Art. 13. Organismo di certificazione 1. A decorrere dall'anno finanziario comunitario 1999-2000, le funzioni di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Garanzia, sono svolte da un apposito comitato istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che si avvale del personale del predetto Ministero e di personale regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in possesso di idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' l'organismo indipendente sotto il profilo funzionale dagli organismi pagatori e dall'organismo di coordinamento, previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95. La sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. 3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo si fa fronte con le disponibilita' nazionali destinate agli interventi previsti dai regolamenti comunitari. La determinazione dei compensi spettanti ai membri e al personale del comitato, cui al comma 1, e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
Nota all'art. 13: - Per il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95, si veda in nota all'art. 3.