ART. 20.
                 (Collegamento dell'Amministrazione
                 finanziaria con altre banche dati).

   1.   Nei   casi   previsti   da   leggi   o   regolamenti  in  cui
l'Amministrazione  finanziaria  puo'  accedere  per via informatica o
telematica  a  banche  dati  gestite  da altri titolari pubblici o da
soggetti   che   operano   per   loro  conto,  i  collegamenti  e  le
interconnessioni  sono  gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse
all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti
gestori  delle  banche  dati  strettamente  al  fine  di  consentirne
l'acquisizione.