ART. 24. (Disposizioni in materia di redditi individuali). 1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 441 del 1982: "Art. 15. - Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'art. 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamerito espressi dalla presente legge".