Art. 28 (Disposizioni interpretative). 1. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamita' pubbliche non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Nota all'art. 27: - Si riportano gli articoli 53 e 54 del TUIR: "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio". "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) (abrogata); d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2.-6. (Omissis)". Note all'art. 28: - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 791 del 1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 1986: "2-bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". - Si riporta il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 449 del 1997: "1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamita' pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette". - Si riporta l'art. 11 della legge n. 28 del 1999: "Art. 11 (Deducibilita' di imposte e contributi non pagati per differimento di termini). - 1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamita' pubbliche, non fa venire meno la deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge".