Art. 11. 
 
                    Beni e dotazioni finanziarie 
 
  1. L'Agenza e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai  beni
mobili e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali  e
immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia. 
  2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le  assegnazioni
a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione  da  parte
del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo  n.  173
del 1998, dei controlli finalizzati alla  gestione  delle  erogazioni
previste  dalla  normativa  comunitaria   e   nazionale,   effettuate
dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui all'articolo 3,  comma
4. Dette assegnazioni sono calcolate al  netto  dei  finanziamenti  e
cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti
dalla vigente normativa comunitaria. 
 
           Nota all'art. 11:
            -  Per  il  testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30
          aprile 1998, n. 173, si veda in note all'art. 5.