Art. 8. 1. Nell'articolo 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 226. - 1. Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere".