Art. 25 
(Disposizioni  tributarie  in  materia   di   associazioni   sportive
                         dilettantistiche). 
 
  1. Per le societa' sportive dilettantistiche  comprese  quelle  non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali  purche'
riconosciute  da  enti  di  promozione  sportiva  che  si   avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre  1991,  n.
398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il  reddito
imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria,  e  comunque
per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno  e  per
un importo non superiore al  limite  annuo  complessivo  fissato  con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica   e   con
1'Autorita' di governo competente in materia di sport: 
    a) i proventi realizzati  dalle  societa'  nello  svolgimento  di
attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; 
    b) i proventi realizzati per il  tramite  di  raccolte  di  fondi
effettuate con qualsiasi modalita'. 
  2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in  corso
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  l'importo  di
lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  16
dicembre 1991, n. 398, come modificato  da  ultimo  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1998,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  5  dicembre  1998,  in  lire
130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. 
  3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, le parole: " 6 per cento " sono  sostituite
dalle seguenti: " 3 per cento ". 
  4.  Le  societa'  sportive  dilettantistiche  comprese  quelle  non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali  purche'
riconosciute  da  enti  di  promozione  sportiva  che   corrispondono
compensi comunque denominati, comprese le indennita' di trasferta  ed
i rimborsi forfettari,  per  le  prestazioni  inerenti  alla  propria
attivita', devono operare all'atto del pagamento, relativamente  alla
parte del compenso eccedente la somma di  lire  90.000  per  ciascuna
prestazione e  comunque  di  lire  6.000.000  complessive  annue  per
ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di  imposta  nella  misura
fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, per il primo scaglione  di  reddito,  maggiorata  delle
addizionali  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.  Con
decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti
di  importo  relativi  a   ciascuna   prestazione   e   all'ammontare
complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in
relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
  5. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per  un   importo
complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un  milione
di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche". 
  6. All'articolo 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' dell'onere  di  cui  all'articolo  13-bis  comma  1,  lettera
i-ter), ridotto alla meta' ". 
  7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, anche al fine di  realizzare  una  semplificazione
degli  adempimenti  previsti  per   i   contribuenti   in   sede   di
dichiarazione e conservazione documentale, nonche'  le  procedure  di
controllo, richiedendo anche la  necessaria  documentazione  di  tipo
bancario  per  le  operazioni  inerenti  all'attivita'  istituzionale
svolta dalle societa' sportive dilettantistiche e per i proventi alle
stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi  non
inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento  del  fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva. 
  8. Le disposizioni di cui  al  comma  7  si  applicano  a  tutti  i
soggetti  che  organizzano  o  promuovono  attivita'  sportive  senza
l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. 
 
          Note all'art. 25:
            - Si riporta l'art. 1 della legge n. 398 del 1991:
            "Art. 1. - 1. Le associazioni sportive e relative sezioni
          non  aventi  scopo  di  lucro,  affiliate  alle federazioni
          sportive nazionali o  agli  enti  nazionali  di  promozione
          sportiva  riconosciuti  ai  sensi  delle leggi vigenti, che
          svolgono attivita'  sportive  dilettantistiche  e  che  nel
          periodo     d'imposta     precedente    hanno    conseguito
          dall'esercizio di attivita'  commerciali  proventi  per  un
          importo  non  superiore  a lire 100 milioni, possono optare
          per  l'applicazione  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,
          dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni  di
          cui   all'articolo  2.  L'opzione  e'  esercitata  mediante
          comunicazione a mezzo lettera raccomandata  da  inviare  al
          competente  ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto; essa
          ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in
          cui e' esercitata, fino a quando non  sia  revocata  e,  in
          ogni   caso,   per  almeno  un  triennio.  I  soggetti  che
          intraprendono   l'esercizio   di   attivita'    commerciali
          esercitano  l'opzione  nella dichiarazione da presentare ai
          sensi  dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni. L'opzione ha effetto  anche  ai  fini  delle
          imposte   sui   redditi   e   di   essa  deve  essere  data
          comunicazione agli uffici delle  imposte  dirette  entro  i
          trenta giorni successivi.
            2.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno  esercitato
          l'opzione di cui al comma 1 e che  nel  corso  del  periodo
          d'imposta  hanno  superato  il  limite di lire 100 milioni,
          cessano di applicarsi le disposizioni della presente  legge
          con  effetto  dal mese successivo a quello in cui il limite
          e' superato.
            3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, si  procede  alla  ricognizione
          della  variazione  percentuale del valore medio dell'indice
          dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  di
          impiegati  relativo al periodo di dodici mesi terminante il
          31 agosto di ciascun anno  rispetto  al  valore  medio  del
          medesimo   indice  rilevato  con  riferimento  allo  stesso
          periodo dell'anno precedente.  Con il medesimo  decreto  si
          stabilisce  l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di
          cui ai commi 1 e 2 nella  stessa  misura  della  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e di impiegati".
            - Si riporta l'art. 2 della legge n. 398 del  1991,  come
          modificato dalla presente legge:
            "Art.  2. - 1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno
          esercitato  l'opzione  sono  esonerati  dagli  obblighi  di
          tenuta  delle scritture contabili prescritti dagli articoli
          14, 15, 16, 18  e  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi  di
          cui   al   titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
            2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono  annotare
          nella  distinta  d'incasso o nella dichiarazione di incasso
          previste,  rispettivamente,  dagli  articoli  8  e  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,    opportunamente    integrate,   qualsiasi   provento
          conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali.
            3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta
          sul valore aggiunto, l'imposta continua ad  applicarsi  con
          le  modalita' di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
            4. Le fatture emesse e  le  fatture  di  acquisto  devono
          essere   numerate   progressivamente   per  anno  solare  e
          conservate a norma dell'art.  39,  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 22
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre

          1973,  n.  600.  Sono  fatte salve le disposizioni previste
          dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di  ricevuta
          fiscale,  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6
          ottobre  1978,  n.  627,  in  materia   di   documento   di
          accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26
          gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
            5.  In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, il
          reddito imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  1  e'
          determinato    applicando    all'ammontare   dei   proventi
          conseguiti  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali   il
          coefficiente  di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo
          le plusvalenze patrimoniali.
            6. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, saranno approvati i modelli di  distinta  e
          di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le
          relative modalita' di compilazione".
            - Si riporta l'art. 11 del TUIR:
            "Art.  11  (Determinazione  dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,  al
          netto  degli  oneri  deducibili  indicati  nell'art. 10, le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
             a) fino a lire 15.000.000
           18,5%
             b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000
           26,5%
             c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000
           33,5%
             d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000
           39,5%
             e) oltre lire 135.000.000
           45,5%
            2. L'imposta netta e' determinata  operando  sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
             3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei  crediti
          di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
          14  e  15.  Salvo  quanto  disposto  nel  comma  3-bis,  se
          l'ammontare dei crediti di imposta e'  superiore  a  quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,   di   computare   l'eccedenza    in    diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
            3-bis.  Il credito di imposta spettante a norma dell'art.
          14, per la parte che trova copertura  nell'ammontare  delle
          imposte  di  cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105,
          e'  riconosciuto  come  credito  limitato  ed  e'   escluso
          dall'applicazione  dell'ultimo  periodo  del  comma  3.  Il
          credito limitato si considera utilizzato prima degli  altri
          crediti  di  imposta  ed  e'  portato  in detrazione fino a
          concorrenza della quota dell'imposta  netta  relativa  agli
          utili  per  i  quali  e' attribuito, determinata in base al
          rapporto tra l'ammontare di  detti  utili  comprensivo  del
          credito  limitato  e  l'ammontare  del  reddito complessivo
          comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite  di
          precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
            3-ter.  Relativamente  al  credito di imposta limitato di
          cui  al  comma  3-bis,  il  contribuente  ha  facolta'   di
          avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
            -  Si  riporta  l'art.  13-bis  del TUIR, come modificato
          dalla presente legge:
            "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  27  per cento dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
             a) gli interessi passivi  e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati;
             b)  gli  interessi  passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione principale  entro  sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere effettuato nei sei  mesi  antecedenti  o  successivi
          alla  data  della stipulazione del contratto di mutuo.  Non
          si tiene  conto  del  suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo di  importo  non  superiore  alla  residua  quota  di
          capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella  nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
          detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel  corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle  variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
          lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo  o
          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi;
             c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire  250
          mila.    Dette  spese  sono costituite esclusivamente dalle
          spese mediche, diverse da  quelle  indicate  nell'art.  10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni  specialistiche  e  per  protesi   dentarie   e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a   facilitare   l'autosufficienza  e  le  possibilita'  di
          integrazione dei soggetti di cui all'art.  3  della  legge5
          febbraio  1992,  n.  104,  si assumono integralmente. Tra i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  soggetti  indicati
          nel  precedente  periodo,  con ridotte o impedite capacita'
          motorie permanenti, si  comprendono  i  motoveicoli  e  gli
          autoveicoli  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli 53,
          comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,  lettere  a),
          c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          anche se prodotti in serie e  adattati  in  funzione  delle
          suddette  limitazioni  permanenti  delle capacita' motorie.
          Tra i veicoli  adattati  alla  guida  sono  compresi  anche
          quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
          dalla  commissione  medica  locale  di cui all'art. 119 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  La  detrazione
          spetta  una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
          i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
          che il suddetto  veicolo  sia  stato  cancellato  da  detto
          registro,  e  con riferimento a un solo veicolo, nei limiti
          della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
          risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato  e  non
          ritrovato,   nei   limiti   della  spesa  massima  di  lire
          trentacinque  milioni  da  cui  va   detratto   l'eventuale
          rimborso  assicurativo. E' consentito, alternativamente, di
          ripartire la predetta detrazione in quattro  quote  annuali
          costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico
          del  contribuente  anche le spese rimborsate per effetto di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali  non  spetta  la  detrazione d'imposta o che non sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo.  Si considerano, altresi', rimaste a
          carico  del contribuente le spese rimborsate per effetto di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro  ne  abbia  riconosciuto  la  detrazione  in sede di
          ritenuta;
             d) le spese funebri sostenute in dipendenza della  morte
          di  persone  indicate  nell'art. 433 del codice civile e di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione
          di lire per ciascuna di esse;
             e)  le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
             f)  i   premi   per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente,  i  premi  per  le  assicurazioni  contro gli
          infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori  per
          legge,  per importo complessivamente non superiore a lire 2
          milioni e 500 mila. La detrazione  relativa  ai  premi  per
          assicurazioni  sulla  vita  e'  ammessa a condizione che il
          contratto di assicurazione abbia  durata  non  inferiore  a
          cinque  anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consenta la
          concessione  di  prestiti  nel periodo di durata minima. In
          caso  di  riscatto   dell'assicurazione   nel   corso   del
          quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
          della  detrazione  d'imposta costituisce reddito soggetto a
          tassazione a norma dell'art. 18 e l'imposta e'  determinata
          applicando  una  aliquota non superiore al 22 per cento; in
          tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma
          corrisposta al  contribuente,  una  ritenuta  a  titolo  di
          acconto  commisurata  all'ammontare  complessivo  dei premi
          riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
          scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si  tiene
          conto,  ai  fini  del  limite di lire 2 milioni e 500 mila,
          anche dei premi di assicurazione in relazione ai  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
             g)  le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del  territorio del Ministero delle finanze.  La detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
             h) le erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose in-
          dicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939,  n.  1089,  e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
             h-bis) il costo specifico  o,  in  mancanza,  il  valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h);
             i)  le  erogazioni  liberali  in denaro, per importo non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
             i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore  a  4   milioni   di   lire,   a   favore   delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza al lavoro o di  vecchiaia,  ovvero,  in  caso  di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita  a  condizione  che  il   versamento   di   tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti dall'art.  23 del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
             i-ter)  le erogazioni liberali in denaro, per un importo
          complessivo in ciascun periodo di imposta non  superiore  a
          un  milione  di  lire,  in  favore  delle societa' sportive
          dilettantistiche.
            1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
          per cento per le erogazioni liberali in  denaro  in  favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento
          bancario o postale.
            1-ter. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
            2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e)  e  f)  del
          comma  1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12  che  si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.
            3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),  h-bis),
          i)  ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici
          di cui all'art.   5 la detrazione spetta  ai  singoli  soci
          nella  stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai
          fini della imputazione del reddito".

            - Si riporta l'art.  91-bis  del  TUIR,  come  modificato
          dalla presente legge:
            "Art.  91-bis  (Detrazione  di imposta per oneri).   - 1.
          Dall'imposta lorda si detrae fino  a  concorrenza  del  suo
          ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
          all'art. 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e
          agli  enti  di  cui  all'art. 87, comma 1, lettere a) e b),
          diversi dagli enti nei  quali  vi  sia  una  partecipazione
          pubblica   o  i  cui  titoli  siano  negoziati  in  mercati
          regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa'  ed
          enti  che  controllano, direttamente o indirettamente, tali
          soggetti, ovvero ne siano controllati o  siano  controllati
          dalla  stessa  societa'  o  ente  che  controlla i soggetti
          medesimi, nonche' dell'onere di cui all'art. 13-bis,  comma
          1, lettera i-ter), ridotto alla meta'.
            2. (abrogato)".
            -  L'art.  17  della  legge  n. 400 del 1988 e' riportato
          nella nota all'art. 13.