Art. 6.
  1.  Dopo la  sezione  IV del  capo  VII del  titolo  I del  decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunta la seguente:
      " Sezione IV-bis DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE
  Art.  41-bis -  1. Le  attrezzature delle  preture circondariali  e
delle  relative  sezioni  distaccate  possono  essere  assegnate  dal
presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici
soppressi, alla  sede principale del  tribunale ovvero ad una  o piu'
sezioni distaccate del medesimo.
  2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali   possono  essere   assegnate  dal   procuratore  della
Repubblica  presso   il  tribunale,   ubicato  nel   medesimo  comune
dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.
  3.  La destinazione  delle attrezzature  delle quali  non e'  stata
disposta l'assegnazione  a norma  dei commi  1 e  2 e'  stabilita dal
Ministero di grazia e giustizia.
  4.  I provvedimenti  previsti dal  presente articolo  sono adottati
anche in deroga alle norme  sulla contabilita' generale dello Stato e
con  il   consenso  degli   enti  locali  interessati,   quanto  alle
attrezzature ad essi appartenenti.".