Art. 3. 
 
                Funzioni dell'Agenzia e delle regioni 
 
  1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4,
paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (CEE)  n.  729/70  del
Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato  dall'articolo  1  del
regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del  22  marzo  1995,  ed
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti
della Commissione europea per tutte le questioni relative  al  FEOGA,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95  della  Commissione,  del  7
luglio 1995. L'Agenzia  e'  responsabile  nei  confronti  dell'Unione
europea  degli  adempimenti  connessi  alla  gestione   degli   aiuti
derivanti dalla politica agricola comune,  nonche'  degli  interventi
sul mercato e sulle strutture del settore  agricolo,  finanziate  dal
FEOGA. 
  2. Il Ministro per le  politiche  agricole,  con  proprio  decreto,
sentita la Commissione europea, ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
determina il limite al numero degli organismi pagatori  e  stabilisce
le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento. 
  3. Le regioni istituiscono appositi servizi  ed  organismi  per  le
funzioni di  organismo  pagatore,  che  devono  essere  riconosciuti,
sentita l'Agenzia, previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti
richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2.  Tali  organismi
possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa'
a capitale misto pubblicoprivato. 
  4.  Fino  all'istituzione  ed  al  riconoscimento  degli   appositi
organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e'  organismo  pagatore  dello
Stato  italiano  per  l'erogazione  di  aiuti,  contributi  e   premi
comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e  finanziati
dal FEOGA, non attribuita  ad  altri  organismi  pagatori  nazionali,
previo riconoscimento della stessa Agenzia, da parte  del  Ministero,
ai sensi dell'articolo  1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1663/95. 
  5. I suddetti organismi pagatori devono fornire  all'Agenzia  tutte
le informazioni occorrenti  per  le  comunicazioni  alla  Commissione
europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento  degli  organismi  di
cui al comma  3,  l'Ente  nazionale  risi  continua  a  svolgere  sul
territorio nazionale le funzioni di organismo  pagatore  nel  settore
risicolo. 
 
           Note all'art. 3:
            -  Si trascrive   il testo dell'art. 4, paragrafo  1, del
          regolamento (CEE)   n. 729/70   del   Consiglio,    del  21
          aprile    1970 (relativo  al finanziamento  della  politica
          agricola   comune),   come   modificato dall'art.  1    del
          regolamento   (CE) n. 1287/95  del Consiglio,  del 22 marzo
          1995 (che    modifica  il  regolamento  (CEE)  n.    729/70
          relativo al finanziamento della politica agricola comune):
            "Art.  4.  -  1.  Ciascuno  Stato  membro  comunica  alla
          commissione:
            a)  i  servizi e gli organismi  che sono riconosciuti per
          pagare le spese di cui agli articoli 2   e 3,  in  appresso
          denominati ''organismi pagatori''.
            Svolgono funzione di  organismi pagatori i servizi  e gli
          organismi  degli  Stati    membri che offrono,   per quanto
          riguarda i  pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie
          circa:
            il controllo dell'ammissibilita' delle   domande e  della
          conformita'  alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione
          del pagamento;
            l'esatta  e  integrale  contabilizzazione  dei  pagamenti
          effettuati;
            la  presentazione    dei documenti necessari  nei tempi e
          nella forma prevista dalle norme comunitarie.
            Gli  organismi  pagatori  devono   tenere   i   documenti
          giustificativi   dei   pagamenti   effettuati,   nonche'  i
          documenti    relativi    all'esecuzione    dei    controlli
          amministrativi e materiali  prescritti. Se i documenti sono
          depositati     presso    gli        organismi    incaricati
          dell'autorizzazione  delle  spese,  questi  ultimi   devono
          trasmettere  all'organismo  pagatore  delle  relazioni  sul
          numero di controlli   effettuati, sul  loro    contenuto  e
          sulle misure adottate sulla scorta dei risultati;
            b)    qualora sia   riconosciuto   piu' di  un  organismo
          pagatore,  il servizio o l'organismo  incaricato,  da    un
          lato,  di centralizzazione e mettere  a disposizione  della
          commissione le    informazioni  ad    essa  destinate    e,
          dall'altro,    di  promuovere   un'applicazione armonizzata
          delle   norme   comunitarie,   in    appresso    denominato
          ''organismo  di coordinamento''.
            Solo    le spese   effettuate   dagli  organismi pagatori
          riconosciuti    possono    ottenere    un     finanziamento
          comunitario".
            - Il  regolamento (CE)  n. 1663/95 della  Commissione del
          7  luglio  1995 stabilisce   modalita' di  applicazione del
          regolamento   (CEE) n.    729/70  per  quanto  riguarda  la
          procedura  di  liquidazione  dei  conti  del FEAOG, sezione
          "garanzia".
            - Si trascrive  il testo del comma 2, dell'art.   1,  del
          regolamento  (CE)  n.  1663/95,  il  cui  titolo  e'  sopra
          riportato:
            "2.  Per ciascun  organismo pagatore,  lo Stato    membro
          informa    la  Commissione    circa    l'autorita'   o   le
          autorita'  che  rilasciano  e revocano il riconoscimento, e
          che   stabiliscono il termine,  entro  cui  debbono  essere
          apportati  gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art.  4,
          paragrafo    4   del    regolamento   (CEE)   n.     729/70
          ''autorita' competente''".