Art. 4.
  1. Il  secondo periodo del  primo comma dell'articolo 70  del regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,  come  modificato,  da  ultimo,
dall'articolo 20 del decreto legislativo  19 febbraio 1998, n. 51, e'
sostituito dai seguenti: "Negli uffici delle procure della Repubblica
presso  i  tribunali  ordinari  possono  essere  istituiti  posti  di
procuratore  aggiunto in  numero  non superiore  a quello  risultante
dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti
addetti  all'ufficio. Negli  uffici  delle  procure della  Repubblica
presso il tribunale del capoluogo  del distretto puo' essere comunque
istituito  un posto  di procuratore  aggiunto per  specifiche ragioni
riguardanti lo  svolgimento dei compiti della  direzione distrettuale
antimafia.".
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il    testo dell'art. 70 del  regio decreto 30 gennaio
          1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),  come modificato, da
          ultimo,  dall'art. 20 del decreto  legislativo 19  febbraio
          1998,  n. 51,   ed ulteriormente  modificato  dal  presente
          decreto legislativo, e' il seguente:
            "Art.  70  (Costituzione   del pubblico ministero). -  Le
          funzioni  del  pubblico  ministero  sono   esercitate   dal
          procuratore  generale  presso  la  corte di cassazione, dai
          procuratori generali della Repubblica presso le  corti   di
          appello,    dai   procuratori   della Repubblica  presso  i
          tribunali  per  i  minorenni  e   dai   procuratori   della
          Repubblica  presso  i tribunali   ordinari.   Negli  uffici
          delle  procure   della   Repubblica presso   i    tribunali
          ordinari  possono  essere  istituiti  posti  di procuratore
          aggiunto  in   numero   non superiore  a quello  risultante
          dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci
          sostituti addetti    all'ufficio.  Negli    uffici    delle
          procure  della    Repubblica  presso   il   tribunale   del
          capoluogo del    di-    stretto    puo'    essere  comunque
          istituito     un  posto    di  procuratore  aggiunto    per
          specifiche ragioni   riguardanti   lo    svolgimento    dei
          compiti  della  direzione distrettuale antimafia.
            Presso  le    sezioni distaccate di   corte di appello le
          funzioni   del   procuratore   generale   sono   esercitate
          dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
            I titolari  degli uffici del pubblico  ministero dirigono
          l'ufficio  cui    sono      preposti,    ne     organizzano
          l'attivita'    ed   esercitano  personalmente  le  funzioni
          attribuite  al  pubblico  ministero dal codice di procedura
          penale  e dalle altre leggi, quando   non  designino  altri
          magistrati    addetti      all'ufficio.    Possono   essere
          designati  piu' magistrati  in  considerazione  del  numero
          degli  imputati  o  della complessita' delle indagini o del
          dibattimento.
            Nel corso  delle udienze penali,  il magisrato  designato
          svolge  le  funzioni  del    pubblico ministero   con piena
          autonomia e  puo' essere sostititito solo nei casi previsti
          dal codice di procedura penale. Il titolare    dell'ufficio
          trasmette     al  Consiglio   superiore  della magistratura
          copia del provvedimento motivato   con cui ha  disposto  la
          sostituzione del magistrato.
            Ogni  magistrato addetto ad una procura della Repubblica,
          che, fuori dell'esercizio    delle  sue    funzioni,  viene
          comunque  a  conoscenza di fatti  che  possano  determinare
          l'inizio dell'azione  penale  o  di indagini   preliminari,
          puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare dell'ufficio.
          Questi,  quando    non   sussistono i   presupposti per  la
          richiesta   di archiviazione   e  non    intende  procedere
          personalmente,  provvede  a  designare  per  la trattazione
          uno  o  piu'  magistrati dell'ufficio.
            Quando  il   procuratore   nazionale   antimafia   o   il
          procuratore generale presso  la  corte  di  appello dispone
          l'avocazione    delle    indagini  preliminari   nei   casi
          previsti   dalla legge,   trasmette   copia   del  relativo
          decreto  motivato al Consiglio superiore della magistratura
          e ai procuratori della Repubblica interessati.
            Entro dieci giorni dalla ricezione del  provvedimento  di
          avocazione,  il  procuratore della Repubblica   interessato
          puo' proporre reclamo al procuratore  generale  presso   la
          Corte  di   cassazione.   Questi,   se accoglie il  reclamo
          revoca  il    decreto  di  avocazione,      disponendo   la
          restituzione degli atti".