Art. 6.
         Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
  1.  Per  le  comunita',  per le attivita' commerciali, industriali,
professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa
della  tariffa  e'  attribuita  alla  singola utenza sulla base di un
coefficiente  relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa
alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a
tariffa   e  determinato  dal  comune  nell'ambito  degli  intervalli
indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.
  2.  Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti
locali   organizzano  e  strutturano  sistemi  di  misurazione  delle
quantita'  di  rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.
Gli   enti   locali  non  ancora  organizzati  applicano  un  sistema
presuntivo,   prendendo   a  riferimento  per  singola  tipologia  di
attivita'  la  produzione  annua  per mq ritenuta congrua nell'ambito
degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.