Art. 10. 
 
                        Statuto e regolamento 
                  di amministrazione e contabilita' 
 
  1. Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' approvato  con
decreto del Ministro per le politiche agricole, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro per la funzione pubblica, su propostadel consiglio di
amministrazione. Lo statuto disciplina le competenze degli  organi  e
stabilisce  i  principi  sull'organizzazione  e   sul   funzionamento
dell'Agenzia. 
  2. Il regolamento di amministrazione  e  contabilita'  dell'Agenzia
entro il temine di cui al comma 1, e'  deliberato  dal  consiglio  di
amministrazione,  e  approvato  con  decreto  del  Ministro  per   le
politiche agricole, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica.  Il  regolamento  deve
prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione  dei
fondi nazionali e si conforma alla  normativa  comunitaria  anche  in
deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
18 dicembre 1979,  n.  696,  nonche'  alle  norme  sulla  contabilia'
generale dello Stato. 
  3. Il regolamento del personale e' deliberato, entro il termine  di
cui al comma 1, dal Consiglio  di  amministrazione  e  approvato  con
decreto del Ministro per le politiche agricole, di  concerto  con  il
Ministro per  la  funzione  pubblica.  Il  regolamento  determina  la
dotazione organica dell'Agenzia e prevede il  rispetto,  nelle  nuove
assunzioni,  delle  disposizioni  dell'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  4. La struttura dell'Agenzia e la  modalita'  della  gestione  sono
adeguate alle esigenze derivanti  dalla  qualifica  di  organismo  di
coordinamento nonche' da quella di organismo pagatore, ai  sensi  dei
regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 
1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995,  (CE)  n.  896/97  della
Commissione,  del  20  maggio  1997  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. In ogni caso, le funzioni di organismo di coordinamento
devono essere tenute  nettamente  distinte  da  quelle  di  organismo
pagatore. La struttura si articola  in  aree  funzionali  omogenee  e
centri di imputazioni di responsabilita'. 
  5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1,  2
e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per  l'AIMA  in
quanto compatibili con il presente decreto. 
 
           Note all'art. 10:
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  18
          dicembre 1979, n.    696,  reca:  "Approvazione  del  nuovo
          regolamento  per  la  classificazione delle entrate e delle
          spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli  enti
          pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".
            -  Si  trascrive  il  testo dell'art.   39 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica).
            "Art.  39  (Disposizioni  in  materia    di assunzioni di
          personale delle amministrazioni    pubbliche    e    misure
          di   potenziamento   e   di incentivazione del parttime). -
          1.   Al fine di assicurare le esigenze di  funzionalita'  e
          di    ottimizzare    le    risorse    per    il    migliore
          funzionamento   dei   servizi   compatibilmente   con    le
          disponibilita'  finanziarie     e    di    bilancio,    gli
          organi    di    vertice    delle amministrazioni  pubbliche
          sono  tenuti alla   programmazione triennale del fabbisogno
          di personale,  comprensivo delle  unita' di  cui alla legge
          2 aprile 1968, n. 482.
            2.  Per  le  Amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo,  fatto salvo  quanto previsto per il
          personale  della  scuola   dall'art.   40,      il   numero
          complessivo  dei    dipendenti in   servizio e' valutato su
          basi statistiche  omogenee; secondo criteri    e  parametri
          stabiliti  con    decreto del Presidente  del Consiglio dei
          Ministri di concerto  con    il  Ministro   del     tesoro,
          del    bilancio    e   della programmazione  economica. Per
          l'anno 1998,  il predetto  decreto e' emanato entro  il  31
          gennaio  dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
          complessiva  del  personale in  servizio alla  data del  31
          dicembre 1998,  in misura non   inferiore all'1  per  cento
          rispetto  al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
          1997.  Per  l'anno  1999,  viene  assicurata   un'ulteriore
          riduzione   complessiva del personale in servizio alla data
          del 31 dicembre  1999 in misura non inferiore allo 0,5  per
          cento  rispetto al  numero delle   unita' in   servizio  al
          31 dicembre 1998.
            3.    Il  Consiglio    dei  Ministri,   su   proposta del
          Ministro per  la funzione pubblica   e del    Ministro  del
          tesoro,    del bilancio  e della programmazione  economica,
          delibera  trimestralmente il  numero delle assunzioni delle
          singole amministrazioni di cui al comma  2  sulla  base  di
          criteri  di  priorita'  che  assicurino  in  ogni  caso  le
          esigenze della giustizia e    il  pieno  adempimento    dei
          compiti  di    sicurezza  pubblica  affidati  alle Forze di
          polizia e ai Vigili del fuoco,  nell'osservanza  di  quanto
          disposto  dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
          tra i criteri si tiene conto  delle  procedure  concorsuali
          avviate  alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
          previsto dai commi 23 e 24 del   presente  articolo  e  dal
          comma 4 dell'art. 42.  Le assunzioni sono  subordinate alla
          indisponibilita'  di    personale  da    trasferire secondo
          procedure    di  mobilita'  attuate   anche    in    deroga
          alle  disposizioni   vigenti, fermi   restando   i  criteri
          generali  indicati dall'art.  35 del  decreto   legislativo
          3  febbraio  1993,  n. 29,  e successive modificazioni.  Le
          disposizioni  del presente   articolo si applicano    anche
          alle    assunzioni     previste   da   norme   speciali   o
          derogatorie.
            4. Nell'ambito  della programmazione di cui  ai commi  da
          1   a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15.
            5.    Per    il   potenziamento    delle   attivita'   di
          controllo dell'amministrazione   finanziaria   si  provvede
          con    i   criteri e   le modalita'   di   cui al  comma  8
          all'assunzione  di 2.400  unita'  di personale.
            6.  Al fine  di  potenziare la  vigilanza in  materia  di
          lavoro     e   previdenza,      si   provvede      altresi'
          all'assunzione  di   300 unita'   di personale destinate al
          servizio ispettivo delle direzioni provinciali e  regionali
          del  Ministero  del lavoro  e della previdenza sociale e di
          300  unita'    di   personale   destinate     all'attivita'
          dell'Istituto  nazionale  della    previdenza  sociale;  il
          predetto   Istituto provvede  a  destinare  un  numero  non
          inferiore di unita' al servizio ispettivo.
            7.    Con    regolamento da   emanare   su   proposta del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri  e del Ministro  del
          lavoro    e  della  previdenza sociale, di concerto  con il
          Ministro per la funzione  pubblica e con il  Ministro   del
          tesoro,   del    bilancio      e    della    programmazione
          economica,  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente    legge,    previo    parere   delle
          competenti    Commissioni parlamentari, ai sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988,   n. 400,    sono
          indicati    i criteri  e le  modalita', nonche'  i processi
          formativi,   per  disciplinare  il  passaggio,   in  ambito
          regionale,  del  personale  delle    Amministrazioni  dello
          Stato,  anche in deroga alla  normativa vigente in  materia
          di mobilita'   volontaria  o  concordata,    al    servizio
          ispettivo    delle  direzioni  regionali  e provinciali del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            8.  Le  assunzioni  sono  effettuate   con   i   seguenti
          criteri  e modalita':
            a)     i     concorsi     sono    espletati    su    base
          circoscrizionale corrispondente   ai territori    regionali
          ovvero    provinciali,  per    la provincia   autonoma   di
          Trento,        o     compartimentale,     in      relazione
          all'articolazione    periferica  dei    dipartimenti    del
          Ministero  delle finanze;
            b)  il  numero   dei   posti   da mettere   a    concorso
          nella    settima  qualifica    funzionale    in    ciascuna
          circoscrizione  territoriale  e' determinato   sulla   base
          della    somma    delle   effettive   vacanze   di organico
          riscontrabili   negli   uffici       aventi   sede    nella
          circoscrizione  territoriale    medesima, fatta   eccezione
          per  quelli ricompresi   nel territorio  della    provincia
          autonoma      di  Bolzano,  con    riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale,  ferma restando, per  le ultime due qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti   da mettere a concorso    viene  effettuata  con  le
          stesse    modalita',  avendo    a  riferimento il   profilo
          professionale medesimo e   quello di   ingegnere  direttore
          coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
            c)  i    concorsi  consistono in   una prova attitudinale
          basata  su una serie   di quesiti   a    risposta  multipla
          mirati  all'accertamento   del grado di  cultura generale e
          specifica,  nonche'  delle    attitudini  ad  acquisire  le
          professionalita'  specialistiche  nei    settori giuridico,
          tecnico,    informatico,      contabile,    economico     e
          finanziario,      per   svolgere      le   funzioni     del
          corrispondente   profilo professionale.   I  candidati  che
          hanno  superato  positivamente  la  prova attitudinale sono
          ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
            d) la prova attitudinale   deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
            e)   ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale.
            9. Per  le graduatorie  dei concorsi   si applicano    le
          disposizioni  dell'art.  11, commi  settimo e ottavo, della
          legge 4  agosto 1975, n.   397, in materia  di  graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico,  nonche'  quelle di cui al  comma 2 dell'art. 43
          del decreto legislativo 3   febbraio  1993,    n.  29,    e
          successive  modificazioni ed integrazioni.
            10.  Per assicurare   forme piu' efficaci di  contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno del contingente di cui all'art.  55,
          comma  2,  lettera    b), del decreto del  Presidente della
          Repubblica 27  marzo 1992,  n. 287, due    aree  funzionali
          composte da personale  di  alta professionalita'  destinato
          ad      operare   in      sede  regionale,     nel  settore
          dell'accertamento e  del contenzioso.  Nelle aree  predette
          sono  inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
          ambito     periferico,   il      personale   destinato   al
          Dipartimento  delle  entrate ai sensi  del comma 5, nonche'
          altri  funzionari gia' addetti agli   specifici    settori,
          scelti  sulla  base  della loro  esperienza professionale e
          formativa,  secondo  criteri  e    modalita'  di  carattere
          oggettivo.
            11. Dopo l'immissione in servizio del   personale di  cui
          al  comma  5,  si    procede alla   riduzione proporzionale
          delle dotazioni  organiche delle   qualifiche    funzionali
          inferiori   alla    settima    nella    misura  complessiva
          corrispondente al   personale effettivamente   assunto  nel
          corso   del  1998  ai  sensi  del    comma  4,  provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli.
            12. Il comma  47 dell'art. 1 della  legge  23    dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
            "47.  Per  la copertura dei   posti vacati le graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  approvate  successivamente  al    31
          dicembre 1993,  possono    essere  utilizzate  fino  al  31
          dicembre 1998".
            13.   Le  graduatorie  dei  concorsi per  esami,  indetti
          ai  sensi dell'art. 28,  comma 2, del  decreto  legislativo
          3  febbraio    1993, n.   29, e   successive modificazioni,
          conservano validita'  per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
            14.  Per  far    fronte  alle  esigenze connesse con   la
          salvaguardia dei beni    culturali  presenti    nelle  aree
          soggette  a    rischio sismico   il Ministero   per  i beni
          culturali   e    ambientali,  nell'osservanza    di  quanto
          disposto    dai commi 1   e 2,  e' autorizzato, nei  limiti
          delle dotazioni organiche complessive,  ad    assumere  600
          unita'  di  personale anche   in eccedenza   ai contingenti
          previsti per   i singoli   profili  professionali,    ferme
          restando  le  dotazioni  di ciascuna  qualifica funzionale.
          Le   assunzioni   sono    effettuate  tramite  concorsi  da
          espletare  anche su  base regionale   mediante una    prova
          attitudinale  basata   su    una   serie   di    quesiti  a
          risposta   multipla  mirati all'accertamento del  grado  di
          cultura  generale  e specifica, nonche' delle attitudini ad
          acquisire  le professionalita' specialistiche  nei  settori
          tecnico,  scientifico,   giuridico, contabile, informatico,
          per svolgere  le funzioni   del   corrispondente    profilo
          professionale.    I  candidati che hanno superato con esito
          positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere  un
          colloquio  interdisciplinare.  Costituisce   titolo      di
          preferenza   la   partecipazione per  almeno  un  anno,  in
          corrispondente professionalita', ai piani   o  progetti  di
          cui all'art.  6  del   decreto-legge  21  marzo   1988,  n.
          86,      convertito,   con modificazioni,   dalla legge  20
          maggio 1988,  n.  160, e  successive modificazioni.
            15. Le Amministrazioni dello Stato  possono assumere, nel
          limite di 200   unita'   complessive, con   le    procedure
          previste  dal    comma    3,  personale  dotato    di  alta
          professionalita',   anche al  di    fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma 5, della   legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta  rilevazione,  a  seguito     di     provvedimenti
          legislativi    di    attribuzione   di nuove   e specifiche
          competenze alle  stesse amministrazioni  dello Stato.    Si
          applicano  per  le assunzioni di   cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16.  Le assunzioni  di  cui ai   commi   precedenti  sono
          subordinate  all'indisponibilita'   di idonei  in  concorsi
          gia'  espletati le  cui graduatorie  siano state  approvate
          a  decorrere dal  1 gennaio  1994 secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama le  disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17. Il termine  del 31 dicembre 1997, previsto  dall'art.
          12, comma 3,  del  decreto-legge 31   dicembre   1996,   n.
          669,    convertito,    con  modificazioni, dalla   legge 28
          febbraio  1997,  n.    30,  in    materia  di  attribuzione
          temporanea   di   mansioni   superiori,   e'  ulteriormente
          differito   alla   data   di   entrata  in    vigore    dei
          provvedimenti       di   revisione   degli      ordinamenti
          professionali e, comunque,  non oltre il 31 dicembre 1998.
            18. Fermo  quanto disposto  dall'art. 1, comma  57, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una percentuale   non
          inferiore al  10  per  cento  delle  assunzioni    comunque
          effettuate  deve avvenire   con contratto di lavoro a tempo
          parziale, con  prestazione lavorativa non superiore  al  50
          per    cento  di  quella  a    tempo  pieno.  Una ulteriore
          percentuale di assunzioni non inferiore al 10    per  cento
          deve  avvenire  con  contratto  di   formazione   e lavoro,
          disciplinato   ai    sensi  dell'art.    44    del  decreto
          legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
          modificazioni.
            19.  Le    regioni, le province autonome   di Trento e di
          Bolzano, gli enti   locali,   le   camere   di   commercio,
          industria,    artigianato   e agricoltura, le aziende e gli
          enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
          enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti  ai  principi
          di   cui   al  comma     1  finalizzandoli  alla  riduzione
          programmata delle spese di personale.
            20.   Gli enti   pubblici   non economici    adottano  le
          determinazioni  necessarie per   l'attuazione dei  principi
          di  cui ai   commi 1   e 18, adeguando,  ove  occorra,    i
          propri ordinamenti con  l'obiettivo di una riduzione  delle
          spese  per    il    personale.   Agli enti   pubblici   non
          economici con  organico superiore  a 200 unita'  si applica
          anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei   Ministri ed  il
          Ministero del tesoro, del bilancio  e della  programmazione
          economica  possono    avvalersi di personale comandato   da
          altre  Amministrazioni  dello     Stato,   in   deroga   al
          contingente    determinato ai sensi   della legge 23 agosto
          1988, n.  400, per un numero massimo di 25 unita'.
            22. Al fine  dell'attuazione, della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del    Consiglio dei Ministri   e'
          autorizzata, in   deroga ad ogni altra  disposizione,    ad
          avvalersi,  per non piu'  di un triennio, di un contingente
          integrativo di   personale in posizione  di  comando  o  di
          fuori  ruolo,  fino  ad    un  massimo di cinquanta unita',
          appartenente alle amministrazioni di cui agli  articoli  1,
          comma  2,  e  2,  commi  4 e 5, del   decreto legislativo 3
          febbraio  1993, n. 29, nonche'  ad enti pubblici economici.
          Si applicano le disposizioni  previste dall'art.  17, comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
          al presente   comma  mantiene    il  trattamento  economico
          fondamentale  e  accessorio delle  amministrazioni o  degli
          enti   di appartenenza   e i  relativi  oneri  rimangono  a
          carico    di  tali  amministrazioni  o  enti.  Il  servizio
          prestato presso la Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri
          e'  valutabile  ai fini della progressione della carriera e
          dei concorsi.
            23. All'art. 9, comma 19,  del  decreto-legge  1  ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''31  dicembre  1997''
          sono  sostituite  dalle seguenti: ''31 dicembre  1998''. Al
          comma  18   dell'art. 1  della legge  28 dicembre 1995,  n.
          549,  come modificato  dall'art. 6,  comma 18,  lettera c),
          della legge 15   maggio 1997, n.  127,  le  parole:    ''31
          dicembre  1997''  sono   sostituite   dalle   seguenti: "31
          dicembre  1998".  L'eventuale trasformazione dei  contratti
          previsti  dalla  citata  legge    n.  549  del 1995 avviene
          nell'ambito della programmazione di  cui ai commi 1, 2 e  3
          del presente articolo.
            24.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della  legge  23  dicembre  1996,     n.   662,   l'entita'
          complessiva    di  giovani iscritti alle liste  di leva  di
          cui   all'art. 37    del  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  14    febbraio  1964,  n.  237,    da ammettere
          annualmente al  servizio    ausiliario  di   leva     nelle
          Forze  di   polizia,  e' incrementato di  3.000 unita',  da
          assegnare      alla   Polizia     di  Stato,  all'Arma  dei
          carabinieri ed  al Corpo della   guardia di    finanza,  in
          proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
            25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di  lavoro  dei dipendenti pubblici da tempo  pieno a tempo
          parziale e garantendo in  ogni  caso  che  cio'    non   si
          ripercuota   negativamente   sulla funzionalita' degli enti
          pubblici con   un basso  numero  di  dipendenti,  come    i
          piccoli      comuni     e  le     comunita'    montane,  la
          contrattazione  collettiva  puo'     prevedere   che      i
          trattamenti  accessori    collegati  al  raggiungimento  di
          obiettivi o alla  realizzazione  di  progetti,  nonche'  ad
          altri   istituti  contrattuali  non collegati  alla  durata
          della prestazione  lavorativa siano  applicati   in  favore
          del  personale    a tempo   parziale anche   in misura  non
          frazionata   o non   direttamente proporzionale  al  regime
          orario  adottato.  I  decreti  di  cui  all'art.  1,  comma
          58-bis,   della legge   23    dicembre    1996,  n.    662,
          introdotto dall'art. 6 del  decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito, con modificazioni,  dalla legge  28 maggio
          1997, n.  140, devono  essere emanati entro  novanta giorni
          dalla  data di entrata in  vigore della presente legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale puo' essere  negata esclusivamente nel  caso    in
          cui  l'attivita'   che   il  dipendente   intende  svolgere
          sia   in   palese  contrasto  con  quella  svolta    presso
          l'amministrazione  di  appartenenza o  in  concorrenza  con
          essa,  con  motivato  provvedimento   emanato d'intesa  fra
          l'amministrazione  di    appartenenza e la   Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica.
            26. Le  domande di trasformazione  del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno   a tempo  parziale, respinte  prima  della
          data  di entrata  in vigore   della presente   legge,  sono
          riesaminate d'ufficio  secondo i criteri  e  le   modalita'
          indicati   al   comma   25,  tenendo  conto dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente.
            27. Le  disposizioni dell'art.  1, commi  58 e  59, della
          legge  23 dicembre  1996, n.  662, in  materia di  rapporto
          di  lavoro a   tempo parziale, si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni e degli enti locali  finche' non
          diversamente disposto  da ciascun   ente con  proprio  atto
          normativo.
            28.  Nell'esercizio  dei compiti  attribuiti dall'art. 1,
          comma 62, della  legge 23   dicembre 1996,   n.  662,    il
          Corpo    della  guardia   di finanza agisce avvalendosi dei
          poteri di  Polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
          decreto    del  Presidente  della Repubblica 29   settembre
          1973,  n.    600.  Nel  corso  delle  verifiche    previste
          dall'art. 1, comma 62, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, non  e'  opponibile  il  segreto d'ufficio".
            -  Per  il  titolo del regolamento   (CEE) n. 729/70, del
          Consiglio del 21 aprile 1970, si veda in note all'art. 3.
            - Per il titolo del  regolamento (CE) n.  1663/95,  della
          Commissione del 7 luglio 1995, si veda in note all'art. 3.
            -  Il  regolamento (CE) n.  896/97, della Commissione del
          20 maggio 1997, reca:  "Modifica e   emenda il  regolamento
          (CE)  n.    1663/95  che  stabilisce    le  modalita'    di
          applicazione del  regolamento (CEE)  n.  729/70 per  quanto
          riguarda  la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG,
          sezione garanzia".