Art. 6. 1. Dopo la sezione IV del capo VII del titolo I del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunta la seguente: " Sezione IV-bis DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE Art. 41-bis - 1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tribunale ovvero ad una o piu' sezioni distaccate del medesimo. 2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto. 3. La destinazione delle attrezzature delle quali non e' stata disposta l'assegnazione a norma dei commi 1 e 2 e' stabilita dal Ministero di grazia e giustizia. 4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e con il consenso degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti.".