Art. 12. Norme transitorie 1. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore, di cui all'articolo 3, comma 4, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti gia' in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attivita' istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999. 2. Il commissario liquidatore, di cui all'articolo 1, comma 2, svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti conservati quale organismo pagatore dell'AIMA in liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario liqudatore cessano dalle funzioni il commissario straordinario di governo e il subcommissario dell'AIMA. 3. Il commissario liquidatore provvede inoltre a curare il passaggio delle attivita', delle funzioni e dei beni materiali e immateriali trasferiti all'Agenzia e ad approvare il conto consuntivo finale dell'AIMA. A tal fine si avvale, sino al termine della gestione, di un contingente del personale non trasferito all'Agenzia, individuato con decreto del Ministro per le politiche agricole. 4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la continuita' nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati, sino all'espletamento delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria, da avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e da concludersi, comunque, entro i successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i predetti sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2. 5. Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo costituito presso il Ministero, da trasferire su un conto corrente speciale acceso presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le disponibilita' esistenti all'atto dell'insediamento del commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle successive leggi finanziarie. 6. Il commissario liquidatore continua ad utilizzare i beni indispensabili alla liquidazione secondo tempi e modalita' stabiliti con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole. 7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla presentazione del conto finale il controllo sulle attivita' e' esercitato dal collegio dei revisori in carica alla data della soppressione dell'AIMA, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 30 giugno 2001, il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori, relativamente alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 2000. 8. I rapporti giuridici e le obbligazioni attive e passive ancora esistenti alla data del 1 gennaio 2001 sono trasferiti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che subentra nella gestione ai sensi e con le modalita' della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Per i relativi adempimenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolo 15. 9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Un contingente di personale di cui all'articolo 6 e' distaccato temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei suddetti organi, con decreto del Ministro per le politiche agricole.
Note all'art. 12: - Per il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95, si veda in note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda in nota all'art. 5. - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, reca: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".