ART. 8.
      (Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento).

   1.  All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"   L'imposta   personale  pagata  dal  soggetto  erogante  a  titolo
definitivo  a  seguito  di  accertamento  e'  scomputata dall'imposta
dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".
 
          Nota all'art. 8:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600   del   1973,   come
          modificato dalla presente legge:
            "Art.  67 (Divieto della doppia imposizione). - La stessa
          imposta non puo' essere applicata piu' volte in  dipendenza
          dello  stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti
          diversi.
            L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo
          definitivo  a  seguito  di   accertamento   e'   scomputata
          dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito".