ART. 21. (Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria). 1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 2. Le disponibilita' finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unita' previsionale di base 7.1.1.1 " Spese generali di funzionamento " dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilita' iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: "Art. 38 (Richiesta di copie e notificazione della sentenza). - 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese a norma dell'art. 25, comma 2. 2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. 3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza." - Si riporta l'art. 325 del codice di procedura civile: "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l' opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d' appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta". - Si riporta l'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611: "Art. 11. - Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio". - La legge 3 agosto 1998, n. 300, reca: "Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1998, n. 194. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 146 del 1998: "Art. 14 (Mantenimento in bilancio di fondi). - 1. Le disponibilita' iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera l), del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilita'".