ART. 31.
           (Autorizzazione ad accedere alle conservatorie
                 dei pubblici registri immobiliari).

   1.  L'autorizzazione  di cui all'articolo 17, comma 8, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici
registri immobiliari, con facolta' di prendere visione gratuita degli
atti  riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica
nonche'  di  ottenere  gratuitamente  le  relative certificazioni, e'
estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
 
          Note all'art. 31:
            - Si riporta il comma 8 dell'art. 17 della legge  n.  413
          del 1991:
            "8.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dall'art.  11 del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  151,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  202, i
          concessionari del servizio di riscossione dei tributi  sono
          autorizzati  ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e
          centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie
          dei pubblici  registri  immobiliari  e  mobiliari  ed  alle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          con facolta' di prendere visione gratuitamente  degli  atti
          riguardanti  i contribuenti per i quali si procede ai sensi
          del presente articolo nonche' di ottenere gratuitamente  le
          relative  certificazioni.  Entro  il 1 marzo 1992 sono ema-
          nate, con decreto  del  Ministro  delle  finanze  ai  sensi
          dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, le
          disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto
          dal presente  articolo;  il  decreto  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge n.
          151 del 1991, convertito con modificazioni dalla  legge  n.
          202 del 1991:
            "Art.  11. - 1. Se piu' soggetti sono solidalmente tenuti
          al pagamento delle  tasse,  delle  imposte  indirette,  dei
          tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai
          sensi  degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.  43,  la
          cartella  di  pagamento  e'  notificata  soltanto  al primo
          intestatario della partita iscritta  a  ruolo;  a  ciascuno
          degli  altri  soggetti  tenuti in solido, il concessionario
          della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo  invia
          una   comunicazione  informandolo  del  contenuto  e  della
          notifica della cartella con l'avvertenza che,  in  caso  di
          mancato pagamento alla scadenza di rata, sara' iniziata nei
          suoi  confronti  la  procedura di cui al titolo secondo del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602; prima di iniziare tale procedura il concessionario
          deve altresi' notificare l'avviso di mora di  cui  all'art.
          46 del decreto n. 602 del 1973.
            2.   Se   i   soggetti   iscritti  a  ruolo  solidalmente
          responsabili del pagamento sono in numero superiore a  tre,
          i  termini  di  cui  agli  articoli  75 e 77 del decreto 28
          gennaio 1988, n. 43, sono elevati  di  due  mesi  per  ogni
          soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.
            3. (Omissis).
            4.   I  termini  di  cui  all'art.  39  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.   43,
          riguardanti  la  resa  del conto giudiziale per l'esercizio
          finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.
            4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero
          delle finanze, sentito l'ufficio competente, puo' disporre,
          in tutto o in parte, la sospensione della  riscossione  dei
          ruoli  formati  ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 43, nonche' dei relativi avvisi di mora, fino alla
          data  di  pubblicazione  della  sentenza  della commissione
          tributaria   provinciale,   con   provvedimento    motivato
          notificato   al   concessionario   e  al  contribuente.  La
          sospensione puo' essere revocata  ove  sopravvenga  fondato
          pericolo per la riscossione.
            5. (Abrogato).
            6.  I  provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti
          di finanza a favore dei concessionari del  servizio  e  dei
          commissari   governativi   delegati  provvisoriamente  alla
          riscossione per i compensi loro spettanti per  le  esazioni
          delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno
          1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'art.  6,
          comma  6,  decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,
          assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.
          Gli  intendenti  di finanza emetteranno appositi decreti di
          annullamento  dei  crediti  a  norma  dell'art.   267   del
          regolamento  per  l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato, approvato  con  R.D.  23
          maggio  1924,  n.  827.  La  relativa regolazione contabile
          viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo  6910
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle finanze
          utilizzando le somme appositamente impegnate  sul  predetto
          capitolo   nell'esercizio   1990,  mediante  versamenti  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
            6-bis.  I  concessionari  del  Servizio  centrale   della
          riscossione   sono  autorizzati  a  collegarsi  al  sistema
          informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del
          Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari  o  in
          modo  diretto,  per  acquisire  le  informazioni  utili  al
          fruttuoso  esperimento  degli  atti esecutivi nei confronti
          dei contribuenti. I collegamenti devono altresi' consentire
          all'Amministrazione  finanziaria  di   disporre   in   modo
          tempestivo   dei   dati   relativi  ai  versamenti  diretti
          effettuati  dai  contribuenti   ed   alla   situazione   di
          riscossione degli articoli di ruolo."
            -  L'art.  17  della  legge  n. 400 del 1988 e' riportato
          nella nota all'art. 13.