Art. 2.
  1.  Dopo il  quarto comma  dell'articolo  46 del  regio decreto  30
gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente:
  "I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque
in numero  inferiore a cinque. Tale  limite non opera per  la sezione
dei  giudici  incaricati dei  provvedimenti  previsti  dal codice  di
procedura  penale  per  la  fase delle  indagini  preliminari  e  per
l'udienza preliminare.".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il    testo dell'art. 46 del  regio decreto 30 gennaio
          1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),  come modificato, da
          ultimo,  dall'art. 11 del decreto legislativo  19  febbraio
          1998,  n.    51, come ulteriormente modificato dal presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
            "Art.  46 (Costituzione  delle sezioni).  - Il  tribunale
          ordinario puo' essere costituito in piu' sezioni.
            Nei  tribunali ordinari   costituiti   in   sezioni  sono
          biennalmente  designate    le   sezioni alle   quali   sono
          devoluti, promiscuamente   o  separatamente,  gli    affari
          civili,  gli    affari  penali  e  i    giudizi in grado di
          appello,  nonche',    separatamente,  le  controversie   in
          materia   di   lavoro   e   di   previdenza   e  assistenza
          obbligatorie.
            In ogni tribunale ordinario costituito    in  sezioni  e'
          istituita   una   sezione   dei  giudici  incaricati    dei
          provvedimenti previsti dal codice di  procedura penale  per
          la   fase delle   indagini preliminari    e  per  l'udienza
          preliminare.
            A   ciascuna  sezione,  nella  formazione  delle  tabelle
          ai  sensi dell'art. 7-bis,   sono destinati    giudici  nel
          numero   richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto
          del  numero  dei  processi  pendenti,  dell'urgenza   della
          definizione  delle  controversie,  nonche' del numero delle
          controversie    sulle  quali  il  tribunale    giudica   in
          composizione collegiale.
            I  giudici  destinati  a  ciascuna    sezione non possono
          essere comunque in numero  inferiore a cinque. Tale  limite
          non opera per   la sezione dei   giudici    incaricati  dei
          provvedimenti   previsti   dal codice  di procedura  penale
          per   la   fase delle   indagini    preliminari    e    per
          l'udienza preliminare.".