Art. 12. 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Fino alla data di riconoscimento  dell'Agenzia  quale  organismo
pagatore, di cui all'articolo 3,  comma  4,  l'AIMA  in  liquidazione
continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi
alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge  i  compiti  di
organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa
comunitaria.  I  rapporti  gia'  in  essere  con  le   organizzazioni
professionali agricole in relazione all'attivita' istituzionale delle
stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di  informazione,
divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per
le operazioni di controllo previste  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale  e  rispondenti  all'interesse  della  collettivita',  sono
prorogati sino alla  scadenza  della  campagna  agraria  in  corso  e
comunque non oltre il 30 giugno 1999. 
  2. Il commissario liquidatore, di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
svolge anche  le  funzioni  necessarie  all'adempimento  dei  compiti
conservati quale organismo  pagatore  dell'AIMA  in  liquidazione  ai
sensi  del  comma  1  del  presente  articolo,  nel  rispetto   delle
disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla data  di
insediamento del commissario liqudatore  cessano  dalle  funzioni  il
commissario straordinario di governo e il subcommissario dell'AIMA. 
  3.  Il  commissario  liquidatore  provvede  inoltre  a  curare   il
passaggio delle attivita', delle funzioni  e  dei  beni  materiali  e
immateriali trasferiti all'Agenzia e ad approvare il conto consuntivo
finale dell'AIMA. A  tal  fine  si  avvale,  sino  al  termine  della
gestione, di un contingente del personale non trasferito all'Agenzia,
individuato con decreto del Ministro per le politiche agricole. 
  4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e  dei
servizi e degli organismi pagatori,  la  continuita'  nell'erogazione
dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle  more  dell'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo  30
aprile 1998, n. 173,  sono  prorogati,  sino  all'espletamento  delle
procedure di gara previste dalla normativa comunitaria,  da  avviarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e da
concludersi,  comunque,  entro  i  successivi  sei  mesi,  gli   atti
esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e
l'esercizio dei sistemi informativi del  SIAN  e  dell'AIMA,  per  la
gestione degli interventi connessi con l'applicazione di  regolamenti
comunitari e nazionali in materia  di  aiuti  e  per  la  gestione  e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari
all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori,  per  i
predetti sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2. 
  5. Le  spese  per  la  liquidazione  sono  a  carico  di  un  fondo
costituito presso il Ministero, da trasferire su  un  conto  corrente
speciale acceso presso la tesoreria provinciale dello Stato di  Roma,
finanziato con le disponibilita' esistenti all'atto dell'insediamento
del commissario liquidatore e con quelle assegnate  dalle  successive
leggi finanziarie. 
  6.  Il  commissario  liquidatore  continua  ad  utilizzare  i  beni
indispensabili alla liquidazione secondo tempi e modalita'  stabiliti
con  decreto  dei  Ministri  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica e per le politiche agricole. 
  7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data
del 31 dicembre 2000. Fino alla presentazione  del  conto  finale  il
controllo sulle attivita' e' esercitato dal collegio dei revisori  in
carica alla data della  soppressione  dell'AIMA,  ferme  restando  le
competenze della Corte  dei  conti.  Entro  il  30  giugno  2001,  il
commissario liquidatore ha  l'obbligo  di  presentazione  del  conto,
verificato dal collegio dei revisori,  relativamente  alle  attivita'
connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 2000. 
  8. I rapporti giuridici e le obbligazioni attive e  passive  ancora
esistenti alla data del 1 gennaio 2001 sono trasferiti  al  Ministero
del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  che
subentra nella gestione ai sensi e con le  modalita'  della  legge  4
dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.  Per  i  relativi
adempimenti si applicano le disposizioni del decreto  legislativo  30
aprile 1998, n. 173, articolo 15. 
  9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli  organi  dell'Agenzia
sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.  Un  contingente  di  personale  di  cui
all'articolo 6 e' distaccato temporaneamente presso l'Agenzia, per le
esigenze dei  suddetti  organi,  con  decreto  del  Ministro  per  le
politiche agricole. 
 
           Note all'art. 12:
            -  Per    il titolo del regolamento   (CE) n. 1663/95, si
          veda in note all'art. 3.
            - Per il testo dell'art. 15 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1998, n. 173, si veda in nota all'art. 5.
            -  La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, reca: "Soppressione
          e messa in liquidazione  di enti  di  diritto   pubblico  e
          di    altri  enti    sotto  qualsiasi   forma   costituiti,
          soggetti    a  vigilanza    dello    Stato     e   comunque
          interessanti la finanza statale".