ART. 37.
                        (Entrata in vigore).

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 maggio 1999


                           SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze

                                  Visto, il Guardasigilli: Diliberto