Art. 2. 
 
                      Istituzione dell'Agenzia 
                  per le erogazioni in agricoltura 
 
  1. E' istituito, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
ente di diritto pubblico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, di
seguito denominato Ministero. 
  2. L'Agenzia e'  dotata  di  autonomia  statutaria,  regolamentare,
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. 
  3. L'Agenzia ha  sede  legale  in  Roma,  fatte  salve  le  diverse
determinazioni  statutarie,  e  puo'   dotarsi   di   una   sede   di
rappresentanza presso l'Unione europea. 
  4. L'Agenzia puo' avvalersi del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
           Nota all'art. 2:
            -  Si trascrive  il testo dell'art. 43 del regio  decreto
          30 ottobre 1933, n.  1611  (Approvazione  del  testo  unico
          delle  leggi e delle norme giuridiche sulla  rappresentanza
          e difesa   in giudizio  dello    Stato  e  sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato:
            "Art.     43.    -  L'avvocatura    dello    Stato   puo'
          assumere    la rappresentanza e   la difesa    nei  giudizi
          attivi    e passivi   avanti le autorita'   giudiziarie,  i
          collegi  arbitrali,    le   giurisdizioni amministrative  e
          speciali  di  amministrazioni pubbliche non statali ed enti
          sovvenzionati,  sottoposti a   tutela od   anche  a    sola
          vigilanza  dello  Stato,  sempre che ne  sia autorizzata da
          disposizioni  di  legge,  di   regolamento   o   di   altro
          provvedimento approvato con regio decreto".