ART. 23.
               (Disposizioni integrative o correttive
              dei decreti legislativi emanati ai sensi
                 della legge 3 agosto 1998, n. 288).

   1.  Nell'articolo  1  della  legge  3 agosto 1998, n. 288, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:

   "2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi
e  criteri  direttivi,  e  previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari,   possono  essere  emanate,  con  uno  o  piu'  decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive ".
 
          Nota all'art. 23:
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 288  del
          1998, come modificato dalla presente legge:
            "Art.  1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari, che  lo  esprimono  entro  trenta
          giorni  dal  ricevimento  dei  relativi  schemi, uno o piu'
          decreti  legislativi   in   materia   di   imposizione   su
          spettacoli,  sport,  giochi  ed intrattenimenti, sulla base
          dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
             a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640, limitatamente alle attivita' indicate nei numeri 1, 2,
          3, ad esclusione delle fattispecie di cui alla  lettera  c)
          del presente comma, 4 e 5 della relativa tariffa;
             b)  assoggettamento  al  regime  ordinario  dell'IVA dei
          soggetti esercenti le attivita' indicate nella lettera a) e
          determinazione forfetaria dell'imponibile  IVA,  oltre  che
          per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori
          di  attivita',  da  individuare  in  base al ridotto volume
          d'affari conseguito;
             c) mantenimento  dell'attuale  sistema  impositivo,  con
          ridenominazione     dell'imposta    in    "imposta    sugli
          intrattenimenti", per le attivita' indicate nel  numero  3,
          con  riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi
          genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli  eventi
          nei  quali  l'esecuzione  di  musica dal vivo non abbia una
          rilevanza prevalente sul  complesso  delle  esecuzioni,  in
          quanto  di  durata  inferiore  al  50 per cento dell'orario
          complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonche'
          nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
             d)  applicazione  dell'imposta sugli intrattenimenti con
          determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche
          tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono
          organizzate  esecuzioni  musicali  non   dal   vivo   senza
          biglietti  per  l'ingresso  o  l'occupazione  di  posti per
          assistere,  partecipare  o  intervenire  allo   spettacolo,
          ovvero  senza  altre  prestazioni sostitutive ed accessorie
          obbligatoriamente imposte agli  spettatori  o  partecipanti
          agli spettacoli o alle attivita';
             e)  adozione  di  uguali aliquote per tutti gli introiti
          derivanti dall'utilizzazione dei biliardi,  degli  elettro-
          grammofoni,  dei  biliardini  e  di qualsiasi altro tipo di
          apparecchio e congegno  da  trattenimento  e  da  gioco  di
          abilita'   installati  nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico;
             f) revisione dei criteri  relativi  alla  determinazione
          della base imponibile delle attivita' indicate nel numero 6
          della  tariffa  allegata  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  con  esclusione  degli
          apparecchi  da  divertimento  o  intrattenimento meccanici,
          sulla base dell'effettivo impiego del  mezzo  utilizzato  e
          dell'introito  conseguito  e previsione di specifiche forme
          di  accertamento  e   di   pagamento   dell'imposta   sugli
          intrattenimenti  relativamente alle stesse attivita', anche
          con  l'impiego  di  adeguati   strumenti   elettronici   ed
          informatici;     previsione,    per    tali    fattispecie,
          dell'applicazione dell'aliquota minima;
             g) definizione dei criteri relativi alla  determinazione
          della base imponibile:
              1)  fermi  restando  i  regimi piu' favorevoli previsti
          dalla  normativa  vigente,  per  gli  spettacoli  ed  altre
          attivita' organizzati per fini di beneficenza;
              2)  per  le attivita' organizzate da societa' o circoli
          per i propri soci, con l'introduzione di elementi  inerenti
          il  numero  degli spettatori o dei partecipanti ai quali e'
          rivolta l'attivita';
              3)  per i proventi costituiti da contributi dello Stato
          e degli altri enti territoriali;
             h)  determinazione  dell'aliquota   dell'imposta   sugli
          intrattenimenti  fra  il  6  ed  il  16  per  cento  per le
          attivita'   indicate   nei   numeri   3,   6    e,    senza
          differenziazione  fra  le  diverse  categorie di gestori di
          case da gioco, 8 della  tariffa  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel
          60 per cento per l'attivita' indicata  al  numero  7  della
          medesima tariffa;
             i)  semplificazione  delle  disposizioni del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,
          riguardanti  gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di
          conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;
             l) mantenimento  delle  norme  di  agevolazione  per  le
          associazioni  dilettantistiche,  per  quelle senza scopo di
          lucro e per le associazioni pro loco, nonche' coordinamento
          fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste
          dal decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.  313,  dalla
          legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e
          dalla   legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e  successive
          modificazioni;
             m) adozione del credito d'imposta in sostituzione  degli
          abbuoni  sul  versamento  dell'imposta sugli spettacoli dei
          quali fruiscono gli  esercenti  sale  cinematografiche;  il
          credito  d'imposta  puo'  essere utilizzato alle condizioni
          previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
             n) realizzazione delle modifiche normative indicate  nel
          presente  articolo  in  modo  tale da evitare nel complesso
          l'aggravamento della gestione amministrativa  dei  soggetti
          interessati  alla  variazione  del  regime  di contabilita'
          dell'IVA,  nonche'  in   modo   tale   da   assicurare   la
          salvaguardia  dei livelli di automazione delle gestioni dai
          medesimi realizzati;
             o) mantenimento  del  livello  complessivo  del  gettito
          anche  mediante  la  rimodulazione  dell'attuale sistema di
          imposizione e distribuzione degli  introiti  derivanti  dal
          Totocalcio,  dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI
          e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA
          sugli  spettacoli  sportivi  con   prezzo   del   biglietto
          inferiore  a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli
          cinematografici;
             p) cooperazione della SIAE con gli  uffici  dell'imposta
          sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili
          ai  fini  dell'accertamento  dell'IVA,  relativamente  alle
          modalita' di effettuazione  delle  manifestazioni  e  delle
          attivita'  svolte  dai  soggetti  passivi di detta imposta,
          nonche' alle modalita' di emissione, vendita  e  prevendita
          dei  titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione
          di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli,  degli
          intrattenimenti  e  dei  giochi;  attribuzione, a tal fine,
          alla SIAE dei  poteri  di  accesso,  ispezione  e  verifica
          previsti  dall'art.  52  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
             q)  possibilita'  per  la  SIAE, anche in costanza della
          convenzione  prevista  dall'art.   17   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, di
          collaborazione nelle attivita' di controllo, accertamento e
          riscossione anche di altre entrate erariali e locali;
             r) riconoscimento dei poteri  di  accesso,  ispezione  e
          verifica  attribuiti  alla SIAE al solo personale dotato di
          adeguata  qualificazione  e  con   rapporto   professionale
          esclusivo con il suddetto ente;
             s)  proroga  di  un  anno della convenzione con la SIAE,
          prevista dall'art. 17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  640,  mantenendo  le
          percentuali di aggio fissate  per  il  1997  ed  escludendo
          qualunque procedura di adeguamento delle medesime;
             t)   razionalizzazione  delle  disposizioni  concernenti
          riduzioni ed esenzioni  e  semplificazione  delle  relative
          procedure;
             u)   previsione   che   il  permesso  per  spettacoli  e
          intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza  di
          pubblica  sicurezza,  prevista  dagli  articoli 68 e 69 del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possa essere
          rilasciato   agli   esercenti   ed    agli    organizzatori
          dall'ufficio  accertatore  senza  che  i  competenti organi
          amministrativi  abbiano  accertato   la   sussistenza   dei
          requisiti  oggettivi  e  soggettivi  per  il rilascio della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al   soggetto
          richiedente   ed   al   locale   dove   lo   spettacolo   o
          l'intrattenimento si tiene.
            2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  provvede  altresi'  al riordino dell'imposta unica
          prevista  dalla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,  nel
          rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
             a)   razionalizzazione   del  sistema  di  accertamento,
          controllo, liquidazione e riscossione  dell'imposta  unica,
          con la semplificazione dei relativi adempimenti;
             b)  applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse
          accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e rela-
          tive a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
             c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri
          di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662, e di cui al decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 472;
             d)  possibilita'  di  stabilire  un'aliquota percentuale
          differenziata,   commisurata   all'entita'   del   prelievo
          riferito alle scommesse;
             e)  delegificazione  delle  disposizioni  relative  agli
          adempimenti  dei  contribuenti,  mediante  regolamenti   da
          emanare  ai  sensi  dell'art.   17, comma 2, della legge 23
          agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima
          semplificazione, eliminazione  di  obblighi  formali  nella
          massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo
          sistemi  informatici  e  ogni  altro  sistema  tecnicamente
          idoneo,  unificazione  dei  sistemi  di  dichiarazione  con
          quelli relativi  ad  altre  imposte,  ricorso  a  mezzi  di
          pagamento di uso comune.
            2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  ai commi 1 e 2, nel rispetto
          degli stessi princi'pi e criteri direttivi, e previo parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  possono  essere
          emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
          integrative o correttive.
            3. L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, introdotto dal
          comma 5 dell'art.   l0-ter del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, e' abrogato.
            4.  Dall'attuazione  della  delega  di  cui alla presente
          legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello
          Stato".