ART. 29.
      (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).

   1.  Gli  enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge
22  ottobre  1971,  n.  865,  della legge 27 maggio 1975, n. 166, del
decreto-legge  13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n.
457,  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto legge 7
febbraio  1985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile  1985,  n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le
persone   fisiche  e  giuridiche  destinatarie  di  tali  contributi,
possono,   in   via  disgiunta,  chiedere  all'istituto  mutuante  la
rinegoziazione  del  mutuo  nel  caso  in  cui  il tasso di interesse
applicato  ai  contratti di finanziamento stipulati risulti superiore
al   tasso  effettivo  globale  medio  per  le  medesime  operazioni,
determinato  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 7 marzo 1996, n.
108,  alla  data  della  richiesta, al fine di ricondurre il tasso di
interesse  ad  un  valore  non  superiore  al  citato tasso effettivo
globale  medio  alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico
dei  beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per
le  assegnazioni  in  godimento  di  immobili  ad  uso  abitativo e',
rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del
nuovo  tasso  di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto
disposto  dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.

   2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
possono  prevedere  l'applicazione  delle  disposizioni contenute nel
presente   articolo   anche   in  relazione  ai  mutui  per  edilizia
residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle
stesse.

   3.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministro   dei   lavori  pubblici,  previo  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del
presente articolo.
 
          Note all'art. 29:
            -  La  legge  22 ottobre 1971, n. 865, reca: "Programmi e
          coordinamento dell'edilizia  residenziale  pubblica;  norme
          sulla  espropriazione  per  pubblica utilita'; modifiche ed
          integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18  aprile
          1962,  n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
          di  spesa   per   interventi   straordinari   nel   settore
          dell'edilizia  residenziale,  agevolata e convenzionata" ed
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1971,  n.
          276.
            -  La  legge  27  maggio  1975,  n. 166, reca: "Norme per
          interventi  straordinari  di  emergenza   per   l'attivita'
          edilizia"  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 7
          giugno 1975, n. 148.
            -  Il  decreto-legge  13  agosto  1975,  n.  376,   reca:
          "Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le
          esportazioni,  l'edilizia  e  le  opere  pubbliche"  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1975, n. 218.
          La legge 16  ottobre  1975,  n.  492,  di  conversione  con
          modificazioni,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17
          ottobre 1975, n. 276.
            - La legge 5  agosto  1978,  n.  457,  reca:  "Norme  per
          l'edilizia  residenziale"  ed  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231.
            - Il decreto-legge 23 gennaio 1982, n.  9,  reca:  "Norme
          per  l'edilizia  residenziale  e  provvidenze in materia di
          sfratti" ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          gennaio  1982,  n.  23.  La  legge 25 marzo 1982, n. 94, di
          conversione con modificazione, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1982, n. 84.
            - Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, reca:  "Misure
          finanziarie   in   favore   delle  aree  ad  alta  tensione
          abitativa" ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          febbraio  1985,  n.  34. La legge 5 aprile 1985, n. 118, di
          conversione con modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 9 aprile 1985, n. 84.
            - La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: "Disposizioni  per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  1988)"  ed  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  14 marzo
          1988, n. 61.
            - Si riporta l'art. 2 della legge n. 108 del 1996:
            "Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro,  sentiti  la  Banca
          d'Italia   e   l'Ufficio   italiano   dei   cambi,   rileva
          trimestralmente   il   tasso   effettivo   globale   medio,
          comprensivo  di  commissioni,  di remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  spese,  escluse  quelle  per  imposte  e  tasse,
          riferito  ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
          dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
          dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca  d'Italia  ai
          sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
          385,  nel  corso  del  trimestre  precedente per operazioni
          della stessa  natura.  I  valori  medi  derivanti  da  tale
          rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
          del  tasso  ufficiale  di sconto successive al trimestre di
          riferimento, sono pubblicati senza ritardo  nella  Gazzetta
          Ufficiale.
            2.  La  classificazione  delle  operazioni  per categorie
          omogenee,  tenuto   conto   della   natura,   dell'oggetto,
          dell'importo,  della durata, dei rischi e delle garanzie e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi  e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
            3.  Le  banche  e  gli  intermediari finanziari di cui al
          comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione  del
          credito  sono  tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo facilmente visibile,  apposito  avviso  contenente  la
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2.
            4.  Il  limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
          codice penale, oltre il quale  gli  interessi  sono  sempre
          usurari,   e'   stabilito   nel   tasso   medio  risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          ai sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria  di
          operazioni  in  cui il credito e' compreso, aumentato della
          meta'".
            - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 7 della  legge  n.
          448 del 1998:
            "3. All'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dopo
          il  secondo periodo e' inserito il seguente: ''Non si tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto  e'  estinto  e  ne  viene stipulato uno nuovo di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare,   maggiorata   delle   spese   e   degli  oneri
          correlati''.
            4. Le disposizioni di cui  al  comma  3  si  applicano  a
          decorrere  dal periodo di imposta in corso alla data del 31
          dicembre 1998, anche con riferimento a contratti  di  mutuo
          stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993".
            -  L'art.  13-bis  del  T.U.I.R.  e' riportato nella nota
          all'art. 25.
            - L'art. 17 della legge n.  400  del  1988  e'  riportato
          nella nota all'art. 13.
            -  Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della


          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali"   ed   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.