IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 
 
  Vista la prelimimare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1998; 
 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
  Acquisito il parere della competente  commissione  parlamentare  ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1999; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica,  per  gli  affari  regionali  e  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
Soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
                              agricolo 
 
  1. L'Azienda di Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(AIMA), di cui alla legge  14  agosto  1982,  n.  610,  e  successive
modificazioni, e' soppressa e posta in liquidazione. 
  2. Il commissario liquidatore dell'AIMA e' nominato con decreto del
Ministro per le politiche agricole, che ne determina il  compenso  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica. 
 
    

           Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), cosi' recita:
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
            b)  riordinare  gli  enti  pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
            c)  riordinare  e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche;
            d)  riordinare  e razionalizzare gli interventi diretti a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e  tecnologica  nonche'  gli organismi operanti nel settore
          stesso.
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro trenta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi. Decorso
          tale  termine i decreti legislativi possono essere comunque
          emanati.
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
            4.  Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  completare l'integrazione della disciplina del lavoro
          pubblico  con  quella  del  lavoro privato e la conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa;  estendere  il  regime di diritto privato del
          rapporto   di   lavoro   anche  ai  dirigenti  generali  ed
          equiparati   delle  amministrazioni  pubbliche,  mantenendo
          ferme  le  altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lettera    a),    l'istituzione    di    un   ruolo   unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
            c)  semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure di
          contrattazione    collettiva;   riordinare   e   potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnicoscientifiche  e  di
          ricerca;
            e)   garantire   a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
            f)  prevedere  che, prima della definitiva sottoscrizione
          del  contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei costi
          contrattuali  sia  dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
          certificazione  delle  compatibilita'  con gli strumenti di
          programmazione  e  di  bilancio di cui all'art. 1-bis della
          legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni,
          alla   Corte   dei  conti,  che  puo'  richiedere  elementi
          istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti,
          designati,  per  ciascuna  certificazione contrattuale, con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei  conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
          decorso  il  quale la certificazione si intende effettuata;
          prevedere  che  la  certificazione  e il testo dell'accordo
          siano  trasmessi  al  comitato  di  settore  e, nel caso di
          amministrazioni statali, al Governo;
          prevedere  che,  decorsi quindici giorni dalla trasmissione
          senza   rilievi,  il  presidente  del  consiglio  direttivo
          dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere  il  contratto
          collettivo  il  quale  produce effetti dalla sottoscrizione
          definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure
          necessarie   per   consentire  all'ARAN  la  sottoscrizione
          definitiva  debbano  essere  completate entro il termine di
          quaranta  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  iniziale
          dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale e transitorio per i procedimenti pendenti;
            h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   dei   contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
            4-bis.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
            5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28
          dicembre 1995, n 549, e' riaperto a 31 luglio 1997.
            6.   Dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   ''ai  dirigenti  generali  ed  equiparati''  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:
          ''prevedere  che  nei  limiti  di  cui  alla  lettera h) la
          contrattazione sia nazionale e decentrata'' sono sostituite
          dalle   seguenti:   ''prevedere   che  la  struttura  della
          contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra
          i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
          settore  privato''; la lettera q) e' abrogata; alla lettera
          t)   dopo   le   parole:   ''concorsi   unici  per  profilo
          professionale'' sono inserite le seguenti:
          ''da espletarsi a livello regionale''.
            7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39  del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso".
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti
          per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e dei
          procedimenti di decisione e di controllo".
            -  Il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, reca:
          "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale".
            -  Il  decreto  legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei  costi di
          produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
          agricole,  a  norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge
          n. 449/1997".
            -  Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".

    
           Nota all'art. 1: 
            - La legge 14 agosto 1982, n. 610,  reca:  "Riordinamento
          dell'Azienda di Stato per gli 
          interventi nel mercato agricolo (AIMA)".