ART. 24.
          (Disposizioni in materia di redditi individuali).

   1.  La  pubblicazione  ed  ogni  informazione  relative ai redditi
tassati,  anche  previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982,
n.  441,  sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di
altri  soggetti,  deve  sempre  comprendere l'indicazione dei redditi
anche al netto di imposte e tasse.
 
          Nota all'art. 24:
            - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 441 del
          1982:
            "Art.  15.  -  Per  i  soggetti  indicati  nel  numero  1
          dell'art.  12,  la  cui  nomina  proposta  o designazione o
          approvazione di nomina spettino ad organi della regione,  e
          per  i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art.
          12, per i quali la regione concorra, nella percentuale  ivi
          prevista,  al  capitale  o  al  funzionamento,  le  regioni
          provvedono ad emanare leggi  nell'osservanza  dei  principi
          dell'ordinamerito espressi dalla presente legge".