ART. 26. (Disposizioni relative ai rimborsi di imposte). 1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " sono istituite apposite contabilita' speciali intestate ai direttori regionali delle entrate " sono sostituite dalle seguenti: " da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilita' speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi ".
Nota all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla presente legge: "Art. 16. (Rimborsi automatizzati). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate le modalita' per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata. 2. Sino alla data di attuazione di nuove modalita' per l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilita' speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base 4.1.2.2 "Restituzioni e rimborsi di imposte" (capitolo 3521) e 4.1.4.1 "Interessi di mora" (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unita' previste per gli esercizi successivi. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi".