Art. 6
             (Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

  1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito
delle attivita' di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma
1, lettera c, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
    a)  effettuate  da  societa' facenti parte del gruppo bancario di
cui  all'articolo  60  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  ivi  incluse  le  societa'  strumentali di cui all'articolo 59,
comma  1,  lettera c), del predetto decreto legislativo, a condizione
che l'attivita' di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei
confronti delle societa' del gruppo medesimo;
    b)  effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa' cooperative
con  funzioni  consortili,  costituiti  tra banche, nei confronti dei
consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano
attivita'  esclusivamente  nei  confronti  delle banche consorziate o
socie  e  che  i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai
consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse.
  2.  L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni
di  servizi  ivi  richiamate  rese  esclusivamente  alle societa' del
gruppo  bancario da parte di societa' strumentali il cui capitale sia
interamente  posseduto dalla controllante estera della banca italiana
capogruppo  ovvero da tale controllante e da altre societa' da questa
controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti
indicati  nel  periodo  precedente abbiano la sede legale nell'Unione
europea.  Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359,
primo comma, numero l), del codice civile.
  3.  L'esenzione  prevista  al  comma  1  si  applica  altresi' alle
prestazioni di servizi ivi indicate rese:
    a)  a  societa'  del  gruppo  assicurativo  da altra societa' del
gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice  civile,  a condizione che l'attivita' di carattere ausiliario
sia  svolta  esclusivamente  nei  confronti delle societa' del gruppo
medesimo;
    b)  da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera a)
nei  confronti  delle  societa'  stesse  a  condizione che i consorzi
medesimi   svolgano  attivita'  esclusivamente  nei  confronti  delle
societa'  consorziate  e  che  i  corrispettivi  da  queste dovuti ai
consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse;
    c)  a  societa'  del  gruppo  il  cui  volume di affari dell'anno
precedente  sia  costituito  per  oltre il 90 per cento da operazioni
esenti  ai  sensi  dell'articolo  10 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, da altra societa' facente parte
del  gruppo  medesimo.  La  disposizione  si applica a condizione che
l'attivita'  di  carattere  ausiliario  sia  svolta  da  quest'ultima
societa' esclusivamente nei confronti delle societa' del gruppo e che
l'ammontare  globale  dei  volumi di affari delle societa' del gruppo
dell'anno  precedente  sia  costituito  per  oltre il 90 per cento da
operazioni  esenti.  Agli  effetti  della  presente  disposizione  si
considerano   facenti   parte   dello   stesso   gruppo  la  societa'
controllante  e  le  societa'  controllate  dalla stessa ai sensi del
primo  comma,  numero  l), e del secondo comma dell'articolo 2359 del
codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente.
  4.  Per  i  soggetti  di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti
alla  data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano
anche  soggetti  diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al
31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti
delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al
50 per cento del volume di affari.
  5.  All'articolo  2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti
soggetti  all'imposta  di  bollo,  annessa  al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
dopo la nota 2-bis e' aggiunta la seguente:
    "2-ter.  Contratti  relativi  ad  utenze  di  servizi di pubblica
utilita'  a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di
copie  e  di  fogli  che  lo  compongono  o  di  linee effettivamente
utilizzate  per  la  scrittura  a  mezzo stampa o con tabulati, mezzi
meccanici e simili, lire 20.000".
  6.  All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti
soggetti  all'imposta  di  bollo,  annessa  al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
da  ultimo  modificato  dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n.
146,  nel  comma  1,  concernente  fatture,  note  e  altri documenti
similari,  il  primo  periodo  del numero 2 della colonna relativa al
modo  di  pagamento  e'  sostituito  dal seguente: " Per le quietanze
relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di
spesa  dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento
dell'emissione degli stessi ".
  7.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  74,  primo  comma,  lettera  c),  e  successive
modificazioni,  le  parole:  "  53  per cento " sono sostituite dalle
seguenti: " 60 per cento ");
    b)  nella  tabella A, parte II, dopo il numero 12) e' inserito il
seguente:  " 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 12.07) ";
    c)  nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) e' inserito il
seguente:  "  38-bis)  piante  allo  stato  vegetativo,  di basilico,
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ";
    d) nella tabella B, la lettera d) e' soppressa.
  8.  Le  forniture  di  suture chirurgiche di cui alla voce doganale
30.06.10  della  nomenclatura  comune  della vigente tariffa doganale
sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.
  9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e
10,  resta  fermo  il  trattamento fiscale gia' applicato e non si fa
luogo  a  rimborsi  d'imposta  ne  e' consentita la variazione di cui
all'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
  10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto
legislativo  19  settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese
tra  quelle  sanitarie  di  cui  al  numero  18) dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  11.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2000, per tutti gli spettacoli
cinematografici  e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo
fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA e' fissata nella misura
del 10 per cento.
  12.  Nell'ipotesi  di  locazione  finanziaria  di immobili non deve
intendersi  compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
l'ammontare   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  rimborsata  al
concedente dal locatario.
  13.  Le  somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi
dai  comuni  fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla
predetta  data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA.
Non  costituiscono,  altresi', corrispettivi agli effetti dell'IVA le
somme  dovute  ai  comuni  per il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente
alla  stessa,  anche  qualora  detti  enti  abbiano  adottato  in via
sperimentale  il  pagamento  del  servizio  con  la tariffa, ai sensi
dell'articolo  31,  comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
  14.  Al  fine  di  agevolare  l'assolvimento, da parte degli enti e
delle  imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti
e  di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del
modello  unico  di  dichiarazione  ambientale  di  cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato
nel  supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14
aprile  1999,  e'  prorogato,  per le dichiarazioni da presentare con
riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.
  15.  I  prodotti  alimentari non piu' commercializzati o non idonei
alla  commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di
etichettatura,  di  peso  o  per  altri  motivi  similari nonche' per
prossimita'  della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti
indicati  nell'articolo  10,  numero  12), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso
i  luoghi  di  esercizio  dell'impresa, si considerano distrutti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
 
          Note all'art. 6:
            -   Si  riportano  gli  articoli  59  e  60  del  decreto
          legislativo n.  385 del 1993:
            "Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente  capo:
             a)  il  controllo  sussiste  nei casi previsti dall'art.
          2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si  applica
          l'art. 23, comma 2;
             b)  per  "societa' finanziarie" si intendono le societa'
          che esercitano, in via esclusiva o prevalente:  l'attivita'
          di  assunzione  di partecipazioni aventi le caratteristiche
          indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere
          del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art.  1,
          comma  2,  lettera  f),  numeri  da 2 a 12; altre attivita'
          finanziarie previste ai sensi del numero 15 della  medesima
          lettera;
              c)  per "societa' strumentali" si intendono le societa'
          che esercitano, in via esclusiva  o  prevalente,  attivita'
          che   hanno   carattere   ausiliario  dell'attivita'  delle
          societa'  del  gruppo,  comprese  quelle  di  gestione   di
          immobili e di servizi anche informatici".
            "Art.  60  (Composizione).  -  1.  Il  gruppo bancario e'
          composto alternativamente:
             a) dalla banca  italiana  capogruppo  e  dalle  societa'
          bancarie,  finanziarie e strumentali da questa controllate;
             b)  dalla  societa'  finanziaria  capogruppo   e   dalle
          societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da questa
          controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia  rilevanza
          la  componente  bancaria,  secondo  quanto  stabilito dalla
          Banca d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del
          CICR".
            - Si riporta l'art. 2359 del codice civile:
            "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
             1)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
             2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di  voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
             3) le societa' che sono  sotto  influenza  dominante  di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e  2)  del  primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono   considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei voti, ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
            - Si riporta l'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972:
            "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono  esenti
          dall'imposta:
             1)  le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte  dei  concedenti  e  le  operazioni di finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie  di  crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
          di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, rel-
          ative a  depositi  di  fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,   crediti   e   ad   assegni   o  altri  effetti


          commerciali,  ad  eccezione  del  recupero  di  crediti; la
          gestione di fondi comuni di investimento, le  dilazioni  di
          pagamento  e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
             2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione  e
          di vitalizio;
             3)  le  operazioni relative a valute estere aventi corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio;
             4)  le  operazioni,  relative  ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;  le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e   le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori mobiliari e a strumenti  finanziari  i  contratti  a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative opzioni, comunque regolati; i contratti a  termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione di tassi di interesse, di tassi  di  cambio  o  di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute, su tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,
          comunque regolate;
             5)  le operazioni relative alla riscossione dei tributi,
          comprese  quelle  relative   ai   versamenti   di   imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti  di
          credito;
             6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle
          lotterie  nazionali,  nonche' quelle relative all'esercizio
          dei totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  decreto
          ministeriale  16  novembre  1955, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo   1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,  ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giuocate;
             7)  le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
             8) le locazioni non finanziarie e gli affitti,  relative
          cessioni,  risoluzioni  e  proroghe,  di  terreni e aziende
          agricole, di aree diverse da quelle destinate a  parcheggio
          di  veicoli,  per  le  quali  gli strumenti urbanistici non
          prevedono la destinazione edificatoria,  ed  i  fabbricati,
          comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
          destinati  durevolmente al servizio degli immobili locati e
          affittati, esclusi  quelli  strumentali  che  per  le  loro
          caratteristiche    non   sono   suscettibili   di   diversa
          utilizzazione   senza   radicali  trasformazioni  e  quelli
          destinati ad uso di civile abitazione locati dalle  imprese
          che li hanno costruiti per la vendita;
             8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati,  o  di porzioni di
          fabbricato,  a  destinazione   abitativa,   effettuate   da
          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
          dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite  imprese
          appaltatrici,  gli  interventi  di cui all'art.   31, primo
          comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,  n.
          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
          predetti fabbricati o delle predette porzioni;
             9)   le   prestazioni   di   mandato,    mediazione    e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da 1 a 7, nonche' quelle relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione a rapporti di cui  siano  parti  la
          Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  cambi  o le banche
          agenti ai sensi dell'art. 4,  ultimo  comma,  del  presente
          decreto;
             10) (soppresso);
             11)  le  cessioni  di  oro  in  lingotti,  pani, verghe,
          bottoni, granuli;
             12) le cessioni di cui al n. 4)  dell'art.  2  fatte  ad
          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
             13) le cessioni di cui al n. 4)  dell'art.  2  a  favore
          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
             14)   prestazioni   di   trasporto   urbano  di  persone
          effettuate mediante veicoli da  piazza  o  altri  mezzi  di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo, lacuale, fluviale  e  lagunare.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
             15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti  con
          veicoli   all'uopo   equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da ONLUS;
             16) le prestazioni relative ai servizi postali;
             17) (soppresso);
             18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura   e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e suc-
          cessive  modificazioni,  ovvero individuate con decreto del
          Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  delle
          finanze;
              19)  le  prestazioni  di  ricovero  e cura rese da enti
          ospedalieri o da cliniche  e  case  di  cura  convenzionate
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione  di
          medicinali,   presi'di   sanitari   e   vitto,  nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
             20)  le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla fornitura di libri e  materiali  didattici,  ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti o funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
             21)  le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine,  montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
          la gioventu' di cui alla  legge  21  marzo  1958,  n.  326,
          comprese   le   somministrazioni   di  vitto,  indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie;
             22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche
          e  simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
          pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,  giardini
          botanici e zoologici e simili;
             23)  le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente;
             24) le cessioni di organi, sangue e  latte  umani  e  di
          plasma sanguigno;
             25) (soppresso);
             26) (soppresso);
             27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
             27-bis)  i  canoni  dovuti  da  imprese  pubbliche,  ivi
          comprese  le  aziende  municipalizzate,   o   private   per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di  impianti,  comprese  le  discariche,   destinati   allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
            27-ter) le  prestazioni  socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza pubblica, previste all'art. 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  o  da  enti  aventi finalita' di
          assistenza sociale e da ONLUS direttamente;
             27-quater) le prestazioni delle  compagnie  barracellari
          di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
             27-quinquies)  le  cessioni  che  hanno per oggetto beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2".
             - Si riportano gli  articoli    2  e  13  della  tariffa
          annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 642
          del 1972, come modificati  dalla  presente  legge:    "Art.
          Indicazione degli atti
          soggetti ad imposta Imposte dovute Modo di pagamento
          Note  Fisse Proporzionali 2 1. Scritture private contenenti
          convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le  quali
          si  creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si
          documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni,
          constatazioni e inventari destinati  a  far  prova  fra  le
          parti  che  li  hanno sottoscritti: per ogni foglio  20.000
          1. Carta bollata, marche o bollo a  punzone  1.  In  questo
          articolo sono comprese:
           a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
           b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai
          predetti  magazzini  e  dai  depositi  franchi rilasciati a
          favore di terzi.   2. L'imposta e' dovuta anche se la fede
          di  deposito  serve  quale  documento  per   l'assolvimento
          dell'I.V.A.    2-bis. Contratti relativi alle operazioni e
          servizi bancari e finanziari  e  contratti  di  credito  al
          consumo,  previsti  dal titolo VI del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi  di
          investimento    posti   in   essere   dalle   societa'   di
          intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa'  fiduciarie
          e  dagli  altri  intermediari  finanziari di cui al decreto
          legislativo 23 luglio 1996, n. 415:   per  ogni  contratto,
          indipendentemente  dal numero degli esemplari o copie, lire
          20.000.   2-ter. Contratti relativi ad utenze  di  servizi
          di   pubblica   utilita'   a   rete:  per  ogni  contratto,
          indipendentemente dal numero di copie e  di  fogli  che  lo
          compongono  o  di  linee  effettivamente  utilizzate per la
          scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici  e
          simili, lire 20.000".  " Art.  Indicazione degli atti
           soggetti ad imposta Imposte dovute Modo di pagamento
          Note  Fisse  Proporzionali  13  1.  Fatture,  note, conti e
          simili documenti, recanti addebitamenti  o  accreditamenti,
          anche  non  sottoscritti,  ma  spediti  o  consegnati  pure
          tramite  terzi;  ricevute  e   quietanze   rilasciate   dal
          creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o
          parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare
          2.500  1. Marche o bollo a punzone.
          2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia
          del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta
          e' riscossa
          in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi.
          Per le quietanze
          rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari,
          dagli uffici
          tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta
          sul valore
          aggiunto o doganali, l'imposta e' riscossa dagli uffici
          stessi. 1.
          Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e
          relative
          a piu' percipienti, l'imposta si applica per ciascun
          percipiente.
          2. L'imposta non e' dovuta:
           a) quando la somma non supera lire 150.000, a meno che si
          tratti
          di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma
          inferiore al
          debito originario, senza l'indicazione di questo o delle
          precedenti
          quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
           b)  per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti gia'
          assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
           c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita  dei
          tabacchi,  fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei
          biglietti  delle  lotterie  nazionali.    3.  Sono   esenti
          dall'imposta  le ricevute relative al pagamento di spese di
          condominio negli edifici.           2. Estratti  di  conti,
          nonche'  lettere  ed  altri documenti di addebitamento o di
          accreditamento  di  somme,  portanti  o  meno  la   causale
          dell'accreditamento   o   dell'addebitamento   e   relativi
          benestari quando la  somma  supera  L.  150.000:  per  ogni
          esemplare
          2.500  1. Marche o bollo a punzone. 1. I documenti di cui
          al punto
          2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri
          dipendenti
          o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri
          non sono
          soggetti all'imposta.
          2-bis. Estratti conto, comprese
          le comunicazioni
          relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai
          clienti ai
          sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 1 settembre
          1993, n.
          385 nonche' estratti di conto corrente postale: per ogni
          esemplare:
            a) con periodicita' annuale
            b) con periodicita' semestrale
            c) con periodicita' trimestrale
            d) con periodicita' mensile
            33.000
            16.500
             8.250
          2.750  1. Marche o bollo a punzone. 3-bis. Se il cliente
          e' soggetto
          diverso dalla persona fisica, l'imposta e' maggiorata, in
          funzione
          della periodicita' dell'estratto conto, rispettivamente, di
          lire
          39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La
          maggiorazione di
          imposta non si applica agli estratti conto inviati alle
          societa'
          fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona
          fisica.
          3-ter.  L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti


          gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle
          banche  nonche'  dagli  uffici  dell'Ente  poste  italiane,
          relativi  a  operazioni  e rapporti regolati mediante conto
          corrente, ovvero relativi al deposito di  titoli,  indicati
          nell'art.  2,  nota  2-bis,  e  negli  articoli 9, comma 1,
          lettera a), 13, commi  1  e  2,  e  14.  L'estratto  conto,
          compresa  la  comunicazione relativa ai depositi di titoli,
          si considera in ogni caso  inviato  almeno  una  volta  nel
          corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti
          dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo
          per  tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della
          predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio".s
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  74  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge:
            "Art. 74 (Disposizioni relative a  particolari  settori).
          -  In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
             a) per il commercio  di  sali  e  tabacchi  importati  o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,  dall'amministrazione  stessa,  sulla  base   del
          prezzo di vendita al pubblico;
             b)  per  il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni successive alle consegne effettuate  al  Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo di vendita al pubblico.  Lo stesso regime si applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al   consumo  di  fiammiferi  di  provenienza  comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8 delle norme di esecuzione annesse al decreto  legislativo
          17 aprile 1948, n. 525;
             c)   per   il   commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo  di  vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta puo' applicarsi  in  relazione  al  numero  delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri  e
          del  60  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi quelli pornografici e quelli  ceduti  unitamente  a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono   i   prodotti   editoriali    registrati    come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e successive modificazioni.   Per supporti  integrativi  si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti   sonori   o    videomagnetici    ceduti,    anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani, periodici e  libri  a  condizione  che  i  beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora  non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se i giornali quotidiani,  i  periodici  ed  i  libri  sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo del bene ceduto, anche gratuitamente,  congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,   anche    gratuitamente,    congiuntamente    alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di ciascuno dei beni  ceduti.  I  soggetti  che  esercitano
          l'opzione  per  avvalersi delle disposizioni della legge 16
          dicembre 1991, n.   398,  applicano,  per  le  cessioni  di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani e periodici, esclusi quelli  pornografici,  sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da dichiarazione sostitutiva di atto notorio  di  cui  alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.    15,  presentata prima della
          commercializzazione, ai sensi  dell'art.    35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
             d)  per  le  prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di
          telecomunicazione, fissa o mobile,  e  di  telematica,  dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
             e)  per  la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai  trasporti
          pubblici  urbani  di  persone dall'esercente l'attivita' di
          trasporto e per la vendita  al  pubblico  di  documenti  di
          sosta   relativi   ai  parcheggi  veicolari  dall'esercente
          l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
             e-bis) (soppressa).
            Le operazioni non  soggette  all'imposta  in  virtu'  del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente decreto alle operazioni non imponibili di  cui  al


          terzo comma dell'art. 2.
            Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione  delle
          disposizioni dei commi  precedenti  saranno  stabiliti  con
          decreti del Ministro delle finanze.
            Gli  enti  e  le imprese che prestano servizi al pubblico
          con caratteri di uniformita', frequenza e  diffusione  tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori al mese possono essere autorizzati,  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche di cui  all'art.  27  e  i  relativi  versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di distribuzione di carburante per uso  di  autotrazione  e
          agli  autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti
          all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298.  Non  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  33  per  le
          liquidazioni ed i versamenti trimestrali  effettuati  dagli
          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso
          di  autotrazione   e   dagli   autotrasportatori   iscritti
          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
          versamenti trimestrali disposti con  decreti  del  Ministro
          delle  finanze,  emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
          lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per  le
          prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel
          periodo  precedente,  effettuate nei confronti del medesimo
          committente, puo' essere emessa, nel rispetto  del  termine
          di  cui  all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola
          fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
          deroga a quanto disposto  dall'art.  23,  primo  comma,  le
          fatture  emesse  per le prestazioni di servizi dei suddetti
          autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
          trimestre solare successivo a quello di emissione. Nel caso
          di  operazioni  derivanti  da  contratti  di  subfornitura,
          qualora  per  il pagamento del prezzo sia stato pattuito un
          termine  successivo  alla  consegna   del   bene   o   alla
          comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione della prestazione,
          il subfornitore puo' effettuare il versamento  con  cadenza
          trimestrale,  senza  che  si  dia luogo all'applicazione di
          interessi.
            Per  gli  spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati
          nei numeri 6) e 7) dell'art.  10,  e  per  i  trattenimenti
          pubblici  effettuati  dalle  imprese  esercenti le suddette
          attivita' l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
          dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le  stesse
          modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione
          di  cui  all'art.  19  e'  forfettizzata  in misura pari al
          cinquanta per cento dell'imposta relativa  alle  operazioni
          imponibili  ai  fini  dell'imposta  sugli spettacoli. Se le
          suddette   imprese   effettuano   anche   prestazioni    di
          sponsorizzazione,  e  cessioni  o concessioni di diritti di
          ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,  comunque
          connesse  a  quelle  di spettacolo, applicano l'imposta sul


          valore aggiunto con le predette modalita', ma la detrazione
          e' forfettizzata in misura pari a  un  decimo  dell'imposta
          relativa  alle  operazioni  stesse  per  le  prestazioni di
          sponsorizzazione ed in misura  pari  ad  un  terzo  per  le
          cessioni  o  concessioni di diritti di ripresa televisiva e
          di    trasmissione    radiofonica.    Se     nell'esercizio
          dell'attivita'   di  spettacolo  vengono  effettuate  anche
          operazioni  non  soggette  all'imposta  sugli   spettacoli,
          comprese  prestazioni pubblicitarie, l'imposta sui relativi
          corrispettivi  e'  riscossa   con   le   stesse   modalita'
          dell'imposta  sugli  spettacoli  e  la  detrazione  di  cui
          all'art. 19 e' forfettizzata in misura pari  ad  un  decimo
          dell'imposta   relativa  alle  operazioni  stesse.  Per  le
          operazioni non soggette all'imposta ai sensi  dell'art.  7,
          l'importo  della  detrazione  si  calcola  con  riferimento
          all'ammontare dell'imposta che  sarebbe  applicabile  sulle
          analoghe   operazioni   imponibili.   Eventuali   eccedenze
          detraibili di imposta vanno  computate  con  la  successiva
          liquidazione dell'imposta stessa. Le imprese sono esonerate
          dagli   obblighi   di   fatturazione,  tranne  che  per  le
          prestazioni  di  sponsorizzazione,  per   le   cessioni   o
          concessioni   di   diritti   di  ripresa  televisiva  e  di
          trasmissione   radiofonica    e    per    le    prestazioni
          pubblicitarie,  di  registrazione  e  dichiarazione,  salvo
          quanto  stabilito  dall'art.  25;  per  il  contenzioso  si
          applica   la   disciplina  stabilita  per  l'imposta  sugli
          spettacoli. Le singole imprese hanno la facolta' di  optare
          per  l'applicazione  dell'imposta nei modi ordinari dandone
          comunicazione all'Ufficio  accertatore  dell'imposta  sugli
          spettacoli prima dell'inizio dell'anno solare e all'Ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ai sensi dell'art. 35,
          ovvero, in caso di  inizio  di  attivita',  nella  relativa
          dichiarazione;  l'opzione  ha  effetto fino a quando non e'
          revocata, entro  gli  stessi  termini  e  con  le  medesime
          modalita',  ed  e'  comunque vincolante per un quinquennio;
          qualora   siano   stati   acquistati   o   prodotti    beni
          ammortizzabili  l'opzione  e'  vincolante fino a quando non
          sia trascorso il periodo della relativa rettifica  previsto
          dall'art.    19-bis2. La disposizione relativa alla diversa
          detrazione per le prestazioni di sponsorizzazione,  per  le
          cessioni  o  concessioni di diritti di ripresa televisiva e
          di  trasmissione  radiofonica  e  per  le  operazioni   non
          soggette    all'imposta   sugli   spettacoli   nonche'   la
          disposizione concernente l'obbligo di fatturazione, non  si
          applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
          alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
            Per  le  operazioni relative all'esercizio dei giuochi di
          abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo  Stato  e
          agli  enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22
          aprile 1953,  n.  342,  l'imposta,  compresa  quella  sulle
          operazioni  riguardanti  la  raccolta  delle  giuocate,  e'
          compresa nella imposta unica di cui alla legge 22  dicembre
          1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente
          le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano
          oggetto   delle   dette  operazioni  sono  esonerate  dagli
          obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
            Le cessioni di rottami,  cascami  e  avanzi  di  metalli,
          ferrosi  e  dei  relativi  lavori,  di  carta da macero, di
          stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e
          plastica, intendendosi comprese anche quelle relative  agli
          anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,  selezionati,
          tagliati, compattati,  lingottati  o  sottoposti  ad  altri
          trattamenti   atti   a   facilitarne   l'utilizzazione,  il
          trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono
          effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli
          obblighi di cui al titolo  secondo.    Agli  effetti  della
          limitazione  contenuta  nel  terzo  comma dell'art.   30 le
          cessioni  sono  considerate   operazioni   imponibili.   Le
          disposizioni del precedente comma si applicano anche per le
          cessioni  di  rottami,  cascami  e  avanzi  di  metalli non
          ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di  metalli
          non  ferrosi  di  cui  alle  seguenti  voci  della  tariffa
          doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
             a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
             b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
             c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
             d) piombo greggio,  raffinato,  antimoniale  e  in  lega
          (v.d. 78.01);
             e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
             e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
            Le  disposizioni  del  settimo  comma si applicano, per i
          prodotti ivi  considerati,  sotto  la  responsabilita'  del
          cedente    e   sempreche'   nell'anno   solare   precedente
          l'ammontare   delle   relative   cessioni   effettuate   da
          raccoglitori  e  rivenditori  dotati  di sede fissa non sia
          stato superiore a due miliardi di lire.
            I raccoglitori ed  i  rivenditori  dei  beni  di  cui  al
          settimo  comma  sono  esonerati  dagli  obblighi  di cui al
          titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi
          dell'art. 39, le fatture e le  bollette  doganali  relative
          agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture rela-
          tive  alle  cessioni  effettuate, all'emissione delle quali
          deve  provvedere  il  cessionario  che  acquista   i   beni
          nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
          adempimento  senza  diritto  a detrazione. I raccoglitori e
          rivenditori   dotati   di  sede  fissa  per  la  successiva
          rivendita se  hanno  realizzato  cessioni  per  un  importo
          superiore  a  150  milioni  di  lire  nell'anno  precedente
          possono  optare  per  l'applicazione  dell'IVA   nei   modi
          ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella
          dichiarazione   relativa   al   suddetto  anno.  Unitamente
          all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta
          sul valore  aggiunto  una  garanzia,  nelle  forme  di  cui
          all'art.  38-bis,  primo  comma, pari all'importo derivante
          dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di
          lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di
          sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di  cui  al
          settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma,
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'ottavo comma. Nei
          confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui
          all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le
          disposizioni del primo periodo.
            Per le cessioni di beni, esclusi quelli  strumentali  per
          l'esercizio   dell'attivita'   e  quelli  propri,  comunque
          effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta,  anche
          in   esecuzione   di   rapporti   di   commissione   o   di
          rappresentanza di soggetti non operanti  nell'esercizio  di
          impresa  o  di  arti  e  professioni, la base imponibile e'
          costituita  dal  15  per  cento  del  prezzo  di   vendita.
          L'imposta    afferente    l'importazione    o    l'acquisto
          intracomunitario dei beni destinati  alla  vendita  non  e'
          detraibile.  Gli  esercenti  le  dette  agenzie, al fine di
          escludere  le  presunzioni  di  cui  all'art.  53,   devono
          annotare   in  apposito  registro,  tenuto  in  conformita'
          all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati  dai  soggetti
          di  cui  sopra, indicandone gli elementi identificativi, la
          data ed il titolo di consegna dei beni, nonche'  il  prezzo
          di vendita degli stessi.
            Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b)
          e  c)  non  sono comprese le prestazioni di intermediazione
          con rappresentanza ad esse relative".
            -  La  tabella  A,  parte  II,  annessa  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972, reca l'elenco
          dei beni e servizi soggetti  all'aliquota  IVA  del  4  per
          cento.
            -  La  tabella  A,  parte  III,  annessa  al  decreto del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, reca  l'elenco
          dei  beni  e  servizi  soggetti all'aliquota IVA del 10 per
          cento.
            - La tabella B, annessa al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  n.  633  del  1972,  reca l'elenco dei prodotti
          soggetti all'aliquota del 20 per cento. Si riporta il testo
          della lettera d), soppressa dalla presente legge:
             "d)  autovetture  e  autoveicoli  di  cui  all'art.  26,
          lettere   a)   e  c),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15  giugno  1959,  n.    393,  con  motore   di
          cilindrata  superiore  a  2000  centimetri  cubici, esclusi
          quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con  motore  diesel
          fino  a  2500  centimetri cubici diversi da quelli indicati
          alla successiva lettera e)";
            Per  opportuna conoscenza si riportano le lettere a) e c)
          dell'art.  26 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          15 giugno 1959, n.  393:
             "a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, capaci di contenere al massimo nove posti compreso
          quello del conducente";
             "c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e  di
          cose,  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  fino  a  35
          quintali,  capaci  di  contenere  al  massimo  nove   posti
          compreso quello di conducente".
            Per  opportuna  conoscenza si riporta altresi' la lettera
          e) della tabella B, annessa al decreto del Presidente della
          Repubblica n.  633 del 1972:
             "e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone  e
          di  cose  carrozzati  a  pianale  o  a  cassone  con cabina
          profonda  o  a  furgone  anche  fenestrato  con  motore  di
          cilindrata  superiore a 2000 centimetri cubici o con motore
          diesel superiore a 2500 centimetri cubici".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
            "Art.  26  (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono  essere
          osservate,  in  relazione  al  maggiore ammontare, tutte le
          volte che successivamente  all'emissione  della  fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione.
            Se  un'operazione  per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente alla registrazione di cui agli articoli  23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione  di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a  causa
          di  procedure  concorsuali o di procedure esecutive rimaste
          infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
          sconti previsti contrattualmente, il  cedente  del  bene  o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,  registrandola  a  norma  dell'art.  25.     Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23  o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di
          rivalsa.
            Le  disposizioni  del comma precedente non possono essere
          applicate dopo il decorso di un  anno  dalla  effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e possono essere applicate, entro lo stesso  termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art.  21.
            La correzione di errori  materiali  o  di  calcolo  nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli  23, 25 e 39 e nelle
          liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e  33  deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.  23  e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'art. 25. Con le stesse modalita'  devono  essere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
            Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori
          di registrazione di cui  al  quarto  comma  possono  essere
          effettuate  dal  cedente  o  prestatore  del servizio e dal
          cessionario   o   committente   anche   mediante   apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25".
            - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro" ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  1994,  n.
          265, supplemento ordinario.
            - Si riporta l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 633 del 1972:
            "Art.  10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti
          dall'imposta:
             (Omissis);
             18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura   e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e suc-
          cessive  modificazioni,  ovvero individuate con decreto del
          Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  delle
          finanze.
            (Omissis)".
            -  Si  riporta l'art. 13 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972:
            "Art.13 (Base imponibile). -   La base  imponibile  delle
          cessioni   di  beni  e  delle  prestazioni  di  servizi  e'
          costituita  dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          dovuti  al  cedente  o  prestatore  secondo  le  condizioni
          contrattuali,  compresi  gli  oneri  e  le  spese  inerenti
          all'esecuzione  e  i  debiti  o  altri  oneri  verso  terzi
          accollati al cessionario o al committente, aumentato  delle
          integrazioni  direttamente  connesse  con  i  corrispettivi
          dovuti da altri soggetti.
            Agli effetti del comma precedente  i  corrispettivi  sono
          costituiti:
             a)  per  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          dipendenti    da    atto    della    pubblica    autorita',
          dall'indennizzo comunque denominato;
             b)   per   i   passaggi   di  beni  dal  committente  al
          commissionario o dal commissionario al committente, di  cui
          al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita
          pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e
          dal   prezzo   di  acquisto  pattuito  dal  commissionario,
          aumentato della provvigione; per le prestazioni di  servizi
          rese  o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui
          al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal  prezzo  di
          fornitura  del  servizio pattuito dal mandatario, diminuito
          della provvigione, e dal prezzo di  acquisto  del  servizio
          ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
             c)  per  le  cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del
          secondo comma dell'art. 2, per le cessioni di beni e per le
          prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti
          obbligazioni e per quelle di cui all'art. 3,  terzo  comma,
          primo   periodo,  dal  valore  normale  dei  beni  e  delle
          prestazioni; per le assegnazioni di cui all'art.  3,  terzo
          comma,  secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto
          passivo per la prestazione dei servizi;
             d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal
          valore normale dei beni e dei servizi che  formano  oggetto
          di ciascuna di esse;
             e)  per  le  cessioni  di beni vincolati al regime della
          temporanea importazione, dal corrispettivo  della  cessione
          diminuito   del   valore  accertato  dall'ufficio  doganale
          all'atto della temporanea importazione.
            Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis)  del
          secondo  comma  dell'art.  19 la base imponibile e' ridotta
          alla meta' qualora la detrazione dell'imposta  relativa  al
          loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata
          operata   con  la  riduzione  prevista  nella  disposizione
          stessa".
            - Si riporta il comma 7 dell'art. 31 della legge  n.  448
          del 1998:
            "7.  Per  l'anno  1999 continuano ad essere applicabili i
          criteri di commisurazione della tassa  per  lo  smaltimento
          dei  rifiuti  solidi urbani adottati per le tariffe vigenti
          nell'anno 1998. I comuni possono adottare  sperimentalmente
          il  pagamento  del  servizio  con  la tariffa.   I relativi
          regolamenti non sono soggetti al  controllo  del  Ministero
          delle finanze".
            -  La  legge  25 gennaio 1994, n. 70, reca: "Norme per la
          semplificazione degli adempimenti  in  materia  ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del  sistema  di  ecogestione  e di audit ambientale" ed e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
            - Si riporta l'art. 10, n. 12, del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 633 del 1972:
            "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono  esenti
          dall'imposta:
             (omissis);
             12)  le  cessioni  di  cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
             (omissis)".
            Per  opportuna  conoscenza si riporta il n. 4 dell'art. 2
          del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del 1972:
            "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di  quelli
          la   cui   produzione   o  il  cui  commercio  non  rientra
          nell'attivita' propria dell'impresa se  di  costo  unitario
          non  superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o
          dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma
          dell'art.  19, anche se per  effetto  dell'opzione  di  cui
          all'art. 36-bis".