Art. 10.
                      Riscossione della tariffa
  1.  Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai
sensi  dell'articolo  49,  commi  13  e 15, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
 
          Nota all'art. 10:
            -  Per  il testo dell'art. 49, commi 13 e 15, del decreto
          legislativo n.   22 del  1997,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.