ART. 22. (Modifiche alla regge 28 dicembre 1995, n. 549). 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 205, la parola: " disponibili " e' sostituita dalla seguente: " vacanti "; dopo le parole: " e successive modificazioni ed integrazioni " sono aggiunte, in fine, le seguenti: " , con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime"; b) al comma 206, lettera c), le parole: " salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale " sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie; " e alla lettera e) , dopo la parola: " una prova ", e' aggiunta la seguente: " d'esame "; c) il comma 207 e' sostituito dal seguente: "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso. "; d) al comma 208-bis dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999 ". 2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione gia' avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformita' a quanto disposto dal comma 1.
Note all'art. 22: - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995. - Si riporta l'art. 3, comma 205 della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla presente legge: "205. Fermi restando i compiti e le finalita' della commissione prevista dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, deter- minate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime". - Si riporta l'art. 3, comma 206 della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla presente legge: "206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali: a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze; b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale e' indirizzato il corso; c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui sono indirizzati i corsi, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre; d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi; con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie; e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova d'esame di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale e' indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori; f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze". - Si riporta l'art. 3, comma 208-bis della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla presente legge: "208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze". - Si riporta l'art. 15 del C.C.N.L. comparto Ministeri stipulato il 16 febbrario 1999: "Art. 15 (Passaggi interni). - 1. I passaggi interni nel sistema di classificazione possono avvenire: A) tra le aree con le seguenti procedure: a) i passaggi dei dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore avviene dall'interno nel rispetto del punto 2, mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneita' e/o della professionalita' richiesta previo superamento di corso- concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure indicate nell'art. 20; b) alle predette procedure selettive e' consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purche' in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all'allegato A). B) all'interno dell'area con le seguenti procedure: a) i contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo/ funzionali dell'amministrazione o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili, con le procedure previste dall'art. 20; b) il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverra' nei limiti dei posti di cui ai contingenti previsti dal primo comma, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sara' definita una graduatoria per la cui formulazione sara' considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresi' elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica; c) le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui alla presente lettera B) solo se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalita' da selezionare; d) sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3 sulla base dei criteri previsti dall'Amministrazione con le procedure di cui all'art. 20. 2. I passaggi di cui alle lettere a) e b) avvengono nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli articoli 6 del decreto legislativo n. 29/1993".