ART. 27. 
(Disposizioni  in  favore  delle  popolazioni  colpite  da  calamita'
                             pubbliche). 
 
   1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai  fini  delle  relative
imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in  favore  delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri  Stati,  per  il  tramite  di
fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. 
 
   2. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma  2,  e  54,  comma  1,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. 
 
   3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati  per
le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti  all'imposta  sulle
donazioni. 
 
   4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al
comma 1 sono individuati con decreti dei  prefetti  delle  rispettive
province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
   5. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere  dall'anno  2000,
si  provvede  mediante  utilizzo  di  parte  delle  maggiori  entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e  16  dell'articolo
10.