaro e gli utili accantonati a riserva
vanno  computati,  in  ciascun  periodo  d'imposta, secondo i criteri
previsti  dall'articolo  1,  commi  4 e 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi
di  cui  al  citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le
societa'  e  gli  enti  commerciali  di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera  d),  del  citato  testo unico si assumono gli incrementi del
fondo  di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
  10.  Ai  fini  della determinazione dell'aliquota media di cui agli
articoli  1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
466  del  1997  non  si  tiene  conto  del  reddito assoggettato alla
disciplina  dei  commi  8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito
rileva,  tuttavia,  agli  effetti della determinazione dell'ammontare
delle  imposte  di  cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo
unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del  1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero
1)  del  predetto  comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera
come  provento  non  assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65
per cento di detto reddito.
  11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa
dichiarato  dagli  imprenditori  individuali e dalle societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice  in  regime  di contabilita'
ordinaria.  Se  i  predetti  soggetti  sono in regime di contabilita'
semplificata,  le  disposizioni  stesse  si applicano con riferimento
esclusivamente  all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8
e  9,  a  condizione  che  i  ricavi dichiarati siano non inferiori a
quelli  derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo
3,  comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di
settore  di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
  12.   Per  i  periodi  d'imposta  di  cui  al  comma  8,  l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni   della  legge  23  marzo  1977,  n.  97,  e  successive
modificazioni,  assumendo  come imposta del periodo precedente e come
imposta  del  periodo  per il quale e' dovuto l'acconto quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.
  13.  Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni
di  cui  al  comma  7  non  possono  derivare oneri aggiuntivi per il
bilancio  dello  Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere
dall'anno  2001.  A  detti  oneri si provvede mediante utilizzo della
proiezione  per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  finanze.  All'onere
derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche'
agli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino   coperti   ai   sensi  del  periodo  precedente,  valutati
complessivamente  in  2.000  miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante
utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi anni dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per  l'anno  1999,  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero delle finanze.
Alla  copertura  dei  rimanenti  1.000  miliardi di lire per ciascuno
degli   anni  2000  e  2001  si  provvede  a  carico  delle  maggiori
disponibilita'  di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a
tal  fine  sono  utilizzabili  anche  per  l'anno  2000, salvo che al
reperimento  delle  medesime  somme  si provveda secondo le procedure
previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468,   e   successive   modificazioni;   in  assenza  di  sufficienti
disponibilita'  l'aliquota  di  cui al comma 8 e' rideterminata nella
misura del 28 per cento.
 
          Note all'art. 2:
            - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.
          466 del 1997:
            "2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche
          e dalle  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice  in  regime  di  contabilita' ordinaria, anche per
          opzione    irrevocabile,    puo'    essere     assoggettato
          separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19
          per   cento   per  la  parte  corrispondente  all'ammontare
          agevolato, determinato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1.
          Tuttavia detto reddito concorre alla formazione del reddito
          complessivo delle persone fisiche e dei soci delle societa'
          personali  ai  fini della determinazione delle aliquote per
          scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, sopra
          richiamato, del D.Lgs. n. 466 del 1997:
            "1.  Il  reddito  complessivo  netto   dichiarato   dalle
          societa'  e  dagli  enti  indicati  nell'art.  87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917, e' assoggettabile all'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19  per
          cento   per  la  parte  corrispondente  alla  remunerazione
          ordinaria  della  variazione  in   aumento   del   capitale
          investito   rispetto   a  quello  esistente  alla  chiusura
          dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.  La  presente
          disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125
          del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di
          imposta  e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione
          in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso".
            -   L'art.  11  del  T.U.I.R.  e'  riportato  nella  nota
          all'art. 25.
            -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  del  T.U.I.R.
          appresso indicati:  8, comma 3; 67; 68; 79;  87,  comma  1;
          102; 105; 125.
            "Art.  8  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  -
          (Omissis).
            3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio   di   imprese
          commerciali  e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate  in  diminuzione  dai relativi redditi conseguiti
          nei periodi di imposta e per la differenza nei  successivi,
          ma  non  oltre  il  quinto,  per l'intero importo che trova
          capienza in essi. La presente disposizione non  si  applica
          per  le  perdite  determinate  a  norma  dell'art.  79.  Si
          applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'art. 102  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice, quelle di  cui  al  comma  1-ter  del
          citato art. 102".
            "Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote
          di  ammortamento  del  costo dei beni materiali strumentali
          per l'esercizio  dell'impresa  sono  deducibili  a  partire
          dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
            2.  La  deduzione  e'  ammessa  in misura non superiore a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ridotti  alla

          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
            3.  La  misura  massima  indicata nel comma 2 puo' essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni rispetto a  quella  normale  del  settore.  La  misura
          stessa   puo'   essere   elevata  fino  a  due  volte,  per
          ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i  beni  sono
          entrati   in   funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci non sia stata imputata all'ammortamento  dei  beni,
          sia  stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri
          soggetti, l'ammortamento anticipato  puo'  essere  eseguito
          dal  nuovo  utilizzatore  soltanto  nell'esercizio in cui i
          beni sono entrati in funzione.  Con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  la  indicata  misura  massima  puo' essere
          variata, in aumento o in  diminuzione,  nei  limiti  di  un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento stanziate in bilancio  dopo  il  completamento
          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili
          e l'apposita riserva concorre  a  formare  il  reddito  per
          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai
          soci o imputato a capitale  in  eccedenza  alle  quote  non
          dedotte.
            4.  Se  in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi successivi, fermi restando  i  limiti  di  cui  ai
          precedenti  commi.  Tuttavia  se l'ammortamento fatto in un
          esercizio e' inferiore alla meta' della misura  massima  il
          minore  ammontare  non  concorre  a  formare  la differenza
          ammortizzabile, a meno  che  non  dipenda  dalla  effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
            5.   In   caso   di   eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente ammortizzati  dal  complesso  produttivo,  il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
            6.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
          milione di lire e' consentita la deduzione integrale  delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
            7. Le spese di manutenzione, riparazione,  ammodernamento
          e  trasformazione,  che dal bilancio non risultino imputate
          ad incremento del costo dei beni ai quali  si  riferiscono,
          sono  deducibili  nel  limite  del  5  per  cento del costo
          complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili  quale
          risulta  all'inizio  dell'esercizio  dal  registro dei beni
          ammortizzabili; per le imprese  di  nuova  costituzione  il
          limite  percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
          costo complessivo quale risulta alla  fine  dell'esercizio;
          per  i  beni  ceduti  nel corso dell'esercizio la deduzione
          spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
          commisurata,  per il cessionario, al costo di acquisizione.
          L'eccedenza e' deducibile per  quote  costanti  nei  cinque
          esercizi   successivi.  Per  specifici  settori  produttivi
          possono  essere  stabiliti,  con decreto del Ministro delle
          finanze, diversi criteri e modalita'  di  deduzione.  Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi  per  la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene conto nella  determinazione  del  limite  percentuale
          sopra indicato.
            8.  Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote
          di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella
          misura  risultante  dal  relativo  piano  di   ammortamento
          finanziario  e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la
          deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
          ammessa a condizione che la durata del  contratto  non  sia
          inferiore  a  otto  anni,  se  questo  ha  per oggetto beni
          immobili,  e  alla  meta'  del  periodo   di   ammortamento
          corrispondente  al coefficiente stabilito a norma del comma
          2,  in  relazione  all'attivita'  esercitata   dall'impresa
          stessa,  se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo
          stesso decreto previsto dal  comma  3,  il  Ministro  delle
          finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della
          meta',  la  predetta  durata  minima  dei contratti ai fini
          della   deducibilita'   dei   canoni,      qualora    venga
          rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la misura massima
          dell'ammortamento di cui al secondo  periodo  del  medesimo
          comma 3.
            8-bis. (Abrogato).
            8-ter. (Abrogato).
            9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote
          di  ammortamento  sono  deducibili nella determinazione del
          reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
            10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
          promiscuamente   all'esercizio   dell'impresa   e   all'uso
          personale     o     familiare     dell'imprenditore    sono
          ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui  al  comma
          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
          deducibili i canoni di locazione, anche  finanziaria  e  di
          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
          gli immobili utilizzati promiscuamente  e'  deducibile  una
          somma  pari  al  50 per cento della rendita catastale o del
          canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
          contribuente  non  disponga  di  altro   immobile   adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
            10-bis.  Le  quote di ammortamento, i canoni di locazione
          anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio radiomobile pubblico  terrestre  di  comunicazione
          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento".
            "Art. 68 (Ammortamento di  beni  immateriali).  -  1.  Le
          quote   di   ammortamento   del   costo   dei   diritti  di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi
          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
          scientifico  sono  deducibili  in misura non superiore a un
          terzo del  costo;  quelle  relative  al  costo  dei  marchi
          d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un
          decimo del costo.
            2. Le quote di ammortamento  del  costo  dei  diritti  di
          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
          bilancio sono  deducibili  in  misura  corrispondente  alla
          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla
          legge.
            3. Le quote di  ammortamento  del  valore  di  avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un decimo del valore stesso.
            4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67".
            "Art.  79  (Imprese minori) - 1. Il reddito d'impresa dei
          soggetti che secondo le norme del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
          regime  di contabilita' semplificata e non hanno optato per
          il regime ordinario  e'  costituito  dalla  differenza  tra
          l'ammontare  dei  ricavi  di  cui all'art. 53 e degli altri
          proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1,  conseguiti
          nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
          sostenute    nel   periodo   stesso.   La   differenza   e'
          rispettivamente  aumentata  e  diminuita  delle   rimanenze
          finali  e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
          60 e 61 ed e'  ulteriormente  aumentata  delle  plusvalenze
          realizzate  ai  sensi  dell'art.  54 e delle sopravvenienze
          attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze  e
          sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
            2. (Comma abrogato).
            3.  Le  quote  di ammortamento sono ammesse in deduzione,
          secondo  le  disposizioni  degli  articoli  67  e   68,   a
          condizione   che   sia   tenuto   il   registro   dei  beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su crediti sono deducibili a norma  dell'art.  66.  Non  e'
          ammessa   alcuna  deduzione  a  titolo  di  accantonamento;
          tuttavia  gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70   sono
          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
            4. (Comma abrogato).
            5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti
          commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65,
          74  e  78,  al  comma  2  dell'art.  57,  ai commi 1, 2 e 4
          dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75,  ai  commi
          1,  2,  3,  4  e  6 dell'art. 76 e all'art.  77. Si applica
          inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze  che
          concorrono   a  formare  il  reddito  di  impresa  pur  non
          risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei  registri
          di  cui  all'art.  18  del decreto indicato nel comma 1, la
          disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.
            6. Il reddito imponibile non puo' in nessun  caso  essere
          determinato  in  misura inferiore a quello risultante dalla
          applicazione dei criteri previsti dal  successivo  art.  80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
            6-bis.  Per  gli  enti non commerciali e gli organismi di
          tipo associativo di  cui  agli  articoli  108  e  111,  che
          rientrano   tra   i   soggetti  disciplinati  dal  presente
          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
            7. Per gli intermediari e rappresentanti di  commercio  e
          per  gli  esercenti  le  attivita'  indicate al primo comma
          dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
          ottobre  1979,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 288
          del 22 ottobre 1979, il  reddito  d'impresa  determinato  a
          norma   dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
          deduzione forfettaria delle spese non  documentate,  di  un
          importo  pari  alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;
          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
          lire.
            8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di  merci
          per  conto  di  terzi  il  reddito  determinato a norma dei
          precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di   deduzione
          forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione  o  delle  regioni confinanti e di lire 30 mila per
          quelli effettuati oltre tale ambito.  La  deduzione  spetta
          una  sola  volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del
          trasporto, indipendentemente dal numero  dei  viaggi.  Alla
          dichiarazione   dei   redditi   deve   essere  allegato  un
          prospetto,   sottoscritto    dal    dichiarante,    recante
          l'indicazione  dei  viaggi effettuati e della loro durata e
          localita' di destinazione nonche' degli estremi delle rela-
          tive bolle di accompagnamento delle merci  o,  in  caso  di
          esonero  dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture
          o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6
          giugno 1974,  n.  298;  le  bolle  di  accompagnamento,  le
          fatture  e  le  lettere di vettura devono essere conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
            9. (Comma abrogato)".
            "Art.  87  (Soggetti  passivi).  -   1.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
             a)  le  societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
             b)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo o principale
           l'esercizio di attivita' commerciali;
             c) gli enti pubblici e privati diversi  dalle  societa',
          residenti  nel  territorio  dello  Stato, che non hanno per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali;
             d)  le  societa'  e  gli  enti di ogni tipo, con o senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato.
            (Omissis)".
            "Art.  102 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
          periodo  di  imposta,  determinata  con  le  stesse   norme
          valevoli  per  la  determinazione  del reddito, puo' essere
          computata  in  diminuzione  del  reddito  complessivo   dei
          periodi  di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per
          l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo
          di ciascuno di essi. La perdita e' diminuita  dei  proventi
          esenti  dall'imposta  per  la  parte del loro ammontare che
          eccede i componenti negativi non  dedotti  ai  sensi  degli
          articoli  63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potra'
          tuttavia  essere  computata  in  diminuzione  del   reddito
          complessivo  in misura tale che l'imposta corrispondente al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di  imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di acconto,
          versamenti  in  acconto,  e  dalle  eccedenze  di  cui   al
          precedente art. 94.
            1-bis.  Le  perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
          d'imposta possono, con le modalita' previste  al  comma  1,
          essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei
          periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
            1-ter.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto  di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata  l'attivita'  principale in fatto esercitata nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La  modifica  dell'attivita' assume rilevanza se interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione non si applica qualora:
             a)   le   partecipazioni  siano  acquisite  da  societa'
          controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto
          che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
          controllante di questi;
             b) le partecipazioni siano relative a societa'  che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero  di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di  ricavi,  di  cui  all'art.  2425, lettera A), n. 1, del
          codice civile, e un ammontare delle spese  per  prestazioni
          di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
          all'art. 2425, lettera B), n. 9),  lettere  a)  e  b),  del
          codice   civile,  superiore  al  40  per  cento  di  quello
          risultante  dalla   media   degli   ultimi   due   esercizi
          anteriori".
            "Art.  105  (Adempimenti  per  l'attribuzione del credito

          d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili  distribuiti).
          - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
          all'art.  14,  le societa' e gli enti indicati alle lettere
          a)  e  b)  del  comma  1  dell'art.  87   devono   rilevare
          distintamente   nella   dichiarazione   dei   redditi:   a)
          l'ammontare  complessivo delle imposte determinato ai sensi
          dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo  delle  imposte
          determinato ai sensi del comma 4.
            2.  Concorrono  a formare l'ammontare di cui alla lettera
          a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
          redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
          imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ed
          iscritte  in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
          accertamenti  divenuti  definitivi,  nonche'   le   imposte
          applicate  a  titolo  di  imposta  sostitutiva. Ai fini del
          presente comma si  tiene  conto  delle  imposte  liquidate,
          accertate  o applicate entro la data della deliberazione di
          distribuzione degli utili di  esercizio,  delle  riserve  e
          degli  altri  fondi  diversi  da  quelli indicati nel primo
          comma dell'art. 44, nonche' delle  riduzioni  del  capitale
          che  si  considerano  distribuzione  di  utili ai sensi del

          comma 2 del medesimo art. 44.
            3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio,  in
          deroga  alla  disposizione dell'ultimo periodo del comma 2,
          concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera  a)  del
          comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi
          del  periodo  a  cui  gli utili si riferiscono, anche se il
          termine  di  presentazione  di  detta  dichiarazione  scade
          successivamente    alla   data   della   deliberazione   di
          distribuzione.  La  disposizione  precedente  si   applica,
          altresi',  nel  caso  di  distribuzione  delle  riserve  in
          sospensione  d'imposta,  avendo   a   tal   fine   riguardo
          all'imposta   liquidata  per  il  periodo  nel  quale  tale
          distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
          dell'imposta  liquidata  per  detti  periodi,  il   credito
          d'imposta  attribuito  ai  soci  o  partecipanti  non trovi
          copertura, la societa' o l'ente e'  tenuto  ad  effettuare,
          per  la  differenza,  il  versamento  di una corrispondente
          imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
            4. Concorrono a formare l'ammontare di cui  alla  lettera
          b)  del  comma  1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del
          58,73 per cento, corrispondente ai  proventi  che  in  base
          agli  altri  articoli  del  presente testo unico o di leggi
          speciali non concorrono a formare il reddito della societa'
          o dell'ente e per i quali  e'  consentito  computare  detta
          imposta   fra  quelle  del  presente  comma;  2)  l'imposta
          relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito
          della  societa'  o  dell'ente  e  per  i  quali  e'   stato
          attribuito  alla  societa'  o  all'ente medesimo il credito
          d'imposta  limitato  di  cui  all'art.  94,  comma   1-bis.
          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le
          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
            5.  Indipendentemente  dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci o partecipanti del credito d'imposta di  cui  all'art.
          14,  gli  importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1
          sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di  un
          importo  pari  al 58,73 per cento degli utili di esercizio,
          delle riserve  e  degli  altri  fondi,  diversi  da  quelli
          indicati  nel  comma  1 dell'art. 44, distribuiti ai soci o
          partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale  che  si

          considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del
          medesimo   art.  44.  Gli  importi  distribuiti,  se  nella
          relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente,
          comportano  la  riduzione  prioritariamente  dell'ammontare
          indicato alla citata lettera a).
            6.   Nella   dichiarazione   dei  redditi  devono  essere
          indicati: 1) gli incrementi e i  decrementi  dell'ammontare
          complessivo  delle imposte di cui alla lettera a) del comma
          1  verificatisi  nell'esercizio;  2)  gli  incrementi  e  i
          decrementi  dell'ammontare complessivo delle imposte di cui
          alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.
            7. Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito ai
          soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14
          ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato  di  cui
          agli  articoli  11,  comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono
          essere separatamente indicati nei modelli di  comunicazione
          di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o,
          in mancanza, in apposita comunicazione.
            8.  Nel  caso  di  omessa  comunicazione in conformita' a
          quanto previsto  nel  comma  precedente,  si  applicano  le
          sanzioni  di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge
          n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata
          qualora siano attribuiti ai  soci  o  partecipanti  crediti
          d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi".
            "Art.  125  (Fallimento  e liquidazione coatta). - 1. Nei
          casi di fallimento e di liquidazione coatta  amministrativa
          il  reddito  di  impresa  relativo  al periodo compreso tra
          l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento  o
          il  provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
          in base al bilancio redatto dal curatore o dal  commissario
          liquidatore.  Per  le imprese individuali e per le societa'
          in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice  il  detto
          reddito   concorre   a   formare   il  reddito  complessivo
          dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
          dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla  data
          della  dichiarazione  di fallimento o del provvedimento che
          ordina la liquidazione.
            2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
          l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale,  quale
          che  sia  la  durata  di  questo  ed  anche  se vi e' stato
          esercizio provvisorio, e' costituito dalla  differenza  tra
          il  residuo  attivo  e  il  patrimonio netto dell'impresa o
          della societa' all'inizio del procedimento, determinato  in
          base ai valori fiscalmente riconosciuti.
            3.  Per  le imprese individuali e per le societa' in nome
          collettivo e in accomandita semplice la differenza  di  cui
          al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
          beni  personali  dell'imprenditore  o dei soci compresi nel
          fallimento  o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
          personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal  curatore
          o  dal  commissario  liquidatore.  Ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
          netto  dell'imposta  locale  sui   redditi,   e'   imputato
          all'imprenditore,  ai  familiari partecipanti all'impresa o
          ai soci nel periodo di imposta  in  cui  si  e'  chiuso  il
          procedimento;  se  questo si chiude in perdita si applicano
          le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni
          e diritti non compresi nel fallimento o nella  liquidazione
          a  norma  dell'art.  46 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, restano fermi, in  ciascun  periodo  di  imposta,  gli
          obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
            4.  L'imposta  locale sui redditi afferente il reddito di
          impresa relativo al periodo di durata del  procedimento  e'
          commisurata  alla  differenza  di  cui ai commi 2 e 3 ed e'
          prelevata sulla stessa.
            Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui  all'art.
          57,  comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei
          soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta
          e' dovuta per  ciascun  anno  di  possesso  rientrante  nel
          periodo  di  durata  del  procedimento ed e' prelevata, nel
          complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla
          vendita".
            - Si riporta il testo dell'art. 3,  commi  da  13  a  18,
          della legge n. 662 del 1996:
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della  presente  legge  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da  quindici  senatori  e   quindici   deputati,   nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
            14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi
          19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186  e  188
          sono  trasmessi  alla  commissione  di  cui al comma 13 per
          l'acquisizione del parere.  Quest'ultimo e' espresso  entro
          trenta  giorni  dalla data di trasmissione degli schemi dei
          decreti.
            15. La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti giorni per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
            16.  Qualora  sia  richiesta,  ai  sensi del comma 15, la
          proroga per l'adozione del  parere,  e  limitatamente  alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'esercizio della delega sono prorogati  di  venti  giorni.
          Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 14 ovvero quello
          prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende
          espresso  favorevolmente.  Nel computo dei termini previsti
          dai commi 14 e 15 del presente art.  non viene  considerato
          il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
            17.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princi'pi  e
          criteri  direttivi e previo parere della commissione di cui
          al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o  correttive.
            18. Per l'esame degli schemi di decreti  legislativi  che
          le  sono  trasmessi,  la  commissione puo' costituire una o
          piu' sottocommissioni per l'esame  preliminare  di  singoli
          schemi  di  decreto. In ogni caso il parere sullo schema di
          decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione
          in seduta plenaria".
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 162, della legge
          n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge:
            "162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  concernenti  il  riordino delle
          imposte personali sul  reddito,  al  fine  di  favorire  la
          capitalizzazione   delle  imprese  e  tenendo  conto  delle
          esigenze di efficienza, rafforzamento  e  razionalizzazione
          dell'apparato  produttivo,  con  l'osservanza  dei seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
             a)   applicazione   agli   utili   corrispondenti   alla
          remunerazione   ordinaria   del   capitale   investito   di
          un'aliquota  ridotta  rispetto  a  quella   ordinaria;   la
          remunerazione   ordinaria   del  capitale  investito  sara'
          determinata  in  base  al  rendimento  figurativo   fissato
          tenendo   conto   dei   rendimenti  finanziari  dei  titoli
          obbligazionari, pubblici e privati,  trattati  nei  mercati
          regolamentati italiani;
             b)  applicazione  della nuova disciplina con riferimento
          all'incremento  dell'ammontare  complessivo  delle  riserve
          formate  con  utili,  nonche'  del capitale sociale e delle
          riserve e fondi di cui all'art.  44,  comma  1,  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          sempreche'    derivanti    da   conferimenti   in   denaro,
          effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti  voci
          risultanti  dal  bilancio relativo al periodo di imposta in
          corso alla data del 30 settembre 1996; la nuova  disciplina
          puo'   essere   applicata   anche   con  riferimento  a  un
          moltiplicatore  di   tale   incremento;   possibilita'   di
          limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo
          degli  incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze
          di   efficienza,    rafforzamento    o    razionalizzazione
          dell'apparato produttivo;
             b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con
          riferimento   all'intero  patrimonio  netto  delle  imprese
          individuali e  delle  societa'  di  persone  in  regime  di
          contabilita' ordinaria;
             c)   previsioni   di  particolari  disposizioni  per  le
          societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
             d)  determinazione  dell'aliquota  ridotta  di  cui alla
          lettera a) in una misura compresa tra i  livelli  minimo  e
          massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
             e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio preved-
          endo  l'affrancamento  obbligatorio delle riserve di cui ai
          commi 2 e 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui

          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, con il pagamento di
          un'imposta  sostitutiva  non  superiore  al  6  per  cento;
          l'imposta   sostitutiva,   non  deducibile  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito  imponibile,   potra'   essere
          prelevata   a  carico  delle  riserve  e  per  la  relativa
          riscossione potranno essere previste diverse  modalita'  di
          rateazione  non  superiori  in  ogni  caso a tre anni dalla
          prima scadenza;
             f) possibilita' di prevedere trattamenti  temporanei  di
          favore  per le societa' i cui titoli di partecipazione sono
          ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani,
          consistenti in riduzioni  dell'aliquota  fissata  ai  sensi
          della  lettera  d)  e  nella  eventuale  applicazione della
          disciplina di cui  alla  lettera  b)  senza  limitazioni  o
          esclusioni;  tale  trattamento  si  applica per i primi tre
          periodi  di  imposta  successivi  a  quelli   della   prima
          quotazione;
             g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per
          favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
             h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi
          ad    oggetto   valori   mobiliari   quotati   in   mercati
          regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati  medesimi,
          con  possibilita'  di apportare misure di coordinamento con
          le altre disposizioni del regio decreto 30  dicembre  1923,
          n.   3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  642,  anche  al  fine  di   evitare
          disparita' di trattamento;
             i) coordinamento della disciplina del credito di imposta
          sugli  utili  societari  con  le  disposizioni  di cui alle
          precedenti lettere e con  la  lettera  m)  del  comma  160;
          compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
          relativa  al  dividendo  da  cui  deriva;  negli altri casi
          l'ammontare  del  credito  di  imposta  non  potra'  essere
          superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
          societa'  alla  cui  distribuzione  di  utili il credito di
          imposta e' riferito;
             l)  coordinamento  delle  disposizioni  previste   nelle
          lettere  precedenti  con quelle di cui al testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n.  917, e al decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          procedendo  anche  alla  revisione  della  disciplina delle
          ritenute   sugli   utili   di   cui   e'   deliberata    la
          distribuzione".
            -  Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, della legge
          n. 64 del 1986:
            "5.   Per  le  imprese  che  si  costituiscono  in  forma
          societaria  per  la  realizzazione  di   nuove   iniziative
          produttive  nei  territori  meridionali  la  riduzione alla
          meta' dell'IRPEG di cui  all'art.  105,  primo  comma,  del
          citato  testo  unico e' sostituita dall'esenzione decennale
          totale".
            - Gli articoli 8, comma 3; 67; 68; 87, comma 1; 105 e 102
          del T.U.I.R.  sono riportati sopra in questa stessa nota.
            - Si riporta il testo dell'art. art.  121-bis,  comma  1,
          lettera a), numero 1), del T.U.I.R.:
            "Art.  121-bis  (Limiti  di deduzione delle spese e degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto  a  motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
          arti e professioni). - 1. Le spese e gli  altri  componenti
          negativi  relativi  ai mezzi di trasporto a motore indicati
          nel  presente  articolo,   utilizzati   nell'esercizio   di
          imprese,  arti  e professioni, ai fini della determinazione
          dei relativi redditi sono  deducibili  secondo  i  seguenti
          criteri:
             a) per l'intero ammontare relativamente:
              1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
          da  diporto,  alle  autovetture ed autocaravan, di cui alle
          lettere a) e m)  del  comma  1  dell'art.  54  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ai  ciclomotori e
          motocicli destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
              (omissis)".
            -  Si  riportano le lettere a) e m) del comma 1 dell'art.
          54 del decreto legislativo n. 285 del 1992:
             "a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
             m) autocaravan: veicoli aventi una speciale  carrozzeria
          ed   attrezzati   permanentemente  per  essere  adibiti  al
          trasporto e  all'alloggio  di  sette  persone  al  massimo,
          compreso il conducente".
            -  Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 6 del decreto
          legislativo n. 466 del 1997:
            "Art. 1. - 1. Il  reddito  complessivo  netto  dichiarato
          dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, e'  assoggettabile  all'imposta  sul
          reddito  delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per
          cento  per  la  parte  corrispondente  alla   remunerazione
          ordinaria   della   variazione   in  aumento  del  capitale
          investito  rispetto  a  quello  esistente   alla   chiusura
          dell'esercizio  in corso al 30 settembre 1996.  La presente
          disposizione non si applica  nei  casi  previsti  dall'art.
          125  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi. Se il
          periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno,  la
          variazione  in  aumento  va  ragguagliata  alla  durata del
          periodo stesso.
            2.  La  remunerazione  ordinaria  di  cui  al  comma 1 e'
          determinata con decreto  del  Ministro  delle  Finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31
          marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari
          medi   dei   titoli   obbligazionari  pubblici  e  privati,
          aumentabili fino al 3 per cento a titolo  di  compensazione
          del maggior rischio.
            3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non puo'
          determinare  un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27
          per  cento.  La  parte  di   reddito   che,   per   effetto
          dell'applicazione   del   presente   comma,   non   fruisce
          dell'aliquota ridotta di cui al comma  1  e'  computata  in
          aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei
          periodi  di  imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il
          medesimo riporto a nuovo si applica altresi'  nel  caso  di
          assenza o insufficienza di reddito imponibile.
            4.  Ai  fini  dell'applicazione  del comma 1, il capitale
          investito esistente alla chiusura dell'esercizio  in  corso
          al  30  settembre  1996  e' costituito dal patrimonio netto
          risultante  dal  relativo  bilancio,  senza   tener   conto
          dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni
          in  aumento  i  conferimenti  in  denaro  nonche' gli utili
          accantonati a riserva ad esclusione di quelli  destinati  a
          riserve  non disponibili costituite a fronte di plusvalenze
          derivanti dalla valutazione effettuata  a  norma  dell'art.
          2426,  comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in
          diminuzione  le  riduzioni   del   patrimonio   netto   con
          attribuzione,  a  qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
          In ciascun esercizio la  variazione  in  aumento  non  puo'
          comunque   eccedere  il  patrimonio  netto  risultante  dal
          relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.
            5. Gli incrementi derivanti  da  conferimenti  in  denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti   dall'accantonamento   di   utili   a    partire
          dall'inizio  dell'esercizio in cui le relative riserve sono
          formate.  I  decrementi  rilevano  a  partire   dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati.".
            "Art.   6.   -  1.  Per  le  societa'  i  cui  titoli  di
          partecipazione sono ammessi, successivamente alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei
          mercati  regolamentati italiani, per i primi tre periodi di
          imposta successivi a  quello  della  prima  quotazione,  le
          aliquote  di  cui  ai commi 1 e 3 dell'art. 1 sono ridotte,
          rispettivamente, al 7 ed al 20 per cento.
            2. Alle disposizioni del presente decreto si applicano le
          previsioni degli articoli 37, terzo  comma,  e  37-bis  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600. Ai fini del citato  art.    37-bis  si  considerano
          indebiti  i  comportamenti  tesi  a moltiplicare la base di
          calcolo del beneficio di cui  all'art.  1  a  fronte  della
          medesima immissione di nuovo capitale investito".
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 184, della legge
          n. 549 del 1995:
            "184.   Il  Ministero  delle  finanze-Dipartimento  delle
          entrate, elabora parametri in base ai quali  determinare  i
          ricavi,  i  compensi  ed  il  volume  d'affari fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle condizioni  di  esercizio  della  specifica  attivita'
          svolta.  A  tal  fine  sono  identificati, in riferimento a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si  rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli  stessi  sono determinati parametri che tengano conto
          delle   specifiche    caratteristiche    della    attivita'
          esercitata".
            -  Si riporta il testo dell'art. 62-bis del decreto legge
          n. 331 del 1993, n. 331, convertito con legge  n.  427  del
          1993:
            "Art.  62-bis  (Studi  di  settore).  - 1. Gli uffici del
          Dipartimento delle entrate  del  Ministero  delle  finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai  vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una  piu'  articolata   determinazione   dei   coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
          gli  stessi  uffici  identificano campioni significativi di
          contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
          a   controllo   allo   scopo   di   individuare    elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   esercitata.  Gli  studi  di
          settore sono  approvati  con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
          validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
          di imposta 1995".
            -  La  legge 23 marzo 1977, n. 97, reca: "Disposizioni in
          materia di riscossione delle imposte  sui  redditi"  ed  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale 5 aprile 1977, n. 92.
            - Si riporta il testo dell'art. 11-ter della legge n. 468
          del 1978, aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto  1988,
          n. 362:
            "Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          (Omissis).
            7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di   leggi   si
          verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
          di  entrate  indicate  dalle  medesime  leggi al fine della
          copertura  finanziaria,  il  Ministro  competente  ne   da'
          notizia   tempestivamente   al   Ministro  del  tesoro  che
          riferisce al Parlamento con propria relazione e  assume  le
          conseguenti  iniziative legislative. La stessa procedura e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali   e   della  Corte  costituzionale  recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri".