Art. 5.
  1. Il comma 6 dell'articolo  37 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, e' sostituito dal seguente:
  " 6. In deroga all'articolo 194  del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, i  magistrati indicati nel comma 1 possono  chiedere di essere
trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
  a)   trascorsi   due   anni  dal   giorno   dell'inizio   effettivo
dell'attivita'  nell'ufficio  al  quale   sono  stati  destinati,  se
assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
  b) senza l'osservanza di alcun  termine, se assegnati ad altre sedi
o destinati ad altre  funzioni a norma dei commi 2, 3  e 4, fuori del
caso previsto dalla lettera a) del presente comma.".
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il  testo    dell'art. 37 del decreto legislativo   19
          febbraio 1998, n.   51,   come modificato   dal    presente
          decreto legislativo,  e'  il seguente:
            "Art.  37. - 1. In deroga  al disposto dell'art. 2, terzo
          comma, del regio  decreto  legislativo 31   maggio    1946,
          n.  511,   i  magistrati titolari dei  posti di consigliere
          pretore    dirigente,  di  consigliere  pretore,         di
          procuratore     della   Repubblica    presso  la    pretura
          circondariale  e di  procuratore   aggiunto dello    stesso
          ufficio,    in  attesa    di  essere   destinati ai   nuovi
          incarichi   o funzioni   a  norma  delle  disposizioni  che
          seguono,  esercitano le funzioni di presidente di sezione o
          di  procuratore  aggiunto  presso gli uffici cui sono state
          trasferite  le  funzioni  degli     uffici   soppressi;   i
          magistrati titolari dei  posti  di  presidente  di  sezione
          di    tribunale    eventualmente  soppressi  continuano  ad
          esercitare   transitoriamente tali funzioni.  I  magistrati
          titolari   dei   posti  soppressi  di  consigliere  pretore
          dirigente  e  di  procuratore   della   Repubblica   presso
          la    pretura circondariale collaborano   con il presidente
          del tribunale e  con il procuratore  della  Repubblica  per
          la   risoluzione,   in   particolare,   dei   problemi   di
          organizzazione degli uffici ristrutturati.
            2.   Entro    centottanta   giorni   dalla   data      di
          efficacia    delle disposizioni   del presente   decreto, i
          magistrati gia'  titolari dei posti indicati   nel comma  1
          possono  chiedere,  in deroga   al disposto dell'art.   194
          del    regio  decreto    30   gennaio    1941,   n.     12,
          l'assegnazione      a      posti      vacanti   pubblicati.
          Nell'assegnazione  dei posti   vacanti di    presidente  di
          tribunale  ordinario,  presidente di sezione  di  tribunale
          ordinario,  procuratore  della  Repubblica   e  procuratore
          aggiunto  della Repubblica   presso il tribunale ordinario,
          sono   particolarmente   valutate    le  attitudini    allo
          svolgimento      di  funzioni       direttive    dimostrate
          nell'esercizio  delle   precedenti funzioni.
            3. Nel   medesimo termine   indicato  nel  comma    2,  i
          magistrati  gia'  titolari dei  posti indicati nel  comma 1
          possono   chiedere altresi',  eventualmente    subordinando
          gli    effetti della   domanda  al  mancato conferimento di
          un posto richiesto   a norma   del  comma  2,    di  essere
          destinati  all'esercizio di  una  delle seguenti  funzioni,
          anche    in  soprannumero  riassorbibile  con le successive
          vacanze:
            a) consigliere di Corte  di cassazione, limitatamente  ai
          magistrati  titolari dei posti soppressi indicati nell'art.
          33, comma 2;
            b) consigliere di corte di appello nel distretto da  essi
          scelto;
            c)  giudice  di  tribunale  o sostituto procuratore della
          Repubblica in una sede da essi scelta.
            4. I  magistrati gia' titolari dei   posti  indicati  nel
          comma    1  che  nel termine perentorio previsto  non hanno
          richiesto l'assegnazione a norma   del  comma    2    o  la
          destinazione    a norma   del  comma 3,  sono destinati  di
          ufficio  ad  esercitare   le   funzioni   di   giudice   di
          tribunale  o    di sostituto   procuratore della Repubblica
          negli uffici cui sono state  trasferite le  funzioni  degli
          uffici    soppressi,  o, se si   tratta di  magistrati gia'
          titolari  di posti  di presidente  di sezione di tribunale,
          presso lo  stesso  ufficio  in  cui  esercitavano  le  loro
          funzioni.    La  stessa   disposizione si applica  a coloro
          che non hanno ottenuto  l'assegnazione a norma   del  comma
          2  e  che   non hanno richiesto la destinazione a norma del
          comma 3.
            5.     Le   eventuali     nuove    destinazioni      sono
          considerate      come trasferimenti a domanda   a tutti gli
          effetti e,  in particolare, agli effetti previsti dall'art.
          13 della legge   2 aprile  1979,  n.  97,  come  sostituito
          dall'art.   6 della  legge 19 febbraio  1981, n.  27, salvo
          quanto previsto dall'art. 34, comma   2,  secondo  periodo,
          del presente decreto.
            6.  In  deroga  all'art. 194 del regio decreto 30 gennaio
          1941, n. 12, i   magistrati   indicati    nel    comma    1
          possono   chiedere   di   essere trasferiti ad altre sedi o
          assegnati ad altre funzioni:
            a)   trascorsi   due   anni  dal    giorno    dell'inizio
          effettivo  dell'attivita'   nell'ufficio   al  quale   sono
          stati   destinati,   se assegnati a  funzioni  direttive  a
          norma del comma 2;
            b)  senza l'osservanza di alcun  termine, se assegnati ad
          altre sedi o destinati ad altre  funzioni a norma dei commi
          2, 3  e 4, fuori del caso previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma".