Art. 9.
  1. Nell'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
il n. 4 del "Modo di pagamento" relativo all'articolo 20, n. l, della
tariffa e' sostituito dal seguente:
  "  4.   Per  gli  originali   delle  sentenze  e  dei   verbali  di
conciliazione nei  procedimenti giurisdizionali civili,  l'imposta di
bollo, commisurata  al numero dei fogli,  e' versata, contestualmente
all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal
decreto   legislativo   9  luglio   1997,   n.   237,  e   successive
modificazioni.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
           Nota all'art. 9:
            -    L'allegato 3   del decreto  legislativo 19  febbraio
          1998,  n. 51 (Norme in materia  di istituzione del  giudice
          unico    di  primo  grado),  sostituisce  l'art.   20 della
          tariffa dell'imposta   di bollo, allegato A,    annessa  al
          decreto del  Presidente della  Repubblica 26  ottobre 1972,
          n. 642.
   Dato a Roma, addi' 4 maggio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema , Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Diliberto  ,  Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto