ART. 20. (Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati). 1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria puo' accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.