ART. 7.
                        (Lavoro interinale).

   1.  Alla  legge  24  giugno  1997,  n.  196, dopo l'articolo 26 e'
inserito il seguente:

   "  ART.  26-bis. (Disposizioni fiscali). 1. I rimborsi degli oneri
retributivi   e   previdenziali   che  il  soggetto  utilizzatore  di
prestatori  di  lavoro  temporaneo e' tenuto a corrispondere ai sensi
dell'articolo  1,  comma  5, lettera f), all'impresa fornitrice degli
stessi,  da  quest'ultima  effettivamente  sostenuti  in  favore  del
prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella
base  imponibile  dell'IVA  di  cui  all'articolo  13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il
trattamento  fiscale  gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di
imposte   gia'   pagate,  ne  e'  consentita  la  variazione  di  cui
all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 ".
 
          Note all'art. 7:
            -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 196 del
          1997:
            "Art. 1 (Contratto di fornitura di prestazioni di  lavoro
          temporaneo).   - 1. Il contratto di lavoro temporaneo e' il
          contratto mediante il  quale  un'impresa  di  fornitura  di
          lavoro   temporaneo,   di   seguito   denominata   "impresa
          fornitrice", iscritta all'albo previsto dall'art. 2,  comma
          1,  pone  uno  o  piu'  lavoratori,  di  seguito denominati
          "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti  con  il
          contratto   previsto   dall'art.   3,   a  disposizione  di
          un'impresa che ne utilizzi la  prestazione  lavorativa,  di
          seguito   denominata   "impresa   utilizzatrice",   per  il
          soddisfacimento  di  esigenze   di   carattere   temporaneo
          individuate ai sensi del comma 2.
            2.  Il  contratto  di fornitura di lavoro temporaneo puo'
          essere concluso:
             a) nei casi previsti dai contratti collettivi  nazionali
          della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice,
          stipulati     dai     sindacati    comparativamente    piu'
          rappresentativi;
             b) nei casi di temporanea  utilizzazione  in  qualifiche
          non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
             c)  nei  casi  di  sostituzione  dei lavoratori assenti,
          fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
            3.  Nei  settori   dell'agricoltura,   privilegiando   le
          attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
          e   dell'edilizia   i  contratti  di  fornitura  di  lavoro
          temporaneo potranno essere introdotti in  via  sperimentale
          previa   intesa   tra   le   organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori e dei datori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  circa  le aree e le
          modalita' della sperimentazione.
            4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
             a) per le qualifiche di esiguo contenuto  professionale,
          individuate  come  tali  dai contratti collettivi nazionali
          della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice,
          stipulati    dai    sindacati     comparativamente     piu'
          rappresentativi;
             b)  per  la sostituzione di lavoratori che esercitano il
          diritto di sciopero;
             c)  presso  unita'  produttive  nelle   quali   si   sia
          proceduto,  entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
          collettivi che abbiano riguardato lavoratori  adibiti  alle
          mansioni  cui  si  riferisce  la  fornitura,  salvo  che la
          fornitura  avvenga  per  provvedere   a   sostituzione   di
          lavoratori  assenti  con  diritto  alla  conservazione  del
          posto;
             d) presso unita' produttive nelle quali sia operante una
          sospensione dei rapporti o una riduzione  dell'orario,  con
          diritto  al  trattamento  di  integrazione  salariale,  che
          interessino  lavoratori  adibiti  alle  mansioni   cui   si
          riferisce la fornitura;
             e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione
          provinciale  del  lavoro  di aver effettuato la valutazione
          dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo  19
          settembre  1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni;
             f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica
          speciale   e   per   lavori   particolarmente    pericolosi
          individuati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale da emanare entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
            5.  Il  contratto  di  fornitura  di lavoro temporaneo e'
          stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
             a) il numero dei lavoratori richiesti;
             b) le mansioni alle quali saranno adibiti  i  lavoratori
          ed il loro inquadramento;
             c)  il  luogo,  l'orario  ed  il trattamento economico e
          normativo delle prestazioni lavorative;
             d)   assunzione   da   parte   dell'impresa   fornitrice
          dell'obbligazione  del  pagamento diretto al lavoratore del
          trattamento economico nonche' del versamento dei contributi
          previdenziali;
             e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di
          comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi
          e   previdenziali   applicabili,   nonche'   le   eventuali
          differenze  maturate nel corso di ciascuna mensilita' o del
          minore periodo di durata del rapporto;
             f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di
          rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri  retributivi  e
          previdenziali  da questa effettivamente sostenuti in favore
          del prestatore di lavoro temporaneo;
             g) assunzione da parte  dell'impresa  utilizzatrice,  in
          caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo
          del   pagamento   diretto  al  lavoratore  del  trattamento
          economico   nonche'   del   versamento    dei    contributi
          previdenziali   in   favore   del   prestatore   di  lavoro
          temporaneo,  fatto  salvo  il  diritto  di  rivalsa   verso
          l'impresa fornitrice;
             h)  la  data  di  inizio ed il termine del contratto per
          prestazioni di lavoro temporaneo;
             i)   gli    estremi    dell'autorizzazione    rilasciata
          all'impresa fornitrice.
            6.  E'  nulla  ogni  clausola  diretta  a limitare, anche
          indirettamente, la facolta' dell'impresa  utilizzatrice  di
          assumere   il  lavoratore  al  termine  del  contratto  per
          prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3.
            7.  Copia  del  contratto  di  fornitura   e'   trasmessa
          dall'impresa  fornitrice  alla  Direzione  provinciale  del
          lavoro competente per territorio entro dieci  giorni  dalla
          stipulazione.
            8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare
          la   percentuale   dei  lavoratori,  occupati  dall'impresa
          utilizzatrice in forza di contratto a tempo  indeterminato,
          stabilita   dai   contratti   collettivi   nazionali  della
          categoria di appartenenza  dell'impresa  stessa,  stipulati
          dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi".
            -  Gli  artt.  13  e  26 del decreto del Presidente della
          Repubblica n.  633  del  1972  sono  riportati  nella  nota
          all'art. 6.