Art. 3.
  1.  Con decreto  del  Ministro  della sanita'  di  concerto con  il
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
sono individuati  i diplomi  e gli attestati,  conseguiti in  base al
precedente   ordinamento,   che    sono   equipollenti   al   diploma
universitario  di cui  all'articolo  2 ai  fini dell'esercizio  della
relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 15 marzo 1999
 Il Ministro: Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1999
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 105