Art. 8.
  1. Nell'articolo 226  del decreto legislativo 19  febbraio 1998, n.
51,  le parole:  "Nei  procedimenti che  proseguono con  l'osservanza
delle norme  anteriormente vigenti"  sono sostituite  dalle seguenti:
"Nei  procedimenti  pendenti  alla  data di  efficacia  del  presente
decreto".
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  testo  dell'art.  226   del decreto legislativo 19
          febbraio 1998, n. 51   (Norme in materia    di  istituzione
          del  giudice unico   di primo grado),  come  modificato dal
          presente  decreto  legislativo, e'  il seguente:
            "Art. 226.  - 1. Nei  procedimenti pendenti alla data  di
          efficacia del presente decreto,  quando  per    effetto  di
          circostanze  attenuanti  e  del  giudizio  di  comparazione
          previsto  dall'art. 69 del codice penale il reato   risulta
          estinto  per    prescrizione, il giudice,  anche nella fase
          delle  indagini   preliminari,    se   l'imputato   e    il
          pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di
          consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere".