Art. 3. Funzioni dell'Agenzia e delle regioni 1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA. 2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento. 3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa' a capitale misto pubblicoprivato. 4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali, previo riconoscimento della stessa Agenzia, da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95. 5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (relativo al finanziamento della politica agricola comune), come modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995 (che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune): "Art. 4. - 1. Ciascuno Stato membro comunica alla commissione: a) i servizi e gli organismi che sono riconosciuti per pagare le spese di cui agli articoli 2 e 3, in appresso denominati ''organismi pagatori''. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa: il controllo dell'ammissibilita' delle domande e della conformita' alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento; l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti effettuati; la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma prevista dalle norme comunitarie. Gli organismi pagatori devono tenere i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, nonche' i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono depositati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi ultimi devono trasmettere all'organismo pagatore delle relazioni sul numero di controlli effettuati, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati; b) qualora sia riconosciuto piu' di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzazione e mettere a disposizione della commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie, in appresso denominato ''organismo di coordinamento''. Solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario". - Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia". - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, il cui titolo e' sopra riportato: "2. Per ciascun organismo pagatore, lo Stato membro informa la Commissione circa l'autorita' o le autorita' che rilasciano e revocano il riconoscimento, e che stabiliscono il termine, entro cui debbono essere apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 ''autorita' competente''".