Art. 9. 1. Nell'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il n. 4 del "Modo di pagamento" relativo all'articolo 20, n. l, della tariffa e' sostituito dal seguente: " 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Nota all'art. 9: - L'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sostituisce l'art. 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1999 SCALFARO D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto , Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto