Art. 5
           Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

  1.   Stabilito,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  l'importo
complessivo  dovuto  a  titolo  di  parte fissa dalla categoria delle
utenze  domestiche,  la quota fissa da attribuire alla singola utenza
domestica  viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1
dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei
familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.
  2. La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantita' di
rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta
da  ciascuna  utenza.  Gli  enti  locali  che non abbiano validamente
sperimentato   tecniche  di  calibratura  individuale  degli  apporti
possono  applicare  un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la
produzione  media  comunale  procapite,  desumibile  da  tabelle  che
saranno  predisposte  annualmente sulla base dei dati elaborati dalla
Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.
  3. Per il 2000 i comuni tenuti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
del  presente  decreto,  a  dare  immediata  applicazione  al  metodo
normalizzato,  prendono  a  riferimento la produzione media procapite
ricavata  sulla  base  di  quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi
della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  4.  La  quota  variabile della tariffa relativa alla singola utenza
viene  determinata  applicando un coefficiente di adattamento secondo
la  procedura  indicata  nel  punto  4.2  dell'allegato 1 al presente
decreto.
 
          Nota all'art. 5:
            - Per il titolo della legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  si
          veda nelle note alle premesse.