Art. 3.
  1.  Il primo  e il  secondo  comma dell'articolo  47-ter del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:
  "Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali
costituiti in  sezioni ai  quali sono addetti  piu' di  dieci giudici
ordinari possono essere istituiti posti  di presidente di sezione, in
numero non superiore a quello  determinato dalla proporzione di uno a
dieci.
  Il posto di  presidente di sezione puo'  essere comunque istituito,
senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
  a) per la  direzione della corte di assise e  delle singole sezioni
della  medesima, quando  il numero  delle udienze  da esse  tenute lo
richiede;
  b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro
consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
  1)  sezioni  incaricate  della trattazione  delle  controversie  in
materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
  2)  sezioni   incaricate  degli  affari  inerenti   alle  procedure
concorsuali;
  3) sezioni  dei giudici  incaricati dei provvedimenti  previsti del
codice di procedura  penale per la fase delle  indagini preliminari e
per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo    dell'art.  47-ter  del  regio  decreto 30
          gennaio 1941, n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  aggiunto
          dall'art.  13  del  decreto legislativo  19  febbraio 1998,
          n.  51,  e modificato  dal   presente decreto  legislativo,
          e' il seguente:
            "Art.  47-ter    (Istituzione dei posti  di presidente di
          sezione). - Salvo quanto  previsto dal secondo  e dal terzo
          comma,  nei tribunali costituiti in  sezioni ai  quali sono
          addetti  piu' di   dieci giudici  ordinari  possono  essere
          istituiti  posti    di presidente di sezione, in numero non
          superiore a quello  determinato dalla proporzione di uno  a
          dieci.
            Il  posto di  presidente di sezione puo'  essere comunque
          istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo
          comma:
            a) per la   direzione della corte  di  assise  e    delle
          singole  sezioni della   medesima, quando  il numero  delle
          udienze  da esse  tenute lo richiede;
            b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto  conto
          della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze
          organizzative:
            1)    sezioni    incaricate    della  trattazione   delle
          controversie   in materia  di  lavoro  e  di  previdenza  e
          assistenza obbligatorie;
            2)   sezioni   incaricate  degli  affari  inerenti   alle
          procedure concorsuali;
            3) sezioni   dei giudici   incaricati  dei  provvedimenti
          previsti  del codice di procedura  penale per la fase delle
          indagini preliminari e  per  l'udienza  preliminare,  salvo
          quanto previsto dal terzo comma.
            In  ogni    tribunale ordinario   di cui alla   tabella A
          allegata alla legge 22 dicembre 1973, n.  884,  la  sezione
          dei  giudici  incaricati  dei  provvedimenti previsti   dal
          codice  di procedura  penale per   la fase  delle  indagini
          preliminari  e per   l'udienza preliminare e' diretta da un
          presidente di   sezione.  Si  applicano  le    disposizioni
          dell'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto-legge  25 settembre
          1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre  1989,  n.
          380".