Art. 3. 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sostituiti dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma: a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede; b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative: 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 47-ter (Istituzione dei posti di presidente di sezione). - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma: a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede; b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative: 1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; 3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma. In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380".