ART. 4. (Disposizioni in materia di IVA relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie). 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti ".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 146 del 1998, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". - L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' riportato nella nota all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 28 del 1997, recante "Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari": "Art. 4 (Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) e' sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni."; b) all'art. 10, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, rel- ative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".