ART. 26.
           (Disposizioni relative ai rimborsi di imposte).

   1.  Nell'articolo  16,  comma  2, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  le  parole:  "  sono  istituite  apposite contabilita' speciali
intestate  ai  direttori  regionali  delle  entrate " sono sostituite
dalle  seguenti:  "  da  effettuare  da  parte  dei competenti uffici
periferici  dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite
contabilita' speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi ".
 
          Nota all'art. 26:
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge  23
          dicembre  1998,  n.  448,  come  modificato  dalla presente
          legge:
            "Art. 16. (Rimborsi automatizzati). - 1. Con decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono rideterminate  le  modalita'  per
          l'esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura
          automatizzata.
            2.  Sino  alla  data di attuazione di nuove modalita' per
          l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di
          quelli di importo  superiore  per  i  quali  sono  maturati
          interessi  fino  a  lire 20.000, da effettuare da parte dei
          competenti    uffici    periferici     dell'Amministrazione
          finanziaria,  sono istituite apposite contabilita' speciali
          intestate ai direttori degli  uffici  medesimi,  alimentate
          con  gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di
          base 4.1.2.2 "Restituzioni e rimborsi di imposte" (capitolo
          3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo  3500)  dello
          stato  di  previsione  del Ministero delle finanze, e nelle
          corrispondenti unita' previste per gli esercizi successivi.
            3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle  finanze,
          emanato  di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica,  sono  stabilite
          le  modalita' per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di
          cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi".