Art. 3
                          (Fondi pensione).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  al  fine  di riordinare il regime fiscale delle forme di
previdenza    per    l'erogazione    di   trattamenti   pensionistici
complementari  del  sistema  obbligatorio  pubblico,  di disciplinare
forme  di  risparmio individuali vincolate a finalita' previdenziali,
di  modificare  il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione
sulla  vita  e  di  capitalizzazione, nonche' di riordinare il regime
fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
  2.  Il  riordino  del  regime fiscale delle forme di previdenza per
l'erogazione  di  trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio  pubblico  e'  informato  ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  revisione  della  deduzione fiscale prevista per i lavoratori
dipendenti  ed  autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e
48  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e dal
decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo
complessivo  di  lire  10  milioni,  con conseguente incremento degli
eventuali  limiti  percentuali  vigenti  ed estensione della medesima
deduzione  anche  ai  soggetti  non  titolari  di redditi di lavoro o
d'impresa,  ivi  compresi  gli  imprenditori  agricoli nei limiti dei
redditi  agrari  dichiarati,  eventualmente  prevedendo,  in  caso di
incapienza  del  proprio  reddito, la deduzione a favore del soggetto
cui  sono  fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilita' della
disciplina  di  cui  al precedente periodo anche ai soci lavoratori e
alle  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  qualora  queste ultime
osservino  in  favore  dei  soci  lavoratori  stessi  le disposizioni
contenute   nell'articolo  2120  del  codice  civile  in  materia  di
trattamento di fine rapporto;
    b)  riforma  del  trattamento fiscale dei fondi pensione previsto
dall'articolo  14  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al
fine  di  uniformare  i criteri di tassazione dei predetti fondi alla
disciplina  recata  dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
per   gli   organismi   di  investimento  collettivo  del  risparmio,
determinando  il  risultato  maturato di gestione al netto dei costi;
possibilita'   di   prevedere   riduzioni  di  aliquota  dell'imposta
sostitutiva  rispetto  a  quella  applicata  ai  citati  organismi di
investimento  collettivo;  conferma  del  regime  di  cui  al  citato
articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  124 del 1993 per i fondi
pensione  il  cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la
facolta'  di  modificare  l'aliquota  in  modo  da  perequare il loro
trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
    c)  revisione  della disciplina delle prestazioni erogate al fine
di  escludere  dall'imposizione  la  parte  di esse corrispondente ai
redditi  gia'  assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento
della  residua  parte  come  reddito  assimilato  a  quello di lavoro
dipendente,  nel  caso  di  prestazioni  periodiche,  e  come reddito
soggetto  a  tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo
13  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in
capitale  l'esclusione  di  cui  alla  presente  lettera si applica a
condizione  che  il  loro ammontare non sia superiore ad un terzo del
montante  maturato  alla  data  di  accesso  alle  prestazioni, salva
l'ipotesi  di  riscatto  di  cui  all'articolo  10 del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
    d)  previsione  di  una  disciplina  transitoria  per  i soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in
vigore  dei  decreti  legislativi  di  attuazione,  volta a prevedere
l'applicazione  delle  nuove  disposizioni  per  le  prestazioni  che
maturano  a  decorrere  dalla  predetta  data. Nel caso in cui non si
rendano  applicabili  i  criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla  parte  della  posizione  maturata corrispondente al rendimento
finanziario,   il   fondo   pensione,  al  momento  di  accesso  alla
prestazione,  liquida  l'imposta  sostitutiva di cui alla lettera b),
applicando  un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la
tassazione  equivalente  a  quella  che  sarebbe derivata se il fondo
avesse   subito   la   tassazione   per  maturazione.  Per  le  forme
pensionistiche  complementari  in regime di prestazione definita, per
le  quali  siano  inapplicabili  i  criteri di tassazione di cui alla
lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della
intera prestazione.
  3.  La  disciplina  fiscale  delle  forme  di risparmio individuale
vincolate a finalita' di previdenza e' informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
    a)  definizione  delle caratteristiche con riferimento ai criteri
stabiliti  dal  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124;  in
particolare,  previsione  di  vincoli  all'accantonamento  secondo  i
criteri  fissati  dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n.
124  del  1993,  e  definizione delle condizioni di partecipazione in
termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le
forme  di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del
1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo  n.  124  del  1993;  estensione  della  possibilita'  di
partecipazione  anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o
di impresa;
    b)  assoggettamento  del  risparmio previdenziale tramite i fondi
aperti  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
    c)  fermo  restando  il limite complessivo di importo di cui alla
lettera  a)  del  comma 2, deducibilita' fiscale della contribuzione;
applicazione  alla  gestione e alle prestazioni del regime fiscale di
cui alle lettere b) e c) del comma 2;
    d)  definizione  delle  caratteristiche  delle  polizze  vita con
finalita'  previdenziali,  secondo  i  principi e criteri di cui alla
lettera  a),  e  loro  assoggettamento  al regime fiscale di cui alla
lettera c).
  4.   La   modifica   del   trattamento  fiscale  dei  contratti  di
assicurazione  sulla  vita  e  di  capitalizzazione  e'  informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di
cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
    b)  conferma  dell'attuale  regime  fiscale in tema di detrazione
d'imposta,  prevedendo  eventualmente l'eliminazione del cumulo con i
contributi  volontari,  e  del  trattamento  dei redditi compresi nei
capitali  corrisposti  soltanto  nel  caso  di  contratti  aventi per
oggetto esclusivo prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
    c)  estensione  del  regime  di  cui alla lettera b) ai contratti
aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza  nel  compimento  degli  atti della vita quotidiana a
condizione  che l'impresa assicuratrice non abbia facolta' di recesso
dal contratto;
    d)  previsione,  nel caso di contratti diversi da quelli indicati
alle  lettere  b)  e  c)  cui  non  risulti applicabile la disciplina
prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti
siano  assoggettati,  senza  alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva
con  l'aliquota  prevista  per  la  tassazione  del  risultato  delle
gestioni  personali  di  portafoglio, con applicazione di un apposito
fattore  di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente
a  quella  che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito
la tassazione per maturazione;
    e)  possibilita'  di  prevedere, nel caso di contratti misti, una
disciplina  che  tenga  conto  dei  criteri di tassazione di cui alle
precedenti lettere;
    f)  applicazione  della  nuova  disciplina ai contratti stipulati
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di attuazione del presente comma.
  5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto,
nonche'  delle indennita' e somme indicate nella lettera a) del comma
1  dell'articolo  16  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  tassazione  dei  rendimenti  maturati e degli importi erogati
secondo  i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo,
con  possibilita'  di  prevedere,  in  caso di rapporti di formazione
lavoro  ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un
trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
    b)  previsione  di  una  disciplina transitoria volta a stabilire
l'applicazione   delle   nuove  disposizioni  ai  rendimenti  e  alle
prestazioni  che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
  6.  Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1
puo' altresi' prevedersi:
    a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA)  concernente  la  previdenza  collettiva e individuale, tenendo
conto  della  natura  finanziaria  dell'attivita'  di  gestione,  nel
rispetto delle direttive comunitarie;
    b)  l'armonizzazione  del  trattamento  delle  rendite vitalizie,
prevedendo  per  quelle  aventi  funzione  previdenziale  relative  a
contratti  stipulati  successivamente  alla data di entrata in vigore
dei  decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di
cui alla lettera b) del comma 2;
    c)  l'eventuale  revisione  e  allargamento  delle  modalita'  di
contribuzione  al  Fondo  di  cui al decreto legislativo 16 settembre
1996,  n.  565,  nonche',  relativamente  ai medesimi destinatari del
predetto  decreto  legislativo  n.  565  del  1996,  previsione delle
modalita'  di  istituzione,  adesione  e  contribuzione alle forme di
previdenza  complementare  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124;
    d)  l'introduzione  di  tutte  le modifiche tecniche necessarie a
consentire  la  pienezza  e  semplicita'  di applicazione della nuova
disciplina,   procedendo   in   particolare  a  coordinare  la  nuova
disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
    e)  il  coordinamento  della  nuova disciplina con il testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, introducendo nel citato testo
unico  tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento,
ivi  compresa  la  possibilita',  in  caso di incapienza dell'imposta
dovuta  dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui
all'articolo  13-bis del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per  i
contributi  volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con
tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonche'
con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento
di   fine   rapporto,   e   l'introduzione   della   possibilita'  di
ricomprendere  tra  gli  oneri  deducibili di cui all'articolo 10 del
predetto  testo  unico i contributi previdenziali versati a titolo di
prosecuzione volontaria e di riscatto.
  7.  I  decreti  legislativi di attuazione delle disposizioni recate
dal presente articolo entrano in vigore il 1° giugno 2000. Gli schemi
dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente
all'acquisizione  degli  altri pareri previsti, per l'espressione del
parere   da   parte   delle  competenti  Commissioni  permanenti.  Le
Commissioni   si   esprimono   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore dei
predetti  decreti  legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri
direttivi  previsti  dal  presente  articolo  e  previo  parere delle
Commissioni  parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno
o  piu'  decreti  legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione   delle   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 3:
            - Si riporta il testo degli articoli 10 e 48 del T.U.I.R:
            "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo
          si  deducono,  se  non sono deducibili nella determinazione
          dei singoli redditi che concorrono a formarlo,  i  seguenti
          oneri sostenuti dal contribuente:
             a)  i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
          redditi degli immobili che concorrono a formare il  reddito
          complessivo,  compresi i contributi ai consorzi obbligatori
          per legge o in dipendenza di provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione;  sono  in  ogni  caso esclusi i contributi
          agricoli unificati;
             b) le spese mediche e  quelle  di  assistenza  specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione, sostenute dai soggetti  indicati  nell'art.  3
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.    104. Si considerano
          rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
          per effetto di contributi o di premi  di  assicurazione  da
          lui  versati  e  per  i  quali  non  spetta  la  detrazione
          d'imposta  o  che  non  sono  deducibili  dal  suo  reddito
          complessivo  ne'  dai redditi che concorrono a formarlo; si
          considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
          spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito;
             c)  gli  assegni  periodici  corrisposti  al coniuge, ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
             d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza   di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
             d-bis)  le  somme  restituite  al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
             e) i contributi previdenziali ed  assistenziali  versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni di legge. I contributi di
          cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101,
          sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
             e-bis) i contributi versati  alle  forme  pensionistiche
          complementari previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, dai soggetti di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo  decreto,
          per  un  importo non superiore al 6 per cento, e comunque a
          lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o  d'impresa
          dichiarato;
             f)  le  somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati ad
          adempiere  funzioni  presso  gli  uffici   elettorali,   in
          ottemperanza  alle  disposizioni dell'art.  119 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.   361,  e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
             g)  i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  per  un
          importo   non   superiore   al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato;
             h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte
          per  disposizioni  di  legge  al  conduttore  in  caso   di
          cessazione  della  locazione  di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
             i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
          2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale  per  il
          sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
             l)  le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
          comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
          comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517,  e  all'art.
          3,  comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
          e alle condizioni ivi previsti.
            2. Le spese di cui alla  lettera  b)  del  comma  1  sono
          deducibili anche se sono state sostenute per le persone in-
          dicate nell'art. 433 del codice civile.
            3.  Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1
          sostenuti dalle societa' semplici  di  cui  all'art.  5  si
          deducono  dal  reddito  complessivo  dei singoli soci nella
          stessa proporzione prevista nel medesimo  art.  5  ai  fini
          della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26   ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta  dalle  societa'
          stesse".
            "Art.  48.  (Determinazione   del   reddito   di   lavoro
          dipendente).  1.    Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito da tutte le  somme  e  i  valori  in  genere,  a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto  forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione   al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta anche le somme e i valori in genere,  corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
            2. Non concorrono a formare il reddito:
             a) i contributi previdenziali  e  assistenziali  versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
          complessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal
          datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di
          cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  suc-
          cessive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto
          dall'art.  18,  comma  1, del citato decreto legislativo n.
          124 del 1993; i contributi, diversi  dalle  quote  del  TFR
          destinate  ai  medesimi  fini,  versati dal lavoratore alle
          medesime forme pensionistiche complementari per un  importo
          non  superiore  al  2  per  cento  della retribuzione annua
          complessiva assunta come base per la determinazione del TFR
          e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le
          fonti istitutive di  cui  all'art.  3  del  citato  decreto
          legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni,  prevedano  la  destinazione
          alle  forme  pensionistiche  complementari di quote del TFR
          almeno per un importo  pari  all'ammontare  del  contributo
          versato,  salvo  quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124.  La
          suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte
          istitutiva   sia   costituita  unicamente  da  accordi  tra
          lavoratori; i contributi versati dal lavoratore  dipendente
          ai  sensi  dell'art.  2  della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          eccedenti il massimale contributivo stabilito  dal  decreto
          legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
             b)  le  erogazioni  liberali  concesse  in  occasione di
          festivita' o ricorrenze alla generalita' o a  categorie  di
          dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
          500.000,  nonche'  i  sussidi   occasionali   concessi   in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente  e  quelli  corrisposti  a  dipendenti   vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
             c) le somministrazioni di vitto da parte del  datore  di
          lavoro,  nonche'  quelle  in mense organizzate direttamente
          dal  datore  di  lavoro  o  gestite  da  terzi,   o,   fino
          all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
          prestazioni e le indennita'  sostitutive  corrisposte  agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
             d) le prestazioni di  servizi  di  trasporto  collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti   servizi
          pubblici;
             e)  i  compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
          del comma 1 dell'art. 47;
             f)  le  somme  erogate  dal  datore   di   lavoro   alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 65, con esclusione
          di quelle di assistenza sociale e sanitaria,  e  l'utilizzo
          delle  relative  opere  e servizi da parte dei dipendenti e
          dei soggetti indicati nell'art. 12;
             g)  il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di
          azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441,  ultimo  comma,
          del   codice  civile,  anche  se  emesse  da  societa'  che
          direttamente o indirettamente,  controllano  l'impresa,  ne
          sono  controllate  o sono controllate dalla stessa societa'
          che controlla l'impresa;
             h) le somme trattenute al dipendente per  oneri  di  cui
          all'art.    10  e  alle condizioni ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte delle spese sanitarie di cui allo  stesso  art.  10,
          comma  1,  lettera  b). Gli importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
             i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case
          da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto
          a  cura  di  appositi  organismi   costituiti   all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta.
            3. Ai fini della determinazione in denaro dei  valori  di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si applicano le disposizioni relative  alla  determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se complessivamente di importo non  superiore  nel  periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore al citato limite, lo stesso concorre  interamente
          a formare il reddito.
            4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
             a)  per  gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1,
          lettere a), c) e m),  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,  si  assume  il  30   per   cento   dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri calcolato sulla base del costo  chilometrico  di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il  30
          novembre  di  ciascun  anno e comunicare al Ministero delle
          finanze  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il   31
          dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente;
             b)  in  caso  di concessione di prestiti si assume il 50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al momento
          della concessione del prestito e l'importo degli  interessi
          calcolato   al   tasso   applicato  sugli  stessi.     Tale
          disposizione  non  si  applica  per  i  prestiti  stipulati
          anteriormente  al  1  gennaio  1997,  per  quelli di durata
          inferiore ai dodici mesi concessi,  a  seguito  di  accordi
          aziendali,  dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
          di solidarieta'  o  in  cassa  integrazione  guadagni  o  a
          dipendenti  vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
          1996,  n.  108,  o  ammessi  a  fruire   delle   erogazioni
          pecuniarie  a  ristoro  dei  danni  conseguenti  a  rifiuto
          opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
          dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 18 febbraio 1992, n. 172;
             c)  per  i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
          comodato, si assume la differenza tra la rendita  catastale
          del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le spese inerenti il
          fabbricato  stesso,  comprese  le  utenze  non   a   carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo  di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
          30 per cento della predetta differenza.  Per  i  fabbricati
          che  non  devono  essere  iscritti nel catasto si assume la
          differenza  tra  il  valore   del   canone   di   locazione
          determinato  in  regime vincolistico o, in mancanza, quello
          determinato  in  regime  di  libero   mercato,   e   quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato.
            5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni
          fuori  del  territorio  comunale  concorrono  a  formare il
          reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,  ele-
          vate  a  lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto
          delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di  rimborso
          delle  spese  di  alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di
          alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto
          di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in  caso  di
          rimborso  sia  delle  spese  di  alloggio  che di quelle di
          vitto. In  caso  di  rimborso  analitico  delle  spese  per
          trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio comunale non
          concorrono  a  formare  il  reddito  i  rimborsi  di  spese
          documentate  relative  al vitto, all'alloggio, al viaggio e
          al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche  non
          documentabili,   eventualmente  sostenute  dal  dipendente,
          sempre in occasione di dette  trasferte  o  missioni,  fino
          all'importo  massimo  giornaliero di lire 30.000, elevate a
          lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennita' o  i
          rimborsi   di   spese  per  le  trasferte  nell'ambito  del
          territorio  comunale,  tranne  i  rimborsi  di   spese   di
          trasporto  comprovate da documenti provenienti dal vettore,
          concorrono a formare il reddito.
            6. Le  indennita'  e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste  dalla  legge  o  dal  contratto  collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente della Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento del loro ammontare. Con decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
            7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di trasportodelle  cose,  nonche'  le  spese  e  gli  oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso  dal   contratto   di   locazione   in   dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'.
            8.  Gli  assegni  di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni ad  esse  collegate  concorre  a  formare  il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento.     Qualora  l'indennita'   per   servizi   prestati
          all'estero   comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con
          riferimento   all'attivita'   prestata    nel    territorio
          nazionale,  la riduzione compete solo sulla parte eccedente
          gli   emolumenti   predetti.   L'applicazione   di   questa
          disposizione  esclude  l'applicabilita' di quella di cui al
          comma 5.
            9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del  presente
          articolo  non  concorrono  a  formare  il reddito di lavoro
          dipendente  possono  essere  rivalutati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
            -   Il   decreto   legislativo  n.  124  del  1993  reca:
          "Disciplina delle  forme  pensionistiche  complementari,  a
          norma  dell'art.  3,  comma  1,  lettera v), della legge 23
          ottobre 1992, n.  421"  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, S.O.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 2120 del codice civile:
            "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
          - In  ogni  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato,  il  prestatore  di  lavoro  ha  diritto ad un
          trattamento di fine rapporto. Tale trattamento  si  calcola
          sommando  per  ciascun  anno  di  servizio una quota pari e
          comunque  non  superiore  all'importo  della   retribuzione
          dovuta  per  l'anno  stesso  divisa  per  13,5. La quota e'
          proporzionalmente  ridotta  per  le   frazioni   di   anno,
          computandosi  come mese intero le frazioni di mese uguali o
          superiori a quindici giorni.
            Salvo diversa  previsione  dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo  non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese (2).
            In caso di sospensione della prestazione  di  lavoro  nel
          corso  dell'anno  per una delle cause di cui all'art. 2110,
          nonche' in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la
          quale  sia  prevista  l'integrazione salariale, deve essere
          computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma
          l'equivalente   della  retribuzione  a  cui  il  lavoratore
          avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del
          rapporto di lavoro.
            Il  trattamento  di  cui  al  precedente primo comma, con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura  fissa  e  dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,   accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese  di
          dicembre dell'anno precedente.
            Ai fini dell'applicazione del tasso di  rivalutazione  di
          cui  al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
          dell'indice  ISTAT  e'  quello  risultante  nel   mese   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro  rispetto a quello di
          dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
          superiori a quindici giorni si computano come mese  intero.
            Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio
          presso  lo  stesso  datore  di  lavoro,  puo'  chiedere, in
          costanza di  rapporto  di  lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore  al  70  per  cento  sul  trattamento cui avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta.
            Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i  limiti
          del  10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
          comma, e comunque del 4 per cento  del  numero  totale  dei
          dipendenti.
             La  richiesta  deve essere giustificata dalla necessita'
          di:
             a) eventuali spese sanitarie per  terapie  e  interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
             b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per
          i figli, documentato con atto notarile.
            L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola  volta  nel
          corso  del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto.
            Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione
          e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma  medesima.
            Condizioni  di miglior favore possono essere previste dai
          contratti collettivi o da patti  individuali.  I  contratti
          collettivi  possono altresi' stabilire criteri di priorita'
          per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
            - Il decreto legislativo n. 461 del 1997 reca:  "Riordino
          della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
          redditi diversi, a norma  dell'art.  3,  comma  160,  della
          legge  23  dicembre  1996, n.   662" ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n.  2, S.O.
            - Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10,  13  (come
          da  ultimo  modificato dal decreto legge n. 669 del 1996) e
          14 del decreto legislativo n. 124 del 1993:
            "Art.  7.  (Prestazioni).  -  1.  Le  fonti   costitutive
          definiscono  i  requisiti  di accesso alle prestazioni, nel
          rispetto di quanto disposto ai commi successivi.

            2.  Le  prestazioni  pensionistiche  per  vecchiaia  sono
          consentite  al  compimento dell'eta' pensionabile stabilita
          nel regime obbligatorio di appartenenza con  un  minimo  di
          cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
            3.  Le  prestazioni  pensionistiche  per  anzianita' sono
          consentite  solo  in  caso  di  cessazione   dell'attivita'
          lavorativa  comportante la partecipazione al fondo pensione
          nel concorso del  requisito  di  almeno  quindici  anni  di
          appartenenza  al  fondo  stesso e di un'eta' di non piu' di
          dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento
          di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
          All'atto  della  costituzione   di   forme   pensionistiche
          complementari,  le fonti costitutive definiscono, in deroga
          al requisito di cui al primo  periodo,  la  gradualita'  di
          accesso  alle  prestazioni  di  cui  al  presente  comma in
          ragione dell'anzianita' gia' maturata  dal  lavoratore.  Le
          fonti  costitutive  definiscono  altresi'  i  criteri con i
          quali valutare ai fini del presente comma la posizione  dei
          lavoratori  che si avvalgono della facolta' di cui all'art.
          10, comma 1, lettera a).
            4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno  otto  anni
          siano   accumulati,   ai   sensi  dell'art.  8,  contributi
          consistenti in quote di trattamento di fine rapporto  (TFR)
          puo'  conseguire,  nei limiti e secondo le previsioni delle
          fonti costitutive, una anticipazione  per  eventuali  spese
          sanitarie    per   terapie   ed   interventi   straordinari
          riconosciuti dalle competenti strutture  pubbliche,  ovvero
          per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per
          i  figli,  documentato  con atto notarile, nei limiti della
          quota  della  sua  posizione   individuale   corrispondente
          all'accumulazione  di  quote del TFR di sua pertinenza. Non
          sono ammesse altre  anticipazioni  o  riscatti  diversi  da
          quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).
            5.  L'entita'  delle  prestazioni  e'  determinata  dalle
          scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto  della
          costituzione  di ciascun fondo pensione, secondo criteri di
          corrispettivita' ed  in  conformita'  al  princi'pio  della
          capitalizzazione,  nell'ambito della distinzione fra regimi
          a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di
          cui all'art. 2, comma 2.
            6. Le fonti costitutive possono prevedere:
             a) la facolta' del titolare del diritto di  chiedere  la
          liquidazione  della prestazione pensionistica complementare
          in capitale secondo il valore attuale, per un  importo  non
          superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato;
             b)   l'adeguamento   delle   prestazioni   nel  rispetto
          dell'equilibrio  attuariale  e  finanziario   di   ciascuna
          forma".
            "Art.  9.  (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti con i
          quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
          dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa'  di  gestione  di
          cui   alla  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   ferme   restando    le
          disposizioni  previste  per  la  sollecitazione al pubblico
          risparmio,   possono   istituire    forme    pensionistiche
          complementari  mediante  la costituzione di appositi fondi,
          nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
          6, comma 2.
            2. Detti fondi sono aperti all'adesione  dei  destinatari
          delle  disposizioni  del presente decreto legislativo per i
          quali non sussistano o non operino le fonti  istitutive  di
          cui   all'art.   3,  comma  1,  ovvero  si  determinino  le
          condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non
          sussistano o non operino diverse previsioni in merito  alla
          costituzione  di  fondi  pensione  ai  sensi dei precedenti
          articoli, la facolta' di  adesione  ai  fondi  aperti  puo'
          essere  prevista  anche  dalle  fonti  istitutive  su  base
          contrattuale collettiva.
            3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente
          decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
          trattamento tributario, l'autorizzazione alla  costituzione
          e  all'esercizio  e' rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma
          3, dalla commissione di cui all'art.  16, d'intesa  con  le
          rispettive  Autorita'  di  vigilanza sui soggetti promotori
          dei fondi pensione aperti".
            "Art. 10. (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei
          requisiti di partecipazione).  -  1.  Ove  vengano  meno  i
          requisiti   di   partecipazione  alla  forma  pensionistica
          complementare,  lo  statuto   del   fondo   pensione   deve
          consentire   le   seguenti   opzioni  stabilendone  misure,
          modalita' e termini di esercizio:
             a)  il  trasferimento  presso   altro   fondo   pensione
          complementare,  cui  il lavoratore acceda in relazione alla
          nuova attivita';
             b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art.  9;
             c) il riscatto della posizione individuale.
            2.  Gli  aderenti  ai  fondi  pensione  di cui all'art. 9
          possono trasferire la posizione individuale  corrispondente
          a  quella  indicata  alla  lettera a) del comma 1 presso il
          fondo cui il lavoratore  acceda  in  relazione  alla  nuova
          attivita'.
            3.   Gli   adempimenti   a   carico  del  fondo  pensione
          conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e
          2 debbono essere effettuati entro il termine  di  sei  mesi
          dall'esercizio dell'opzione.
            3-bis.  Le  fonti  istitutive  prevedono per ogni singolo
          iscritto, anche in mancanza  delle  condizioni  di  cui  ai
          commi  precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera
          posizione individuale  dell'iscritto  stesso  presso  altro
          fondo  pensione,  di  cui agli articoli 3 e 9, non prima di
          cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende
          trasferire limitatamente ai primi cinque anni di  vita  del
          fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di
          tre  anni.  La  commissione di vigilanza di cui all'art. 16
          emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte
          dai vari fondi pensione al fine  di  eliminare  distorsioni
          nell'offerta  che possano creare nocumento agli iscritti ai
          fondi.
            3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al  fondo
          pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
          individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1,
          e'  riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia'
          viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.  In  mancanza
          di  tali  soggetti  la  posizione  resta acquisita al fondo
          pensione".
            "Art. 13. (Trattamento tributario dei contributi e  delle
          prestazioni).    - 1. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917,  non  e'  imponibile  la  quota  di  accantonamento
          annuale   del   TFR   destinato   a   forme  pensionistiche
          complementari.
            2. I contributi versati dal datore di lavoro  alle  forme
          pensionistiche  complementari,  diversi dalle quote del TFR
          destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli
          effetti del titolo  I,  capo  VI,  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi  di cui al comma 1 per un importo non
          superiore, per ciascun dipendente, al  2  per  cento  della
          retribuzione  annua  complessiva  assunta  come base per la
          determinazione del TFR e comunque a lire 2  milioni  e  500
          mila.  La  deduzione  e'  ammessa a condizione che le fonti
          istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle
          forme  pensionistiche complementari di quote del TFR almeno
          per un importo pari all'ammontare del  contributo  erogato.
            3. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n.    917,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
             a)  nel  comma  2,  la  lettera  a)  e' sostituita dalla
          seguente:
             "a) i contributi versati dal  datore  di  lavoro  o  dal
          lavoratore  ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente fine
          assistenziale in conformita' a disposizioni  di  legge,  di
          contratto   o   di   accordo  o  regolamento  aziendale;  i
          contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
          enti o casse aventi esclusivamente  fine  previdenziale  in
          conformita',  a disposizioni di legge; i contributi versati
          dal   datore   di   lavoro   alle   forme    pensionistiche
          complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  i
          contributi,  diversi  dalle  quote  del  TFR  destinate  ai
          medesimi  fini,  versati dal lavoratore alle medesime forme
          pensionistiche complementari per un importo  non  superiore
          al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta
          come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2
          milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di
          cui  all'art.  3  del  citato decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          prevedano   la   destinazione   alle  forme  pensionistiche
          complementari di quote del TFR almeno per un  importo  pari
          all'ammontare   del   contributo   versato;   la   suddetta
          condizione  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la  fonte
          istitutiva   sia   costituita  unicamente  da  accordi  tra
          lavoratori";
             b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
              "8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
          dell'art.   47 sono deducibili i  contributi  versati  alle
          forme  pensionistiche  complementari  previste  dal decreto
          legislativo  21  aprile  1993,  n.     124,  e   successive
          modificazioni  ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle
          cooperative di produzione  e  lavoro  per  un  importo  non
          superiore  al  6  per  cento,  e comunque a lire 5 milioni,
          dell'imponibile  rilevante  ai  fini  della   contribuzione
          previdenza obbligatoria".
            4.  All'art.  10,  comma 1, del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  la  lettera  e)  e'
          inserita la seguente:
             "e-bis)  i  contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari previste dal decreto  legislativo  21  aprile
          1993,  n.  124, e successive modificazioni ed integrazioni,
          dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  del
          medesimo  decreto,  per  un  importo non superiore al 6 per
          cento,  e  comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro
          autonomo o d'impresa dichiarato".
            5.  Con  legge  finanziaria  possono  essere  annualmente
          adeguati  gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e
          4.
            6. Ai sensi e agli effetti del titolo  I,  capo  VI,  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e'
          deducibile un importo non superiore al 3  per  cento  delle
          quote  di  accantonamento annuale del TFR destinate a forme
          pensionistiche  complementari.  Tale  importo  deve  essere
          accantonato   in   una   speciale  riserva,  designata  con
          riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a
          formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia
          utilizzata per scopi diversi  dalla  copertura  di  perdite
          dell'esercizio.    Nel  caso  di passaggio a capitale della
          riserva si applica l'art.   44, comma 2,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Nel
          caso  di  esercizio  in  perdita  la  deduzione puo' essere
          effettuata  negli  esercizi  successivi  ma  non  oltre  il
          quinto,  fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
          maturato.
            7. All'art. 47, comma 1, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  la  lettera  h)  e'
          inserita la seguente:
             "h-bis) le prestazioni  comunque  erogate  in  forma  di
          trattamento  periodico  ai sensi del decreto legislativo 21
          aprile  1993,  n.  124,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni;"
            8. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n.    917,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
             "7-bis.  Le prestazioni periodiche indicate alla lettera
          h-bis) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono  reddito  per
          l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".
            9.  Le  prestazioni  in  forma  di capitale, per la parte
          consentita, e i riscatti  di  cui  all'art.  10,  comma  1,
          lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
          lettere  a)  e  b-bis), sono comunque soggetti a tassazione
          separata ai sensi dell'art. 16, comma 1,  lettera  a),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni. Si
          applica il comma 3 del medesimo art. 16  e  le  prestazioni
          stesse   sono   imponibili  per  il  loro  ammontare  netto
          complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui
          al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e succes-
          sive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione
          annuale  ivi  prevista  proporzionalmente  alle  quote   di
          accantonamento   annuale   del  TFR  destinato  alla  forma
          pensionistica complementare e l'ammontare  della  riduzione
          stessa applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al
          rapporto  fra  quota  destinata  alla  forma  pensionistica
          complementare e quota di  accantonamento.  Si  applicano  i
          commi   2,   5  e  6  del  citato  art.  17,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
            10. Le prestazioni in forma di  capitale,  per  la  parte
          consentita,  e  i  riscatti  di  cui  all'art. 10, comma 1,
          lettera c), erogato ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai
          sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del  citato  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Si applica il
          comma 3 dell'art. 16 del medesimo testo unico.
            11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
          dai fondi pensione al momento della conversione in  rendita
          del  montante  dei  contributi  versati,  l'imposta  di cui
          all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A  alla  legge
          29  ottobre  1961,  n.  1216, e successive modificazioni ed
          integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1  per  cento.
            12.  Le  convenzioni  con  le imprese assicurative di cui
          all'art.   6,  comma  1,  lettera  b),  non  sono  soggette
          all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
            13.   Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche complementari  sono  esenti  da  ogni  onere
          fiscale,  a  condizione  che  avvengano  a  favore di forme
          pensionistiche  complementari  disciplinate  dal   presente
          decreto legislativo.
            14.   I   fondi   pensione  comunicano  annualmente  alla
          commissione di vigilanza di  cui  all'art.  16  l'ammontare
          della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
          quote  di  contribuzione  a  carico dei datori di lavoro, a
          carico dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di  TFR.
          Le  risultanze  di  tali  elementi informativi sono, con la
          stessa  cadenza,  trasmesse  alle   Amministrazioni   delle
          finanze,  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale".
            "Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione). -  1.  I
          fondi  pensione  di cui all'art. 1 sono soggetti ad imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di
          lire 10 milioni, ridotta a  lire  5  milioni  per  i  primi
          cinque  periodi  d'imposta  dalla  data di costituzione del
          fondo. Le ritenute operate sui redditi di  capitale  e  sui
          redditi  diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo
          d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta  le  ritenute
          operate  sui  redditi  di  capitale  e  sui redditi diversi
          percepiti dalle imprese assicurative nella gestione,  anche
          con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione
          mediante le convenzioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera
          b).
            2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione
          di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di
          ciascun  anno.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni dell'art. 9, comma 4,  della  legge  23  marzo
          1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
            3.  Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
          aprile 1993, sia direttamente investito in  beni  immobili,
          l'imposta  sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a
          quando non si saranno adeguati  alle  disposizioni  di  cui
          all'art.  6,  nella  misura  dello  0,50 per cento del loro
          valore corrente, determinato secondo i criteri di cui  alla
          legge  25  gennaio  1994,  n.  86, calcolato come media dei
          valori risultanti dai prospetti  periodici  previsti  dalla
          legge citata.
            4.  Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai
          fondi  pensione  di  cui  al  comma  3,  si  applicano   le
          disposizioni del comma 2.
            5.   Le   operazioni   di  costituzione,  trasformazione,
          scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono  soggette
          all'imposta  di  registro  nella  misura  fissa  di lire un
          milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e  catastale
          nella   misura  fissa  di  lire  un  milione  per  ciascuna
          imposta".
            - Si riporta l'art. 1 della  tar.  All.  A  annessa  alla
          legge  n.  1216 del 1961:   Ramo di specie di assicurazione
          Art.  della  tariffa  Indicazione  dei  contratti   Imposta
          proporzionale
              per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni
           addizionale Norme per la liquidazione
           dell'imposta  Assicurazioni  sulla  vita  e  con tratti di
          capitalizzazione 1 A) Assicurazioni sulla vita di qualunque
          specie e contratti di capitalizzazione
                   B) Assicurazioni sulla vita e contratti di
                             capitalizzazione per
          forme  di  previdenza  costituite  per   legge,   contratto
          collettivo  di  lavoro o regolamneto aziendale, sulla parte
          del  premio  afferente  alle  prestazioni  di  legge,   del
          contratto collettivo o del regolamento aziendale 2,50
          2,50 L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art.
          4 della legge
            -  Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera a),
          del T.U.I.R.:
            "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica
          separatamente sui seguenti redditi:
             a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
          codice  civile  e indennita' equipollenti, comunque denomi-
          nate,  commisurate  alla  durata  dei  rapporti  di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art. 2122 del codice civile; altre indennita'  e  somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e i valori comunque percepiti, al netto delle spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni  relativi  alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
             (omissis)".
            -  Si riporta il testo dell'art. 47, comma 1, lettere a),
          d), g) del T.U.I.R., richiamati all'art.  16  del  medesimo
          T.U.:
            "Art.   47.   (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). 1.   Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
             a)  i  compensi  percepiti,  entro  i  limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca;
             (omissis);
             d)  le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222,  nonche'  le congrue e i supplementi di congrua di cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343;
             (omissis);
             g)  le  indennita'  di  cui  all'art.  1  della legge 31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del Parlamento europeo e le indennita', comunque denomi-
          nate, percepite per le cariche elettive e per  le  funzioni
          di  cui  agli  articoli 114 e 135 della Costituzione e alla
          legge 27 dicembre  1985,  n.  816,  nonche'  i  conseguenti
          assegni  vitalizi  percepiti in dipendenza dalla cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica;
             (omissis)".
            -  Si  riportano  gli  articoli  2122  e  2125 del codice
          civile, richiamati all'art. 16 del T.U.I.R.:
            "Art. 2122 (Indennita' in caso di morte). -  In  caso  di
          morte  del  prestatore  di  lavoro,  le indennita' indicate
          dagli  articoli  2118  e  2120  devono  corrispondersi   al
          coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di
          lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro
          il secondo grado.
            La  ripartizione  delle  indennita', se non vi e' accordo
          tra gli aventi diritto, deve farsi secondo  il  bisogno  di
          ciascuno.
            In  mancanza  delle  persone indicate nel primo comma, le
          indennita'  sono  attribuite   secondo   le   norme   della
          successione legittima.
            E'  nullo  ogni patto anteriore alla morte del prestatore
          di lavoro circa  l'attribuzione  e  la  ripartizione  delle
          indennita'".
            "Art.  2125 (Patto di non concorrenza). - Il patto con il
          quale  si  limita   lo   svolgimento   dell'attivita'   del
          prestatore   di   lavoro,  per  il  tempo  successivo  alla
          cessazione del contratto, e' nullo se non risulta  da  atto
          scritto,  se  non e' pattuito un corrispettivo a favore del
          prestatore di lavoro e se il vincolo non e' contenuto entro
          determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
            La durata del vincolo non puo' essere superiore a  cinque
          anni,  se  si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri
          casi. Se e' pattuita una durata maggiore,  essa  si  riduce
          nella misura suindicata".
            -   Il   decreto   legislativo  n.  565  del  1996  reca:
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  33,
          della  legge  8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino
          della disciplina della gestione ''Mutualita' pensioni''  di
          cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389" ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.
            -  L'art.  13-bis  del  T.U.I.R.  e' riportato nella nota
          all'art. 25.
            - Si riporta il testo dell'art. 10 del T.U.I.R.:
            "Art.  10.  (Oneri  deducibili).   -   1.   Dal   reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
             a)  i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
          redditi degli immobili che concorrono a formare il  reddito
          complessivo,  compresi i contributi ai consorzi obbligatori
          per legge o in dipendenza di provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione;  sono  in  ogni  caso esclusi i contributi
          agricoli unificati;
             b) le spese mediche e  quelle  di  assistenza  specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione, sostenute dai soggetti  indicati  nell'art.  3
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.    104. Si considerano
          rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
          per effetto di contributi o di premi  di  assicurazione  da
          lui  versati  e  per  i  quali  non  spetta  la  detrazione
          d'imposta  o  che  non  sono  deducibili  dal  suo  reddito
          complessivo  ne'  dai redditi che concorrono a formarlo; si

          considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
          spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito;
             c)  gli  assegni  periodici  corrisposti  al coniuge, ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
             d)   gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
             d-bis) le somme restituite  al  soggetto  erogatore,  se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
             e)  i  contributi previdenziali ed assistenziali versati
          in ottemperanza a disposizioni di legge.  I  contributi  di
          cui  all'art.  30,  com-ma  2, della legge 8 marzo 1989, n.
          101, sono deducibili  alle  condizioni  e  nei  limiti  ivi
          stabiliti;
             e-bis)  i  contributi  versati alle forme pensionistiche
          complementari previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e
          successive modificazioni ed integrazioni, dai  soggetti  di
          cui  all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto,
          per un importo non superiore al 6 per cento, e  comunque  a
          lire  5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa
          dichiarato;
             f) le  somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza alle disposizioni dell'art.   119 del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
             g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati  in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'art.  28  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
          importo  non  superiore  al  2  per   cento   del   reddito
          complessivo dichiarato;
             h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte
          per   disposizioni  di  legge  al  conduttore  in  caso  di
          cessazione della locazione di immobili  urbani  adibiti  ad
          usi diversi da quello di abitazione;
             i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
          2  milioni  di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
          sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
             l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.  29,
          comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
          comma  1,  della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art.
          3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei  limiti
          e alle condizioni ivi previsti.
            2.  Le  spese  di  cui  alla  lettera b) del comma 1 sono
          deducibili anche se sono state sostenute per le persone in-
          dicate nell'art. 433 del codice civile.
            3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma  1
          sostenuti  dalle  societa'  semplici  di  cui all'art. 5 si
          deducono dal reddito complessivo  dei  singoli  soci  nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione  e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta  dalle   societa'
          stesse".