Art. 28
                   (Disposizioni interpretative).

  1.   Le   disposizioni   del   comma   2-bis  dell'articolo  3  del
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986, n. 46, e quelle del
comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono
intendersi  nel  senso  che  le  somme  dovute  a titolo di imposte e
contributi  il  cui  pagamento  sia  stato  sospeso  o  differito  da
disposizioni normative adottate in conseguenza di calamita' pubbliche
non  costituiscono  un onere deducibile per il corrispondente importo
ai  fini  della  determinazione delle imposte sui redditi. Si applica
l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
 
          Nota all'art. 27:
            - Si riportano gli articoli 53 e 54 del TUIR:
            "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
             a) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
             b)  i  corrispettivi  delle  cessioni di materie prime e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
             c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o  quote  di
          partecipazioni  in  societa' ed enti indicati nelle lettere
          a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese  quelle  non
          rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri
          titoli   in   serie  o  di  massa,  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
             d)  le  indennita'  conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
             e)  i  contributi  in  denaro,  o  il  valore normale di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto;
             f)   i  contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge.
            2. Si comprende inoltre tra i ricavi  il  valore  normale
          dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
            2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i  beni  di  cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio".
            "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le  plusvalenze
          dei  beni  relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
          nel comma 1 dell'art.  53, concorrono a formare il reddito:
             a)  se  sono  realizzate  mediante  cessione  a   titolo
          oneroso;
             b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
          forma  assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
          beni;
             c) (abrogata);
             d) se i beni vengono destinati al  consumo  personale  o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
            2.-6. (Omissis)".

          Note all'art. 28:
            - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 3 del decreto-legge
          n. 791 del 1985, convertito con modificazioni  dalla  legge
          n. 46 del 1986:
            "2-bis.  Le somme relative alla sospensione delle imposte
          dirette e dei contributi assistenziali e  previdenziali  di
          cui all'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984,
          n.  159,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 24
          luglio 1984, n. 363, ed  all'art.  4  del  decreto-legge  3
          aprile  1985,  n. 114, convertito, con modificazioni, nella
          legge  30  maggio  1985,  n.  211,  non   concorrono   alla
          formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR".
            -   Si riporta il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 449
          del 1997:
            "1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento
          sia stato sospeso o  differito  da  disposizioni  normative
          adottate  in  conseguenza  di  calamita' pubbliche, restano
          escluse dal concorso alla formazione della base  imponibile
          ai fini delle imposte dirette".
            - Si riporta l'art. 11 della legge n. 28 del 1999:
            "Art.  11  (Deducibilita'  di  imposte  e  contributi non
          pagati per differimento di termini). - 1. La sospensione  o
          il  differimento  dei  termini  di  versamento di imposte o
          contributi deducibili dal reddito o che  non  concorrono  a
          formarlo,  adottati  in conseguenza di calamita' pubbliche,
          non fa  venire  meno  la  deducibilita'  degli  stessi,  se
          prevista da disposizioni di legge".