ART. 31. (Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari). 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facolta' di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, e' estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
Note all'art. 31: - Si riporta il comma 8 dell'art. 17 della legge n. 413 del 1991: "8. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facolta' di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1 marzo 1992 sono ema- nate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 151 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 202 del 1991: "Art. 11. - 1. Se piu' soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento e' notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sara' iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora di cui all'art. 46 del decreto n. 602 del 1973. 2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo. 3. (Omissis). 4. I termini di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi. 4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, puo' disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione puo' essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. 5. (Abrogato). 6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'art. 6, comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'art. 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata. 6-bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresi' consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo." - L'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e' riportato nella nota all'art. 13.