Art. 13. 
 
                     Organismo di certificazione 
 
  1. A decorrere  dall'anno  finanziario  comunitario  1999-2000,  le
funzioni di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori
riconosciuti, con  riferimento  alle  spese  a  carico  del  FEOGA  -
Garanzia, sono svolte da un apposito  comitato  istituito  presso  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
che si avvale del personale del predetto  Ministero  e  di  personale
regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
possesso di idonea qualificazione  professionale  per  i  compiti  di
certificazione. 
  2. Il comitato di cui al comma 1 e' l'organismo indipendente  sotto
il profilo funzionale dagli organismi pagatori  e  dall'organismo  di
coordinamento, previsto dal  regolamento  (CE)  n.  1663/95.  La  sua
composizione e il suo funzionamento sono disciplinati con regolamento
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. 
  3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo  si  fa  fronte  con  le  disponibilita'  nazionali
destinate agli interventi previsti  dai  regolamenti  comunitari.  La
determinazione dei compensi spettanti ai membri e  al  personale  del
comitato, cui al comma 1, e' effettuata con decreto del Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di  concerto
con il Ministro per le politiche agricole. 
 
           Nota all'art. 13:
            -  Per    il titolo del regolamento   (CE) n. 1663/95, si
          veda in nota all'art. 3.