ART. 4.
            (Disposizioni in materia di IVA relativamente
             alle operazioni creditizie e finanziarie).

   1.  All'articolo  4,  comma  1, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  " Agli effetti
dell'imposta   sul   valore  aggiunto  le  operazioni  dipendenti  da
contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita
a  termine  di  titoli  o  valuta,  si  intendono  unitariamente come
prestazioni  di  servizi di finanziamento, aventi per base imponibile
la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti ".
 
          Note all'art. 4:
            -  Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 146 del
          1998, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 4. (Disposizioni in materia di imposta  sul  valore
          aggiunto   relativamente   alle   operazioni  creditizie  e
          finanziarie). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma
          1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, si
          applicano anche alle  operazioni  effettuate  anteriormente
          alla  data di entrata in vigore della predetta legge.  Agli
          effetti dell'imposta  sul  valore  aggiunto  le  operazioni
          dipendenti   da   contratti   pronti  contro  termine,  che
          prevedono l'obbligo di rivendita  a  termine  di  titoli  o
          valuta,  si  intendono  unitariamente  come  prestazioni di
          servizi di finanziamento, aventi  per  base  imponibile  la
          differenza  tra  il  corrispettivo  a  termine  e  quello a
          pronti. Resta fermo in ogni  caso  il  trattamento  fiscale
          gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia'
          pagate  ne'  e' consentita la variazione di cui all'art. 26
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633".
            -  L'art.  26 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 633 del 1972 e' riportato nella nota all'art. 6.
            - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n.  28  del
          1997,   recante   "Norme  di  recepimento  della  direttiva
          95/7/CE, concernente semplificazioni in  materia  d'imposta
          sul  valore  aggiunto  sui  traffici  internazionali,  e di
          adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa
          ai contratti bancari e finanziari":
            "Art. 4 (Adeguamento della  disciplina  delle  operazioni
          creditizie  e  finanziarie  esenti  dall'imposta sul valore
          aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della  Repubblica
          26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
             a) all'art. 3,  secondo  comma,  il  primo  periodo  del
          numero 3) e' sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro
          e  di  titoli  non  rappresentativi  di  merci, comprese le
          operazioni finanziarie mediante la  negoziazione,  anche  a
          titolo  di  cessione  pro-soluto,  di  crediti,  cambiali o
          assegni.";
             b) all'art. 10, primo comma, il numero 1) e'  sostituito
          dal seguente:
             "1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e  la  negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di  fideiussioni  e  di  altre  garanzie  e  la gestione di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, rel-
          ative  a  depositi  di  fondi,  conti  correnti, pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali,  ad  eccezione  del  recupero  di  crediti; la
          gestione di fondi comuni di investimento, le  dilazioni  di
          pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta".
            La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
          inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi
          della  Repubblica  italiana.    E' fatto obbligo a chiunque
          spetti di osservarla e di farla osservare come legge  dello
          Stato".