ART. 27. (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamita' pubbliche). 1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. 2. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. 3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. 4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.